La sostituzione e l’installazione di infissi e schermature in un fabbricato sono, di norma, interventi a carico del singolo proprietario, ma richiedono il rispetto del regolamento e la tutela del decoro architettonico della facciata, ai sensi dell’articolo 1122 del Codice civile, oltre alla preventiva comunicazione all’amministratore. Dalla scelta di colori e materiali ai rari casi in cui può rendersi necessario il passaggio in assemblea, fino alle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico, il sapersi destreggiare tra vincoli normativi e requisiti tecnici è fondamentale per cambiare le persiane in condominio senza rischiare contestazioni.
Gli infissi sono considerati parte comune del condominio?
Sostituire gli infissi esterni e le schermature solari in un edificio condominiale è un’operazione che va ben oltre il semplice acquisto in showroom, rappresentando uno dei punti di frizione più frequenti nel panorama immobiliare. A tutela dell’armonia estetica e del concetto di decoro architettonico dello stabile interviene l’articolo 1117 del Codice civile che, nell’elencare i beni comuni dell’edificio, include espressamente le facciate e i muri perimetrali, senza però fare menzione specifica di serramenti, persiane o tapparelle.
Di fatto, mentre il vano murario che accoglie la finestra appartiene alla collettività dei comproprietari, l’infisso e il sistema oscurante restano componenti accessori al servizio esclusivo della singola abitazione. Questa duplice natura del serramento – privato nella titolarità, ma pubblico nell’impatto visivo, delinea un quadro giuridico basato su tre principi:
- la proprietà materiale esclusiva, in quanto persiane, scuri e infissi appartengono interamente al titolare dell’appartamento, sul quale gravano in toto gli oneri di acquisto, manutenzione, riparazione e sostituzione;
- la fruizione individuale del bene, essendo l’impiego del sistema oscurante finalizzato esclusivamente a regolare la luce, tutelare la riservatezza e garantire l’isolamento termoacustico della specifica unità immobiliare;
- la funzione estetica condivisa, poiché – pur trattandosi di beni di titolarità privata – le persiane visibili dall’esterno partecipano attivamente al disegno architettonico dell’intero palazzo, contribuendo a definirne le linee, le geometrie e l’equilibrio cromatico.
Proprio in ragione di tale valenza visiva, il rinnovamento dei serramenti incontra il limite posto dall’articolo 1122 del Codice civile secondo il quale il singolo proprietario è libero di eseguire lavori all’interno della propria unità, a condizione che le opere non rechino danno alle parti comuni e non alterino, in alcun modo, il decoro architettonico dell’edificio.
Chi è responsabile della manutenzione delle persiane
Trattandosi di beni di proprietà esclusiva, le spese di riparazione, verniciatura e sostituzione delle persiane spettano unicamente al singolo condòmino, restando del tutto escluse dalla ripartizione millesimale. L’amministratore non può inserire, quindi, tali costi nel bilancio comune, a meno che l’assemblea non deliberi all’unanimità il rifacimento coordinato dell’intero stabile.
Se l’immobile è concesso in locazione, la suddivisione degli oneri tra locatore e conduttore si fonda sugli articoli 1576 e 1609 del Codice civile e sulla Legge 392/1978:
- spettano all’affittuario gli interventi legati al normale utilizzo e al deterioramento quotidiano, come la lubrificazione dei cardini, la regolazione delle cerniere e la sostituzione di maniglie o fermapersiane rotti per incuria;
- compete al locatore il rifacimento integrale della verniciatura protettiva, il ripristino di parti marcite dagli agenti atmosferici, i danni da eventi eccezionali e la sostituzione delle persiane giunte a fine ciclo di vita.
Cosa succede in caso di caduta di una persiana
Ignorare il degrado degli oscuranti espone a rischi di carattere economico e giudiziario. In caso di caduta di una persiana in condominio, la responsabilità per i danni causati a veicoli in sosta o a passanti ricade direttamente sul proprietario dell’immobile, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile. Per risultare esente da colpa, il titolare deve dimostrare il caso fortuito, ossia un evento atmosferico di violenza eccezionale e imprevedibile. A tal proposito, è bene considerare che la normale usura non esonera mai dal risarcimento.
Se l’alloggio è in affitto, la giurisprudenza addossa i costi al locatore qualora il crollo sia dipeso da cardini arrugginiti, viti allentate o vetustà del legno; l’inquilino risponde solo se ha omesso l’ordinaria vigilanza o non ha tempestivamente segnalato il dissesto visibile delle ante.
Qualora il distacco provochi lesioni fisiche a terzi, scattano inoltre procedimenti penali per lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), rendendo in tal modo la manutenzione un obbligo di sicurezza da non sottovalutare.
È possibile sostituire gli infissi in un condominio?
Il rinnovo dei serramenti costituisce una facoltà pienamente riconosciuta a ciascun proprietario, che non necessita di una preventiva autorizzazione da parte degli altri condòmini. L’assemblea, infatti, non detiene il potere di imporre veti arbitrari all’esecuzione delle opere sulle proprietà esclusive, purché vengano seguite scrupolosamente le regole per la sostituzione degli infissi in condominio. L’autonomia del singolo incontra tre limiti posti a presidio dell’intero fabbricato:
- la sicurezza statica;
- la stabilità strutturale;
- la tutela del decoro architettonico della facciata.
Sotto il profilo procedurale, l’articolo 1122, comma 2, del Codice civile stabilisce l’obbligo di trasmettere all’amministratore una comunicazione preventiva e dettagliata circa la sostituzione delle persiane in condominio, i materiali da utilizzare e le sagome dei nuovi manufatti, affinché questi possa riferirne alla prima assemblea utile.
Regole per il decoro architettonico in condominio
La tutela dell’estetica dello stabile costituisce un preciso vincolo giuridico. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1286/2010 e ordinanza n. 37732/2021), il decoro architettonico coincide con l’armonia complessiva delle linee del fabbricato, la cui violazione si configura ogni volta che un intervento alteri l’omogeneità della facciata, a prescindere dal valore storico o artistico dell’edificio.
Questo “doppio status” obbliga il proprietario ad attenersi a rigorose regole estetiche. Qualsiasi alterazione del colore (codice RAL), della sagoma, dello spessore dei profili o della tipologia di apertura può ledere il decoro dell’edificio, traducendosi in un deprezzamento economico dello stabile.
La conseguenza più rilevante per chi ignori tali vincoli – o per chi ometta di consultare eventuali clausole previste dal regolamento contrattuale, allegato agli atti di compravendita o approvato all’unanimità – è il rischio concreto di subire un’azione giudiziaria volta alla riduzione in pristino.
Il giudice può disporre, infatti, l’immediata rimozione coatta dei manufatti con ripristino dello stato originario a spese del singolo, oltre alla condanna al risarcimento del danno per il deprezzamento della facciata. Pertanto, verificare preventivamente come scegliere il colore delle persiane e attenersi alle tinteggiature ammesse evita contestazioni e vertenze legali.
Le persiane sono obbligatorie?
Nelle costruzioni in cui sono presenti fin dall’origine, le persiane non assolvono…
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Carlo Iacubino
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