Servizio di igiene urbana – Offerta economica strutturata su base tripartita (costo ribassabile, costo manodopera, oneri sicurezza) ex art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 – Ribasso percentuale da riferirsi alla sola parte ribassabile e non all’intero importo a base d’asta – Divergenza tra costo della manodopera dichiarato e costo stimato dalla stazione appaltante: alterazione della reale convenienza economica dell’offerta – Illegittimità dell’attribuzione del punteggio economico massimo sulla base del solo ribasso nominale – Tassatività delle cause di esclusione: errore nella formulazione dell’offerta non escludente ma rilevante ai fini della corretta valutazione comparativa – Divieto di venire contra factum proprium e abuso del processo: insussistenza quando la contestazione verta sulla convenienza economica e non sul mero metodo di calcolo 

1. Contratti pubblici – Offerta economica con costo della manodopera non soggetto a ribasso ex art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023 – Il ribasso percentuale va riferito alla sola parte ribassabile dell’importo a base d’asta

Quando la lex specialis preveda, in coerenza con l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 (secondo cui i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non sono soggetti a ribasso), una struttura dell’importo a base d’asta tripartita tra costo del servizio ribassabile, costo della manodopera non ribassabile e oneri per la sicurezza non ribassabili, e il disciplinare di gara nonché il relativo modello di offerta economica indichino espressamente che il ribasso percentuale unico è riferito «sul complesso delle voci ribassabili», il ribasso dichiarato dal concorrente deve essere calcolato e applicato esclusivamente alla sola voce ribassabile, e non all’intero importo posto a base d’asta comprensivo di voci ontologicamente non soggette a ribasso; erra, pertanto, il giudice di primo grado che affermi la necessità di parametrare il ribasso all’intero importo a base d’asta.

«Il disciplinare di gara […] e il modello di offerta economica allegato alla lex specialis contenevano un’espressa indicazione secondo cui il ribasso percentuale unico era da intendere «sul complesso delle voci ribassabili» […] il concorrente formula un ribasso complessivo che incide sulla parte ribassabile dell’importo a base d’asta e deve separatamente indicare il proprio costo della manodopera […] Pertanto, il T.a.r. ha errato nell’affermare che il ribasso avrebbe dovuto essere parametrato all’intero importo a base d’asta, comprensivo di voci ontologicamente non soggette a ribasso»

2. Contratti pubblici – Divergenza tra costo della manodopera dichiarato dal concorrente e costo stimato dalla stazione appaltante – Alterazione della reale convenienza economica dell’offerta e neutralizzazione del maggior ribasso nominale

Quando il concorrente indichi, a titolo di costo della manodopera, un importo sensibilmente superiore a quello stimato dalla stazione appaltante nella lex specialis, mentre il concorrente controinteressato indichi un importo sostanzialmente corrispondente a tale stima, il ribasso nominale dichiarato dal primo sulla sola parte ribassabile — pur quantitativamente maggiore rispetto a quello del secondo — risulta privo di corrispondenza con la reale convenienza economica dell’offerta complessiva, in quanto il maggior sconto applicato alla voce ribassabile viene compensato dal trasferimento, sull’importo complessivo offerto, di un costo della manodopera autonomamente determinato e superiore al parametro di gara, così neutralizzando sul piano economico l’incidenza del ribasso nominale più elevato; ne consegue che l’offerta economicamente meno conveniente per l’amministrazione, in termini di importo contrattuale complessivo, può nondimeno conseguire, in applicazione di una formula di attribuzione del punteggio economico basata esclusivamente sul ribasso percentuale nominale, un punteggio superiore a quello dell’offerta effettivamente più conveniente.

«l’importo complessivo offerto da OMISSIS […] è risultato significativamente superiore a quello offerto da RTI OMISSIS […], pur a fronte di un ribasso nominale sulla parte ribassabile quasi doppio […] Ne deriva che il ribasso nominale dichiarato da OMISSIS era privo di corrispondenza con la reale convenienza economica dell’offerta complessiva, in quanto […] l’aggiudicataria ha compensato il maggior sconto applicato alla voce ribassabile con il trasferimento sull’importo complessivo di un costo della manodopera autonomamente determinato e superiore al parametro di gara, così neutralizzando sul piano economico l’incidenza del ribasso più elevato»

3. Contratti pubblici – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Necessità di un’interpretazione delle formule matematiche di attribuzione del punteggio coerente con la reale convenienza complessiva dell’offerta

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mira a selezionare l’offerta che, nel suo complesso, sia più conveniente per l’amministrazione, sicché le formule matematiche di attribuzione dei punteggi devono essere interpretate in modo da non produrre risultati paradossali o contrari alla causa del contratto; sarebbe contrario ai principi del risultato, di trasparenza, di non discriminazione e di par condicio ritenere più vantaggiosa l’offerta di un operatore economico che, pur avendo dichiarato un ribasso nominale maggiore sulla parte ribassabile, proponga in definitiva un corrispettivo contrattuale complessivamente più oneroso per la stazione appaltante rispetto a quello di un concorrente che abbia ottenuto un punteggio economico inferiore; il meccanismo attraverso cui un concorrente consegua il punteggio economico massimo mediante un maggior ribasso nominale sulla parte ribassabile, compensato dall’inserimento di un costo della manodopera autonomo e superiore al parametro di gara, altera la comparabilità tra le offerte e vizia il risultato della procedura, specie quando, come nella specie, l’offerta aggiudicataria abbia conseguito un punteggio tecnico inferiore a quello del concorrente pretermesso.

«sarebbe contrario ai principi del risultato […], trasparenza, non discriminazione e par condicio […] ritenere più vantaggiosa l’offerta di un operatore economico che, pur avendo dichiarato un ribasso nominale maggiore sulla parte ribassabile, propone in definitiva un corrispettivo contrattuale complessivamente più oneroso per la stazione appaltante. Il meccanismo […] ha alterato la comparabilità tra le offerte e viziato il risultato della procedura»

4. Contratti pubblici – Tassatività delle cause di esclusione – Errore nella formulazione dell’offerta economica non riconducibile a causa di esclusione – Annullamento dell’aggiudicazione per erronea attribuzione del punteggio e non per esclusione dell’offerta

In virtù del principio di tassatività…


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