Proroga tecnica del servizio di igiene urbana – Autonomia di ciascun provvedimento di proroga rispetto ai precedenti non impugnati – Insussistenza di inammissibilità per acquiescenza alle proroghe pregresse – Natura autoritativa della proroga tecnica e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per le controversie sulla decurtazione del canone – Rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.
1. Processo amministrativo – Impugnazione dell’ultima di una serie di proroghe tecniche non precedute dall’impugnazione delle proroghe pregresse – Insussistenza di inammissibilità per difetto di interesse
Il provvedimento di proroga tecnica di un contratto di appalto pubblico, pur collocandosi in continuità con le proroghe che lo hanno preceduto, costituisce un atto autonomo rispetto a queste, in quanto adottato sulla base di una propria e distinta istruttoria; ne consegue che l’avere l’appaltatore prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti di proroga, non impugnandoli, non può comportare l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso l’ultima proroga della serie, attesa l’autonomia delle diverse proroghe e la possibilità, costituzionalmente tutelata, per l’operatore economico di contestare l’ultimo provvedimento pur avendo prestato acquiescenza ai precedenti; tale interesse a ricorrere risulta, inoltre, concretamente sussistente quando la proroga contestata sia intervenuta dopo che sia stato superato il limite temporale massimo di prosecuzione del servizio previsto dalla lex specialis.
«Tale atto, pur posto in continuità con le precedenti proroghe, è certamente un provvedimento autonomo rispetto ai precedenti ed è stato adottato sulla base di una istruttoria autonoma. Conseguentemente l’avere prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti di proroga non può comportare l’inammissibilità del ricorso proposto, attesa l’autonomia delle diverse proroghe e la possibilità, tra l’altro costituzionalmente tutelata, per la ricorrente, ora appellante, di contestare l’ultima proroga e prestare acquiescenza alla precedenti»
2. Processo amministrativo – Giurisdizione sulla proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023 – Appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche per le controversie connesse sulla determinazione del canone
La natura autoritativa della proroga tecnica del contratto di appalto pubblico, risolvendosi essa in un vero e proprio affidamento diretto che deve essere motivato e può intervenire solo a determinate condizioni, è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che inerisce all’esercizio di poteri autoritativi; ne consegue che, quando risulti superato il termine massimo entro il quale la prosecuzione del servizio era dovuta contrattualmente ai sensi dell’art. 120, comma 10, del Codice, e possa quindi discutersi soltanto della sussistenza dei presupposti per la proroga di cui al successivo comma 11 — atto dall’indubbia natura autoritativa — il provvedimento impugnato deve essere qualificato, alternativamente, come atto di proroga tecnica ovvero come determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara: in entrambi i casi trattandosi di esercizio di poteri autoritativi, con la conseguenza che deve escludersi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione alle connesse contestazioni sulla determinazione o decurtazione del canone dovuto per il periodo di proroga.
«la natura autoritativa della proroga tecnica, come riconosciuto dal TAR a pagina 6 della sentenza impugnata, è già sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversie che ineriscono l’esercizio dei poteri autoritativi […] Conseguentemente il provvedimento impugnato o deve essere qualificato come atto di proroga o come determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara. Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di esercizio di poteri autoritativi»
3. Contratti pubblici – Successione temporale delle norme sulla proroga tecnica – Applicazione del principio tempus regit actum
In applicazione del principio tempus regit actum, alla proroga tecnica di un contratto di appalto pubblico adottata dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice si applica la disciplina di cui all’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, e non più quella dell’art. 106, comma 11, del previgente d.lgs. n. 50/2016, quand’anche il contratto originario risalga alla vigenza di quest’ultimo.
«precisato che in ragione del principio tempus regit actum si applica il d. lgs. 36 del 2023 (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082)»
Sintesi della Decisione
1) La vicenda
La società OMISSIS S.p.A., aggiudicataria dell’appalto del servizio di igiene urbana del Comune di OMISSIS in forza di contratto scaduto il 30 settembre 2022, aveva proseguito la gestione del servizio in virtù di una serie di proroghe tecniche disposte dal Comune (complessivamente otto, l’ultima delle quali oggetto del giudizio), nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, avviata solo dopo la scadenza del contratto originario e protrattasi nel tempo anche a causa di un contenzioso insorto sulla relativa procedura.
Con la determinazione dirigenziale n. 3510 del 14 ottobre 2024, il Comune disponeva l’ottava proroga, estendendo il servizio fino al 30 novembre 2024 (o fino all’aggiudicazione definitiva al nuovo gestore); contestualmente, con nota prot. n. 54397 del 1° ottobre 2024, comunicava all’appaltatore la revisione del canone contrattuale ai sensi dell’art. 57 del capitolato speciale d’appalto, sulla base delle valutazioni del direttore dell’esecuzione del contratto, con la ritenuta emersione di un credito dell’amministrazione di € 302.020,01 per la decurtazione del costo degli ammortamenti relativa al periodo ottobre 2022-agosto 2024.
OMISSIS impugnava entrambi gli atti dinanzi al T.A.R. Lazio, Latina, deducendo l’insussistenza dei presupposti per la proroga e l’illegittimità della pretesa di decurtazione del canone in violazione dell’art. 5, comma 4, del CSA. Il T.A.R., con la sentenza n. 155/2025, dichiarava il ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse — qualificato l’atto impugnato come provvedimento autoritativo, ma ritenendo che, in presenza di otto proroghe di cui solo l’ultima impugnata, non fosse possibile contestare l’assenza ab origine dei relativi presupposti, essendo le precedenti proroghe rimaste inoppugnate — e in altra parte inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo la posizione azionata in relazione alla decurtazione del canone qualificabile come diritto…
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