La Cassazione esclude un obbligo generale di controllo preventivo dei commenti, ma riconosce la responsabilità del gestore che, dopo aver acquisito concreta conoscenza di contenuti diffamatori, non interviene tempestivamente per impedirne l’ulteriore diffusione.

Per evitare commenti diffamatori il gestore di un blog non deve controllare preventivamente ogni commento degli utenti. Può però rispondere dei danni prodotti dalla permanenza online di contenuti diffamatori quando ne abbia acquisito concreta conoscenza e, pur potendo intervenire, non provveda tempestivamente alla loro rimozione.

Commenti diffamatori: quando nasce la responsabilità del blogger

Il gestore di un blog non è obbligato a controllare preventivamente tutti i commenti pubblicati dagli utenti. Se però viene a conoscenza della presenza di contenuti diffamatori – e non interviene tempestivamente per rimuoverli – può essere chiamato a rispondere dei danni riconducibili alla permanenza e all’ulteriore diffusione dei contenuti dopo averne acquisito concreta conoscenza.

È il principio ribadito dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22999/2026 pubblicata il 10 luglio 2026, che ha confermato la condanna di un blogger al pagamento di 23mila euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di un giornalista.

La decisione è particolarmente significativa e attuale perché affronta il delicato rapporto tra libertà di espressione online e tutela della reputazione individuale, chiarendo che l’assenza di un obbligo di controllo preventivo non significa che il gestore possa ignorare integralmente contenuti illeciti dei quali abbia acquisito concreta conoscenza.

La verifica resta legata al ruolo concretamente svolto dal gestore, ai poteri di moderazione disponibili e alla prova della conoscenza del contenuto

Il caso: l’accusa di avere diffuso una fake news

La controversia nasce nell’estate di alcuni anni fa dopo la pubblicazione di un articolo da parte di un giornalista professionista. I contenuti del testo erano relativi a una protesta organizzata davanti alla Questura da alcuni richiedenti asilo, ospitati in un centro di accoglienza. Tra le circostanze riferite nell’articolo vi era anche la lamentela dei manifestanti per il mancato accesso a determinati canali televisivi a pagamento. La notizia aveva suscitato attenzione nell’opinione pubblica e nelle istituzioni.

Successivamente un altro giornalista, gestore di un blog, aveva pubblicato un post nel quale riferiva di avere effettuato proprie verifiche sulla vicenda e metteva in dubbio l’attendibilità dell’articolo, prospettando che potesse trattarsi di una fake news o, comunque, di una notizia non adeguatamente verificata.

Il post era stato ripreso da altre testate online e aveva provocato ulteriori reazioni. Sul blog erano inoltre comparsi numerosi commenti offensivi nei confronti del giornalista autore dell’articolo, accusato sostanzialmente di avere diffuso informazioni false o fuorvianti. Per il professionista la vicenda aveva avuto conseguenze dirette anche sul piano lavorativo, con diversi esposti presentati al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti e un procedimento disciplinare successivamente archiviato.

La condanna del blogger al risarcimento di 23.000 euro

Il giornalista professionista aveva così intrapreso un’azione giudiziaria chiedendo il risarcimento dei danni arrecati alla propria reputazione personale e professionale, nonché dei pregiudizi subiti sul piano psicologico, familiare e, più in generale, esistenziale.

Di seguito il Tribunale di Verona aveva condannato il blogger al pagamento di 23mila euro, ritenendolo responsabile non tanto per il contenuto del post da lui pubblicato, quanto per non avere tempestivamente rimosso i commenti diffamatori poi comparsi sul blog ad opera di terzi. Per i giudici, infatti, la responsabilità sussisteva anche se nei commenti non era indicato espressamente il nome della persona offesa, quando il complesso degli elementi disponibili consentisse ai destinatari dei commenti di individuare agevolmente la persona offesa, come accertato nel caso concreto.

Il danno non patrimoniale era stato liquidato in via equitativa, facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore alla data della decisione, elaborate anche per la quantificazione del pregiudizio derivante dalla diffamazione a mezzo stampa e attraverso altri mezzi di comunicazione di massa. Il Tribunale aveva quindi valutato i pertinenti parametri tabellari e, sulla base delle circostanze accertate, aveva ritenuto congruo determinare il ristoro economico nella suddetta somma.

Le Tabelle costituiscono un criterio orientativo della liquidazione equitativa e non determinano automaticamente l’importo dovuto

Perché la Corte d’Appello ha confermato la responsabilità

La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione del Tribunale, respingendo sia l’appello principale del blogger sia quello incidentale proposto dal giornalista professionista e compensando tra le parti le spese del giudizio.

I giudici di secondo grado avevano ritenuto adeguatamente provato, sulla base della documentazione relativa alle attività svolte sul blog, che il gestore avesse effettivamente letto i commenti, ne avesse compreso la portata offensiva e, nonostante ciò, si fosse consapevolmente astenuto dal rimuoverli tempestivamente. In alcuni casi, inoltre, era emersa una sua diretta interazione con i contenuti pubblicati dagli utenti, elemento ritenuto significativo ai fini della dimostrazione della sua conoscenza.

I commenti erano rimasti online fino alla loro rimozione avvenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello aveva inoltre confermato la quantificazione del danno stabilita dal Tribunale, respingendo sia la contestazione del blogger sull’importo del risarcimento sia le opposte censure formulate dalla persona offesa con l’appello incidentale.

Nessun obbligo di controllare tutti i commenti in anticipo

Il contenzioso è proseguito in Cassazione, che ha subito chiarito un punto fondamentale: sul blogger non grava un obbligo generale di controllo preventivo del tenore dei messaggi pubblicati dagli utenti.

Non gli si può quindi imporre di esaminare ogni commento prima della sua pubblicazione, come se fosse necessariamente un editore tradizionale o un soggetto che svolge un’attività preventiva di selezione e filtraggio dei contenuti, poi pubblicati e resi leggibili a un numero indefinito di persone. Questo principio – spiega la Suprema Corte – si collega alla libertà di opinione e di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Costituzione e alla libertà di espressione prevista dall’art. 10 della CEDU. La qualificazione dipende comunque dall’attività concretamente svolta nella selezione, promozione e moderazione dei contenuti.

Tali libertà, tuttavia, non hanno carattere assoluto ed è richiesto un bilanciamento. Lo stesso art. 10 CEDU riconosce che il loro esercizio comporta doveri e responsabilità e consente limitazioni necessarie, tra l’altro, alla tutela della reputazione e dei diritti altrui.

La reputazione, ricordano gli Ermellini richiamando la Consulta (ordinanza 132/2020), costituisce infatti un diritto inviolabile della persona ai sensi dell’art. 2  Costituzione e rientra anche nella protezione della vita privata garantita dall’art. 8…


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 Claudio Garau

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