Il Ministero della Giustizia interviene su una questione pratica che ha prodotto comportamenti diversi tra gli uffici giudiziari: quanto deve essere versato a titolo di contributo unificato quando si propone un reclamo ai sensi dell’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza?

Con la circolare del 23 settembre 2026 (puoi consultarla cliccando qui), il Dipartimento per gli affari di giustizia chiarisce che questi reclami non devono essere trattati, ai fini del contributo unificato, come procedimenti in camera di consiglio. Il valore del procedimento va invece considerato indeterminabile e, trattandosi di un giudizio di impugnazione, all’importo ordinario deve essere applicata anche la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002.

La conseguenza pratica è rilevante per gli avvocati che operano nel settore della crisi d’impresa: il contributo unificato passa a 777 euro, risultato dei 518 euro previsti per i processi civili di valore indeterminabile, aumentati della metà perché si tratta di un’impugnazione.

Vediamo, passaggio dopo passaggio, cosa cambia e come comportarsi nelle nuove iscrizioni a ruolo.

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Composizione negoziata della crisi


Composizione negoziata della crisi

Quali sono le condizioni di accesso alla composizione negoziata? Che cos’è il test della crisi per il risanamento? Cosa si fa in presenza della richiesta di misure protettive o cautelari? Il presente fascicolo nasce dall’esperienza maturata sul campo come esperti indipendenti, advisor, attestatori e difensori delle imprese, con l’obiettivo di fornire una bussola operativa a imprenditori, avvocati, commercialisti e gestori della crisi, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il testo accompagna il lettore in tutte le fasi della composizione negoziata, dalla valutazione preliminare di risanabilità all’attuazione delle strategie di ristrutturazione, fino alla gestione delle trattative con i creditori. Una guida concreta e aggiornata attraverso casistica giurisprudenziale, modelli, check list ed “errori da evitare”, e la lettura ragionata del Codice della crisi d’impresa a confronto con la prassi professionale e le decisioni giurisprudenziali più recenti.

Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali. 

Pasquale Capaldo
Avvocato, specializzato in diritto civile, contrattualistica, crisi d’impresa e diritto bancario. Componente della Commissione COA Napoli “Sovraindebitamento ed esdebitazione”.

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Reclamo ex art. 51 CCII: di quali procedimenti parliamo

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L’art. 51 CCII disciplina il reclamo contro la sentenza del tribunale che:

  • pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo;
  • pronuncia sull’omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
  • decide sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione;
  • oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il reclamo è proposto con ricorso alla Corte d’appello entro trenta giorni, secondo il procedimento specificamente disciplinato dallo stesso art. 51.

È proprio la natura di questo procedimento a essere decisiva per stabilire quanto debba essere pagato.

Il problema: camerale o vera impugnazione?

La circolare nasce da diversi quesiti arrivati alla Direzione generale a causa di una prassi non uniforme tra gli uffici giudiziari.

Alcuni uffici applicavano ai reclami ex art. 51 CCII il contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), del d.P.R. 115/2002 per i procedimenti in camera di consiglio, aggiungendo poi la maggiorazione prevista per le impugnazioni.

Altri ritenevano invece che il reclamo disciplinato dal Codice della crisi non potesse essere ricondotto al modello camerale previsto dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. e che dovesse quindi essere applicata la disciplina ordinaria del contributo unificato.

Il Ministero sceglie questa seconda interpretazione.

Perché il reclamo ex art. 51 CCII non è un procedimento camerale

Il passaggio centrale della circolare riguarda proprio la qualificazione del procedimento.

Secondo il Ministero, l’art. 51 contiene una disciplina completa e autosufficiente del reclamo: regola il contenuto degli atti introduttivi, le notifiche, le produzioni documentali, la trattazione e la decisione.

Soprattutto, la norma non contiene alcun rinvio agli artt. 737-742-bis c.p.c.

Il dato viene ritenuto significativo perché, in altre disposizioni del Codice della crisi, quando il legislatore ha voluto applicare il rito camerale, lo ha richiamato espressamente.

Il reclamo ex art. 51 viene quindi qualificato come un procedimento di natura impugnatoria davanti al giudice superiore, caratterizzato da cognizione piena e destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, pur mantenendo le peculiarità proprie della materia concorsuale.

Da qui discende la prima conseguenza operativa:

non si applica il contributo unificato fisso previsto per i procedimenti camerali.

Come si determina allora il contributo unificato?

Eliminata l’applicazione della tariffa prevista per il rito camerale, occorre tornare alle regole generali del Testo unico sulle spese di giustizia.

Il Ministero richiama gli artt. 9, 13 e 14 del d.P.R. 115/2002: il contributo unificato può essere determinato in base al valore della causa, alla materia oppure alla tipologia del procedimento.

Per i reclami ex art. 51 CCII trova applicazione il criterio del valore. Resta quindi da stabilire quale sia il valore del procedimento.

Ed è su questo punto che arriva il secondo chiarimento importante della circolare.

Per il Ministero il valore è…


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