Un debito tributario riportato nel bilancio di un’impresa può
bastare per mettere in discussione la sua regolarità ai fini della
partecipazione a una gara pubblica?

La risposta dipende dalla distinzione tra ciò che emerge dalla
contabilità societaria e ciò che assume rilievo nel sistema delle
cause di esclusione, dove contano la natura del
debito, il suo stato e gli accertamenti affidati agli enti
competenti.

Su questo terreno è intervenuto il Consiglio di
Stato
con la sentenza
del 15 settembre 2026, n. 6899
, relativa a una gara
nella quale la seconda classificata aveva contestato la
regolarità fiscale e contributiva di alcune
consorziate designate dall’aggiudicatario, richiamando dati di
bilancio, dichiarazioni fiscali e Modelli 770 a fronte di
certificazioni positive acquisite dalla stazione appaltante.

La controversia ha coinvolto anche il punteggio attribuito
all’esperienza pregressa di un consorzio stabile,
il significato delle lavorazioni “effettivamente eseguite” e la
scelta della stazione appaltante di non sottoporre l’offerta a
verifica di anomalia, pur in presenza di un
ribasso significativo e di migliorie economicamente rilevanti.

A tenere insieme questi profili è il tema dei rispettivi ambiti
di valutazione, perché la vicenda ha portato il giudice a
confrontarsi più volte con il confine tra le verifiche affidate
agli enti fiscali e previdenziali, le valutazioni della commissione
e della stazione appaltante e il sindacato esercitabile in sede
giurisdizionale.

Regolarità fiscale nelle gare: quando i debiti in bilancio non
bastano

La vicenda nasce da una gara articolata in otto lotti e
finalizzata alla stipula di un accordo quadro
triennale
per l’esecuzione di lavori di posa in opera e
fornitura di barriere di sicurezza metalliche. La controversia ha
riguardato uno dei lotti al quale aveva partecipato anche l’impresa
ricorrente, classificatasi al secondo posto.

L’aggiudicazione era stata disposta in favore di un
consorzio stabile e, dopo che il ricorso era stato
respinto dal TAR, la questione è giunta davanti al Consiglio di
Stato.

L’appello si è concentrato su quattro profili. Il primo
riguardava la regolarità fiscale e contributiva di
alcune consorziate designate per l’esecuzione, che secondo la
ricorrente sarebbe stata smentita dai dati contabili e fiscali
acquisiti. Da questa contestazione discendeva anche il secondo
motivo, relativo al possibile illecito
professionale
e agli obblighi dichiarativi collegati ai
presunti omessi versamenti.

Le ulteriori censure hanno investito il punteggio riconosciuto
per l’esperienza specifica dichiarata nell’offerta
tecnica, ritenuta dall’appellante in parte non spendibile, e la
scelta della stazione appaltante di non avviare la verifica
di anomalia
, nonostante il ribasso offerto e il valore
attribuito alle migliorie proposte.

Cause di esclusione e verifica dell’offerta: cosa prevede il Codice
Appalti

La questione ruota attorno all’applicazione della disciplina
delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e
95 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’art.
94
, comma 6, riguarda le violazioni gravi e
definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di
imposte, tasse e contributi previdenziali, che determinano
l’esclusione secondo i presupposti individuati dalla norma e
dall’Allegato II.10.

L’art.
95
, comma 2, prende invece in considerazione le
violazioni gravi non definitivamente accertate,
rimettendo alla stazione appaltante una valutazione fondata su
mezzi di prova adeguati.

L’art.
96
, comma 14, impone inoltre all’operatore economico
di comunicare i fatti e i provvedimenti che possono costituire
causa di esclusione quando non risultino già dal fascicolo
virtuale, precisando che l’omissione o la non veridicità della
comunicazione non producono autonomamente l’esclusione, potendo
assumere rilievo ai sensi dell’art.
98
.

Per i consorzi stabili assume rilievo anche l’art.
67
, richiamato nel giudizio con riferimento alle consorziate
designate per l’esecuzione, mentre sul versante dell’offerta
l’art.
110
affida alla stazione appaltante la valutazione di
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
della migliore offerta quando, sulla base degli elementi specifici
individuati nella documentazione di gara, essa appaia anormalmente
bassa.

Regolarità fiscale negli appalti: quanto valgono DURC e
certificazioni

Nel caso in esame, la stazione appaltante aveva acquisito
DURC, certificati e comunicazioni di regolarità
fiscale
con esito favorevole, mentre l’appellante aveva
sostenuto che tali risultanze dovessero essere riconsiderate alla
luce dei debiti risultanti dai bilanci societari e della
documentazione fiscale successivamente acquisita.

Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui i
certificati rilasciati dalle autorità competenti in materia fiscale
e contributiva hanno natura di dichiarazioni di scienza e rientrano
tra gli atti di certificazione o attestazione che fanno prova fino
a querela di falso, imponendosi alla stazione appaltante ed
esonerandola da ulteriori accertamenti.

Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che la regolarità
risultava comprovata dai DURC, dai certificati e dalle
comunicazioni fiscali acquisite, condividendo la distinzione
operata dal TAR tra rappresentazione contabile e
accertamento della regolarità fiscale e contributiva, che
l’ordinamento affida alle amministrazioni competenti attraverso
procedimenti e atti propri.

I debiti in bilancio non provano da soli l’irregolarità

La voce “debiti tributari” può comprendere situazioni molto
diverse, dalle imposte correnti alle passività relative a esercizi
precedenti, dalle somme dovute sulla base delle dichiarazioni alle
ritenute operate come sostituto d’imposta e ancora non versate alla
data di bilancio.

Una simile varietà impedisce di ricavare dalla sola iscrizione
contabile la prova di una causa di esclusione ai sensi degli artt.
94 o 95, perché il dato di bilancio, isolatamente
considerato, non consente di ricostruire lo stato giuridico del
singolo debito.

Il Consiglio di Stato ha fatto propria questa impostazione e ha
escluso che le poste debitorie indicate nei bilanci fossero
sufficienti a superare le certificazioni positive rilasciate dagli
enti competenti.

Analoga conclusione è stata raggiunta per il Modello
770
. Il Collegio ha osservato che si tratta della
dichiarazione del sostituto d’imposta e che dal suo contenuto non è
possibile desumere né la scadenza dei versamenti né l’effettivo
pagamento delle somme dichiarate.

Il Consiglio di Stato ha quindi escluso la sussistenza delle
cause di esclusione automatiche e non automatiche previste dagli
artt. 94 e 95 del Codice.

Certificazioni fiscali in gara: fino a dove può spingersi il
giudice amministrativo

L’appellante aveva richiamato anche l’Adunanza Plenaria n.
7/2024, sostenendo che il giudice amministrativo potesse rimettere
in discussione le risultanze delle certificazioni.

Sul punto, Palazzo Spada ha ricordato che il giudice può
verificare incidentalmente, nell’ambito del giudizio
sull’affidamento, l’idoneità e la completezza della
certificazione
utilizzata durante il controllo dei
requisiti, senza che tale accertamento produca effetti di giudicato
sul rapporto tributario o previdenziale.

Tale verifica riguarda…


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