Cosa sono la verifica e la dichiarazione di interesse culturale?

La verifica e la dichiarazione di interesse culturale sono i procedimenti con i quali l’amministrazione dei beni culturali accerta, rispetto a una cosa determinata, la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico che la rende bene culturale e la assoggetta al regime di tutela della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La verifica, disciplinata dall’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda le cose appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e alle persone giuridiche private senza fine di lucro; la dichiarazione, disciplinata dagli artt. 13, 14 e 15 del medesimo decreto, riguarda di regola le cose appartenenti ai privati. Entrambi i provvedimenti sono impugnabili con il ricorso amministrativo previsto dall’art. 16 e davanti al giudice amministrativo.

L’accertamento dell’interesse culturale nel sistema del Codice

Il Codice costruisce la nozione di bene culturale attraverso categorie legali e procedimenti di accertamento.

L’art. 10 distingue, in sostanza, tre gruppi di cose:

  • le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, a ogni altro ente e istituto pubblico e alle persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1). Per queste cose l’interesse richiesto è «semplice» e il suo accertamento avviene con la verifica.
  • le raccolte di musei, pinacoteche e gallerie, gli archivi e i documenti, le raccolte librarie delle biblioteche appartenenti ai soggetti pubblici (art. 10, comma 2), che sono beni culturali per legge e per i quali la dichiarazione non è richiesta: l’art. 13, comma 2, precisa che restano sottoposti a tutela anche se il soggetto cui appartengono muta in qualunque modo la propria natura giuridica;
  • le cose indicate dall’art. 10, comma 3, che diventano beni culturali solo a seguito della dichiarazione: tra queste, le cose appartenenti a privati che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico «particolarmente importante» (lett. a) e le cose, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (lett. d).

La Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 175) ha aggiunto a questo elenco la lettera d-bis), relativa alle cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; la stessa legge ha innalzato a settanta anni la soglia di età che, insieme alla condizione che l’autore non sia più vivente, delimita l’ambito della tutela (art. 10, comma 5). Per le cose della lettera d-bis) la soglia resta di cinquanta anni e la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero (art. 14, comma 6). La Legge 12 ottobre 2017, n. 153 (art. 6) ha inoltre previsto che la dichiarazione possa comprendere anche il riconoscimento del bene come «monumento nazionale».

La differenza tra i due procedimenti riflette dunque una scelta di fondo: per le cose di appartenenza pubblica o degli enti senza scopo di lucro il legislatore presume l’interesse culturale e chiede all’amministrazione di confermarlo o escluderlo; per le cose dei privati la tutela nasce solo da un accertamento che deve dimostrare un interesse qualificato.

La verifica dell’interesse culturale

L’art. 12, comma 1, stabilisce che le cose indicate all’art. 10, comma 1, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della Parte II fino a quando non sia stata effettuata la verifica. Si tratta di una tutela provvisoria che opera per legge, senza bisogno di alcun atto: il Consiglio di Stato l’ha ricostruita come una presunzione relativa di culturalità, che comporta l’assoggettamento automatico e in via cautelare dei beni alla disciplina di tutela fino all’esito della verifica (Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2017, n. 2597, relativa a immobili di enti ecclesiastici).

In pratica, finché la verifica non è conclusa, sul bene si applicano per intero gli obblighi del Codice: gli interventi richiedono l’autorizzazione della Soprintendenza e l’alienazione non è consentita fino alla conclusione del procedimento (art. 54, comma 2, lett. a).

Secondo l’art. 12, comma 2, i competenti organi del Ministero verificano la sussistenza dell’interesse d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, corredata dai relativi dati conoscitivi, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per assicurare uniformità di valutazione. Per gli immobili dello Stato la richiesta è accompagnata da elenchi e schede descrittive, secondo criteri fissati con decreto del Ministero di concerto con l’Agenzia del demanio (e, per i beni in uso alla Difesa, anche con la competente direzione generale); per gli altri soggetti criteri e modalità sono stabiliti con decreti ministeriali (art. 12, comma 3). La richiesta si presenta attraverso una procedura informatizzata; per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica valgono le modalità concordate con l’Accordo tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana dell’8 marzo 2005.

Sul piano organizzativo, la Soprintendenza competente per territorio istruisce la pratica e propone l’esito; la decisione spetta alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale oggi disciplinato dall’art. 21 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 e dal D.M. 5 settembre 2024, n. 270, che ha preso il posto dell’analoga commissione prevista dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169. La Commissione delibera sia sulle verifiche dell’art. 12 sia sulle dichiarazioni dell’art. 13, oltre che sulle prescrizioni di tutela indiretta dell’art. 45.

Il termine del procedimento è stato modificato nel 2023. Nella versione originaria l’art. 12, comma 10, prevedeva centoventi giorni; il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, lo ha ridotto a novanta giorni dal ricevimento della richiesta e ha introdotto due commi nuovi. Il comma 10-bis attribuisce, in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede nei successivi trenta giorni; il comma 10-ter stabilisce che il mancato rispetto dei termini è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il silenzio dell’amministrazione, invece, non equivale né a esito positivo né a esito negativo. L’art. 20, comma 4, della L. n. 241/1990 esclude il silenzio assenso dai procedimenti che riguardano il patrimonio culturale, e il Codice non attribuisce al decorso del termine alcun valore di provvedimento. È una differenza significativa rispetto all’art. 27 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, che per la verifica del patrimonio immobiliare pubblico aveva…


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