Un collezionista acquistava alcune opere di un noto artista contemporaneo, la cui garanzia di autenticità sarebbe stata da rinvenire nella pubblicazione delle stesse su un catalogo dedicato all’artista stesso risalente all’inizio degli anni ‘90.

Intenzionato ad ottenere l’inserimento delle opere nell’archivio ufficiale dell’artista, l’acquirente le sottoponeva, per il tramite di una nota casa d’aste, alla Fondazione di riferimento, istituita dagli eredi dell’artista allo scopo di censirne, studiarne e tutelarne la produzione, nonché di contrastare il crescente fenomeno relativo alla circolazione di opere false.

L’esame preliminare da parte della Fondazione era nel senso della non ascrivibilità di nessuna delle opere alla mano dell’artista in questione, considerato anche che due di esse erano già state ritenute non autentiche dalla stessa Fondazione nell’ambito di un precedente procedimento penale.

Il giudizio promosso dagli eredi dell’artista

In tale contesto, gli eredi dell’artista, instauravano un giudizio davanti alla Sezione specializzata in materia d’impresa del competente Tribunale, convenendo in giudizio le parti interessate al fine di veder tutelati i loro diritti, previo accertamento della non autenticità delle opere e della conseguente loro non attribuibilità all’artista.

Con l’atto introduttivo del giudizio, gli attori in via principale invocavano gli artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941, sostenendo, in conformità ad una consolidata giurisprudenza di merito oltre che di alcune pronunce della Suprema Corte, che il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera comprendesse anche quello di disconoscerne la falsa attribuzione.

In via subordinata essi invocavano gli artt. 7 e 8 c.c., assumendo che detta falsa attribuzione costituisse altresì un’indebita utilizzazione del nome e una lesione dell’identità personale dell’autore, tutelabile dagli eredi per ragioni familiari degne di essere protette.

Contestualmente chiedevano che, una volta accertata la non autenticità delle opere, fossero adottate le idonee misure ripristinatorie, consistenti nella distruzione dei manufatti ovvero, in subordine, nell’apposizione sul retro degli stessi di un’attestazione indelebile della loro non autenticità, oltre alla pubblicazione della sentenza.

A sostegno della domanda venivano dedotti molteplici elementi convergenti.

In primo luogo, gli eredi dell’artista sottolineavano come le opere fossero prive di un attendibile curriculum storico, risultando esse pubblicate esclusivamente su di un catalogo la cui affidabilità risultava da tempo radicalmente compromessa dagli esiti di numerosi procedimenti giudiziari.

In secondo luogo, gli attori evidenziavano come la provenienza di tali opere risultasse a loro avviso dubbia anche alla luce dell’inattendibilità della documentazione storica posta a fondamento dell’attribuzione delle opere oggetto di giudizio.

I manufatti, in particolare, erano accompagnati da asserite ‘autentiche’ apparentemente sottoscritte dalla madre dell’artista, tutte disconosciute dagli attori nel corso del giudizio, anche all’esito della produzione dei relativi originali.

Ciò che tuttavia più rileva è che sotto il profilo tecnico-artistico, gli attori prospettavano anomalie concernenti i materiali utilizzati, le tecniche esecutive e le caratteristiche formali delle opere, sostenendo l’incompatibilità con le modalità operative proprie dell’artista loro dante causa.

Sul versante opposto, le parti convenute contestavano integralmente tale ricostruzione, sollevando una serie di rilievi preliminari.

Esse infatti eccepivano anzitutto il difetto di interesse ad agire e la carenza di legittimazione attiva degli eredi, sostenendo che le norme sul diritto d’autore riconoscerebbero esclusivamente ai soggetti di cui agli artt. 20 e 23 della legge n. 633 del 1941, il diritto di rivendicare la paternità delle opere e non anche quello di ottenere una pronuncia giudiziale in termini di disconoscimento.

Nel merito, prospettavano una diversa lettura dell’intera vicenda, inserendola nel più ampio dibattito riguardante il ruolo degli archivi d’artista e le modalità di autenticazione delle opere. Secondo le convenute, gli eredi e la Fondazione da essi costituita avrebbero progressivamente assunto una posizione di monopolio nella certificazione delle opere, con il rischio di influenzare il mercato attraverso valutazioni ritenute arbitrarie o comunque prive di adeguato riscontro tecnico.

Il Diritto Industriale, Direzione scientifica: Floridia Giorgio, Galli Cesare, Ed. IPSOA, Periodico. Bimestrale di dottrina e giurisprudenza sulle creazioni intellettuali e sulla concorrenza. Marchi, brevetti, diritto d’autore, concorrenza sleale, antitrust e pubblicità, nuove tecnologie.
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Le decisioni di merito della Sezione specializzata in materia di Impresa

L’istruttoria svolta dinanzi al Tribunale si caratterizzava per un approfondimento tecnico di particolare ampiezza, destinato ad assumere rilievo decisivo nell’accertamento dei fatti di causa.

Superate le eccezioni preliminari concernenti l’interesse ad agire e la legittimazione degli eredi, il giudice disponeva infatti una consulenza tecnica d’ufficio, con l’incarico di verificare se le sette opere oggetto di controversia potessero essere ricondotte alla produzione dell’artista.

La consulenza non si limitava ad una valutazione stilistica delle opere, ma adottava un metodo multidisciplinare, fondato sulla convergenza di elementi storico-documentali, tecnico-artistici e scientifici.

Nel corso delle operazioni peritali venivano effettuati confronti diretti con opere di certa autenticità conservate presso istituzioni museali, nonché una serie di indagini diagnostiche ad opera di Enti ed Istituzioni di acclarata competenza.

L’approccio seguito dal consulente appare significativo sotto un duplice profilo.

Da un lato, l’indagine storico-artistica ha preso le mosse dal principio secondo cui l’autenticità di un’opera d’arte non può essere desunta esclusivamente dall’analisi materiale delle opere, ma deve essere verificata anche attraverso il suo curriculum storico, ossia la ricostruzione della provenienza, della circolazione e della documentazione che ne accompagna la vicenda collezionistica. Dall’altro lato, il consulente ha sottoposto ciascuna opera ad approfondite verifiche scientifiche, al fine di accertarne la compatibilità con le tecniche esecutive e con i materiali effettivamente utilizzati dall’artista.

In particolare, in talune delle opere non è stata riscontrata la presenza di materiale gessoso che avrebbe invece dovuto essere presente; in un’altra non è stata ravvisata la presenza delle griglie costruttive tipiche dell’artista; in altre ancora sono state rilevate significative difformità iconografiche e di composizione dei materiali.

La consulenza tecnica ricostruiva inoltre la progressiva e anomala espansione del numero di opere attribuite all’artista aventi analoga provenienza, quale circostanza ulteriormente sintomatica della non autenticità delle opere.

Con la sentenza n. 4750/2023 il Tribunale di Milano riteneva dimostrata la non autenticità dei manufatti, valorizzando una pluralità di indici, costituiti dall’assenza di un attendibile curriculum storico, dall’inattendibilità della documentazione accompagnatoria, dalla falsità delle…


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