Il 30 settembre 2027 non rappresenta una nuova
scadenza generalizzata delle concessioni balneari, né attribuisce
ai concessionari uscenti il diritto di mantenere il rapporto fino a
quella data, ma individua il termine massimo entro
il quale deve completarsi il passaggio alle nuove assegnazioni
attraverso procedure concorrenziali.

È questo il punto centrale della sentenza
n. 6539 del 18 agosto 2026
, con cui il Consiglio di
Stato è intervenuto sulla disciplina delle concessioni
demaniali marittime
dopo le modifiche introdotte dal
D.L. n.
131/2024
, convertito dalla Legge n.
166/2024
, soffermandosi tanto sulla funzione della
proroga quanto sulla disciplina dell’indennizzo
spettante al concessionario uscente.

La lettura offerta dai giudici di Palazzo Spada lega
strettamente la prosecuzione temporanea delle concessioni allo
svolgimento delle gare: se la procedura viene conclusa prima del 30
settembre 2027 e il nuovo concessionario può subentrare, il
precedente rapporto può cessare anticipatamente. La proroga,
infatti, viene qualificata come tecnica e non può
essere utilizzata per ritardare ulteriormente l’apertura del
mercato.

Concessioni balneari e proroga al 2027: il termine non blocca le
gare

La vicenda nasce dalla deliberazione con cui un’Amministrazione
comunale, dopo avere preso atto della scadenza delle concessioni
demaniali marittime al 31 dicembre 2023, aveva
deciso di avviare le procedure per le nuove assegnazioni.

Per il periodo necessario allo svolgimento delle selezioni era
stato previsto il rilascio, su richiesta, di titoli
temporanei fino al 31 ottobre 2024
, soluzione che avrebbe
consentito ai precedenti concessionari di continuare a utilizzare
le aree durante la stagione balneare senza occupazioni prive di
titolo.

I concessionari avevano contestato gli atti comunali e, dopo
l’entrata in vigore del D.L. n. 131/2024, avevano sostenuto che la
nuova disciplina consentisse loro di proseguire l’occupazione fino
al 30 settembre 2027 e che le procedure impostate dal Comune
dovessero comunque adeguarsi alle regole
sopravvenute
, comprese quelle relative agli
indennizzi.

Il TAR aveva respinto il ricorso e il giudizio era quindi
arrivato davanti al Consiglio di Stato, che ha dichiarato
improcedibile l’appello di uno degli operatori, risultato nel
frattempo aggiudicatario di una delle aree, respingendo invece nel
merito quello dell’altro concessionario.

Concessioni balneari: dalla scadenza del 2023 alla proroga del
2027

Il ragionamento di Palazzo Spada muove dalla scadenza delle
precedenti concessioni, che, secondo quanto già affermato
dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e
successivamente recepito dall’art. 3 della
Legge n. 118/2022
, hanno cessato i propri
effetti il 31 dicembre 2023.

Da quel momento, le nuove assegnazioni devono avvenire
attraverso selezioni imparziali e trasparenti, nel rispetto
dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e
dell’art. 49 TFUE, mentre la successiva proroga al 31 dicembre
2024, introdotta dall’art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n.
198/2022, convertito dalla Legge n. 14/2023, viene considerata
dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nella sentenza
incompatibile con la direttiva Bolkestein e quindi
da disapplicare.

Su questo assetto è poi intervenuto il D.L. n. 131/2024, che ha
modificato la Legge n. 118/2022 prevedendo la prosecuzione
dell’efficacia delle concessioni fino al 30 settembre
2027
, proprio per consentire alle amministrazioni di
programmare e svolgere le procedure di affidamento.

La nuova disciplina, tuttavia, non attribuisce al 30 settembre
2027 il valore di una scadenza inderogabile a
favore degli operatori uscenti.

Proroga delle concessioni al 2027: le gare possono concludersi
prima

In particolare, il Consiglio ha ribadito che il 30 settembre
2027 rappresenta il limite massimo di estensione
delle concessioni interessate dalla nuova disciplina.

Se l’amministrazione riesce a concludere prima le operazioni di
gara e il nuovo concessionario è pronto a subentrare, la
concessione prorogata può cessare anche prima di quella data,
mentre il Comune può procedere alla nuova assegnazione disponendo,
con provvedimento motivato, la cessazione
anticipata del rapporto precedente.

La Legge n. 118/2022 consente peraltro un ulteriore
differimento, non oltre il 31 marzo 2028, quando
ragioni oggettive impediscano di chiudere la procedura entro il 30
settembre 2027, indicando espressamente, tra le possibili cause, la
pendenza di un contenzioso o difficoltà oggettive connesse allo
svolgimento della selezione.

Anche in questo caso non si tratta però di una prosecuzione
automatica, perché il differimento deve essere motivato e può
coprire soltanto il tempo strettamente necessario
a concludere la procedura.

La prosecuzione del rapporto rimane così collegata allo
svolgimento della gara e può cessare prima del termine massimo
quando la procedura sia stata completata e il nuovo
concessionario
sia pronto al subentro.

Proroga tecnica delle concessioni: resta l’obbligo di procedere con
la gara

Palazzo Spada ha definito espressamente quella prevista fino al
30 settembre 2027 una “proroga tecnica”,
collegandola alla finalità indicata dallo stesso art. 3 della Legge
n. 118/2022, vale a dire consentire l’ordinata programmazione delle
procedure di affidamento.

Il differimento può quindi operare soltanto insieme all’attività
necessaria per arrivare alle nuove assegnazioni, perché una proroga
utilizzata per rinviare ulteriormente le gare finirebbe per porsi
nuovamente in contrasto con la disciplina
europea
.

Nella sentenza si richiama a questo proposito quanto già
affermato dal Consiglio di Stato in una precedente pronuncia,
secondo cui le amministrazioni che intendano avvalersi
legittimamente della proroga tecnica devono avere già indetto la
procedura oppure avere deliberato di farlo in tempi molto
ravvicinati, avviando senza indugio gli atti necessari alla
predisposizione dei bandi.

Il termine del 2027, pertanto, non offre ai Comuni uno spazio
temporale durante il quale rinviare le selezioni, ma accompagna una
procedura che deve essere avviata e portata
avanti
.

30 settembre 2027: perché il termine è acceleratorio e non
dilatorio

Su questo punto il Consiglio ha precisato che il termine è
acceleratorio e non dilatorio.

Il 30 settembre 2027 non può essere invocato per impedire
l’assegnazione di una concessione quando la gara sia stata avviata
e conclusa in anticipo, perché una simile interpretazione
trasformerebbe il differimento in uno strumento per prolungare i
vecchi rapporti, in contrasto sia con le esigenze concorrenziali
sia con la funzione assegnata alla disciplina dalla Legge n.
118/2022.

L’art. 4, comma 3, della stessa legge impone di avviare la
procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in
sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, comunque entro
il 30 giugno 2027.

La regola indicata ai Comuni è dunque quella di svolgere le
procedure senza indugi e concluderle il prima possibile, mentre i
termini del 30 giugno e del 30 settembre 2027 segnano i
limiti massimi entro i quali l’amministrazione
deve muoversi.

Gare avviate prima del D.L. n. 131/2024: quali regole si
applicano

La modifica normativa del 2024 ha posto anche il problema delle
procedure sulle quali le amministrazioni erano già…


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