Con dieci sentenze depositate tra il 16 e il 17 settembre 2026[1], la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto la tesi che l’INPS applica da oltre vent’anni ai soci lavoratori di Srl. Il principio è più preciso di quanto le prime sintesi lascino intendere: il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non concorre alla base contributiva del socio finché, secondo la disciplina tributaria, non ricorra un titolo che ne determini l’imputazione alla persona fisica. Gli utili accantonati a riserva restano quindi fuori; ciò che accade quando vengono distribuiti è una questione che le sentenze aprono più che chiudere. Di seguito la decisione e le sue conseguenze operative, per chi assiste i soci e per chi nella società delibera e controlla la destinazione degli utili.

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1) La norma e la tesi dell’Istituto

Il socio di Srl che partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è tenuto all’iscrizione nella Gestione commercianti (o artigiani)[2]. La misura del contributo eccedente il minimale è fissata dall’art. 3-bis del D.L. 384/1992, che lo rapporta alla «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF» per l’anno di riferimento. Su questa base l’INPS (circolare n. 102/2003) include nella base del socio lavoratore la quota del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl corrispondente alla partecipazione, a prescindere dalla destinazione deliberata dall’assemblea. La circolare n. 84/2021 ha poi recepito la giurisprudenza che esclude dall’imponibile i redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali nelle quali il socio non lavora, tenendo fermo l’automatismo per il socio lavoratore; regola che le istruzioni 2026, da ultimo la circolare n. 62 del 27 maggio sul quadro RR di Redditi PF 2026, ripetono tuttora[3]. Sul punto la giurisprudenza di merito si era divisa (in senso contrario all’Istituto, da ultimo, Trib. Catania 23 luglio 2026, n. 3447), e la Sezione Lavoro aveva rimesso la questione alla pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie 11 marzo 2026, n. 5476, e 6 aprile 2026, n. 8570.

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2) Le sentenze: reddito «denunciato», non «conseguibile»

Le pronunce — nn. 25377-25383 del 16 settembre e nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026 — riguardano soci lavoratori, spesso amministratori e talora unici, cui l’INPS aveva chiesto la contribuzione a percentuale sull’utile rimasto a riserva. La Corte muove dalla lettera della norma: il reddito dichiarato dalla Srl ai fini IRES resta reddito della società finché un titolo fiscale non lo imputi alla persona fisica, e la parola «denunciati» non può essere letta come «conseguibili»: l’obbligazione contributiva è una prestazione patrimoniale imposta che trova nella legge presupposto e misura (art. 23 Cost.). L’art. 3-bis rinvia inoltre alle categorie reddituali della disciplina fiscale (rinvio ritenuto legittimo da Corte cost. n. 354/2001), e occorre quindi stabilire prima a chi il reddito sia imputato secondo le regole tributarie. Nelle Srl in regime ordinario, a differenza di quanto avviene per trasparenza ex art. 5 TUIR nelle società di persone, l’imputazione al socio avviene con la percezione degli utili o con l’opzione per la trasparenza ex art. 116 TUIR: il contributo si commisura alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società, attribuita al socio in ragione della quota e «dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF». La Corte coordina questa conclusione con le Sezioni Unite n. 3240/2010, rese principalmente sull’iscrizione, chiarendo quando il reddito della società possa dirsi «attribuito» al socio. Respinge l’obiezione antielusiva — la mancata distribuzione ha le più varie ragioni imprenditoriali e non è di per sé fraudolenta, nemmeno per il socio unico — e fissa la regola probatoria: spetta all’INPS, attore sostanziale, provare l’imputazione del reddito al socio, e dunque la percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza.

3) Cosa resta fuori, cosa entra e cosa resta da chiarire

Non è in discussione l’iscrizione né la contribuzione sul minimale, dovuta per il solo fatto della partecipazione al lavoro: cambia la base della contribuzione eccedente. Restano fuori gli utili accantonati a riserva dalla Srl in regime ordinario. Entra la quota di reddito imputata al socio per trasparenza, se la società ha validamente esercitato l’opzione ex art. 116 TUIR, a prescindere dalla distribuzione[4]; il principio non tocca le società di persone, nelle quali il reddito è imputato ai soci indipendentemente dalla percezione. Il nodo aperto è la distribuzione successiva, ed è accentuato dal regime dei dividendi. 

Le controversie decise riguardano annualità in larga parte anteriori al 2018, quando gli utili da partecipazioni qualificate concorrevano parzialmente al reddito complessivo ed erano quindi dichiarati ai fini IRPEF. 

Per gli utili formatisi dal 2018 la ritenuta del 26% a titolo d’imposta ne esclude di regola l’indicazione in dichiarazione[5]: sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR, non redditi d’impresa «denunciati». Una lettura letterale escluderebbe dalla base anche l’utile distribuito — esito che la Corte non ha affermato e che l’Istituto difficilmente condividerà — mentre una lettura fondata sulla percezione aprirebbe il problema opposto, la doppia contribuzione sulle riserve già tassate con il criterio INPS e distribuite dopo il cambio di orientamento. Se e come l’utile distribuito entri nella base resta quindi da chiarire. Beta Srl, in regime ordinario, chiude il 2026 con un utile d’esercizio che l’assemblea destina interamente a riserva e con un reddito imponibile IRES di 150.000 euro; il socio lavoratore al 50% non percepisce compensi né altri redditi d’impresa. 

A istruzioni invariate la base imponibile del socio è di 75.000 euro: con le aliquote 2026 della Gestione commercianti (24,48% fino a 56.224 euro, 25,48% oltre) i contributi complessivi sfiorano i 18.550 euro, di cui circa 4.600 sul minimale di 18.808 euro[6]. Secondo la Cassazione, in assenza di trasparenza e di utili percepiti, è dovuto il solo minimale: la differenza si avvicina ai 13.950 euro per un anno e per un socio.

4) Le scelte immediate: quadro RR, avvisi pendenti, rimborsi

Al 24 settembre 2026 non risulta alcun recepimento da parte dell’INPS, e il disallineamento va gestito su tre piani. Sulle autoliquidazioni la partita non è chiusa: saldo 2025 e primo acconto 2026 sono stati versati secondo le istruzioni, ma Redditi PF 2026 si trasmette entro il 2 novembre e il quadro RR può ancora seguire il principio della Cassazione, con un credito da…


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