Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – Scadenza al 31 dicembre 2023 e obbligo di selezione competitiva – Natura acceleratoria, e non dilatoria, del termine del 30 settembre 2027 fissato dall’art. 3 l. 118/2022 come modificato dal d.l. 131/2024 – Salvezza delle procedure selettive deliberate anteriormente al d.l. 131/2024 – Legittimità del rilascio di licenze temporanee nelle more dell’espletamento della gara – Applicazione dei soli criteri non incostituzionali della legge regionale in materia di comparazione delle istanze – Natura eventuale, non automatica, dell’indennizzo al concessionario uscente e onere della prova a suo carico
 
1. Concessioni demaniali marittime – Scadenza al 31 dicembre 2023 e obbligo di procedere a selezioni competitive – Disapplicazione delle proroghe legislative contrastanti con il diritto unionale
Sulla base del quadro regolatorio vigente, in forza dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021, recepiti dall’art. 3 l. n. 118/2022, le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, beneficiarie di plurime proroghe ex lege, hanno cessato i loro effetti in data 31 dicembre 2023, sicché le nuove assegnazioni devono avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati; l’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023, che ha posticipato al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni, deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva Bolkestein.

2. Concessioni demaniali marittime – Natura acceleratoria, e non dilatoria, del termine del 30 settembre 2027 – Facoltà dei Comuni di concludere le procedure selettive anche in data anteriore
Il termine del 30 settembre 2027, fissato dall’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 come modificato dal d.l. n. 131/2024 quale limite di efficacia delle concessioni in essere, rileva esclusivamente come limite massimo di estensione delle concessioni prorogate, e non osta a che, ove una singola amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente, i nuovi concessionari subentrino e le concessioni prorogate vengano a scadenza anche prima di tale data; il termine in parola, avendo natura di “proroga tecnica” funzionale a consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento, non ha natura dilatoria bensì acceleratoria, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, sicché la pretesa che l’amministrazione indugi sino al termine massimo, pur essendo in grado di concludere anticipatamente le operazioni di gara, sottende una finalità dilatoria incompatibile con l’applicazione dei principi concorrenziali di matrice europea.
«Deve perciò escludersi che il termine in parola sia dilatorio, avendo invece esso natura di termine acceleratorio, in funzione del rispetto dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa […] esso riflette il bilanciamento tra l’interesse pubblico primario all’attuazione degli assetti concorrenziali […] e la tutela dei preesistenti rapporti»

3. Concessioni demaniali marittime – Presupposti per l’operatività della proroga tecnica – Necessità dell’avvio delle attività funzionali allo svolgimento della gara
La proroga tecnica introdotta dalla l. n. 118/2022, per come innovata dal d.l. n. 131/2024, non contrasta con la disciplina unionale, in quanto non è volta a ritardare lo svolgimento delle procedure di gara, ma è subordinata, ai fini della sua legittima operatività, alla circostanza che le autorità amministrative competenti — in particolare quelle comunali — abbiano già indetto la procedura selettiva o abbiano comunque deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi, restando fermo l’obbligo di procedere al loro avvio e la possibilità, per l’amministrazione, di disporre l’anticipata cessazione dell’efficacia della proroga in caso di conclusione della procedura selettiva anteriore al termine massimo.

4. Concessioni demaniali marittime – Salvezza delle procedure selettive deliberate anteriormente al d.l. 131/2024 e applicabilità delle nuove regole ai soli procedimenti successivamente avviati
La disciplina introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, fa espressamente salva la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (17 settembre 2024), stabilendo che le modalità e i criteri di cui al novellato art. 4 l. n. 118/2022 si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente a tale data, in ossequio ai principi di irretroattività della legge e del tempus regit actum; ne consegue che è manifestamente infondata la tesi dell’illegittimità sopravvenuta di una procedura selettiva deliberata anteriormente all’entrata in vigore del decreto, per asserito contrasto con i criteri dallo stesso introdotti.

5. Concessioni demaniali marittime – Legittimità del rilascio di licenze temporanee nelle more dello svolgimento della procedura selettiva a seguito della scadenza del titolo concessorio
È legittima la scelta dell’amministrazione comunale che, riconosciuta la scadenza dei titoli concessori, disponga di esperire le selezioni per i nuovi affidamenti e, nelle more, assenta ai concessionari uscenti una licenza temporanea per il tempo strettamente necessario ad assicurare l’ordinato espletamento della gara e lo svolgimento della stagione turistica, tale soluzione risultando idonea a evitare occupazioni sine titulo delle aree demaniali senza recare pregiudizio ai concessionari uscenti; la previsione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime che disciplini le concessioni temporanee con riferimento a casi particolari e contingenti non esclude la facoltà dell’amministrazione di assentire concessioni interinali durante lo svolgimento delle procedure selettive, in forza degli ordinari poteri di gestione del bene demaniale.

6. Concessioni demaniali marittime – Criteri di comparazione delle istanze – Legittimità dell’applicazione delle disposizioni di legge regionale non colpite da declaratoria di incostituzionalità
È legittimo il riferimento, nell’atto con cui l’amministrazione comunale definisce i criteri di comparazione delle istanze concessorie, alle disposizioni della legge regionale che specificano il parametro della “proficua utilizzazione” di cui all’art. 37 cod. nav., ove tale riferimento riguardi le disposizioni non attinte dalla parziale declaratoria di incostituzionalità della legge regionale medesima (nella specie, gli artt. 8 e 9, relativi ai requisiti di ordine generale e ai criteri di capacità tecnico-professionale e finanziaria), e non anche le disposizioni dichiarate incostituzionali (nella specie, quelle che prevedevano l’estensione temporale automatica delle concessioni vigenti e una lunga durata dei nuovi titoli concessori).

7. Concessioni demaniali marittime – Indennizzo al concessionario uscente – Natura eventuale e non automatica – Onere della prova degli investimenti non ammortizzati a carico del concessionario uscente
Il riconoscimento di un indennizzo in favore del concessionario uscente non costituisce un diritto automatico, generalizzato o forfettizzato, ma è subordinato alla concreta ed effettiva verifica della…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Redazione

Source link

#Adessonews

Chi Siamo

#Adessonews composta da consulenti specializzati in consulenza di finanza agevolata, con l’obiettivo di supportare imprese e privati nell’accesso a strumenti finanziari e opportunità di agevolazione.

Le nostre consulenze e attività professionali sono erogate esclusivamente da consulenti abilitati, garantendo competenza, trasparenza e professionalità in ogni fase del percorso.

Servizi Offerti

Finanziamenti e Mutui Le pratiche di finanziamento e mutuo vengono gestite unicamente da mediatori creditizi abilitati. 👉 Per queste attività non è previsto alcun costo anticipato.

Finanza Agevolata La consulenza iniziale è gratuita. Successivamente, in base alla complessità e alla tipologia dell’operazione, verrà elaborato e condiviso un preventivo personalizzato, chiaro e trasparente.

La Nostra Filosofia

#Adessonews si distingue per un approccio fondato su:

Professionalità: solo consulenti e mediatori qualificati.

Trasparenza: nessun costo nascosto o spese anticipate.

Personalizzazione: soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.