Accordo quadro per studi idrogeologici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Criterio premiale on/off per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 riferito al “concorrente” – Consorzio ordinario costituendo – Certificazione posseduta dalla sola capogruppo – Necessità del possesso da parte di tutti i componenti chiamati a eseguire prestazioni omogenee – Contrasto giurisprudenziale sulle certificazioni come elemento premiale – Principio del cumulo dei requisiti – Favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione – Rettifica del punteggio in fase endoprocedimentale – Legittimo affidamento – Compensazione delle spese per non univocità degli orientamenti

1. Contratti pubblici – Criterio premiale per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 riferito al “concorrente” – Consorzio ordinario e raggruppamento temporaneo – Assenza di un autonomo soggetto giuridico – Concorrenti sono i singoli operatori che compongono il consorzio – Necessità del possesso della certificazione da parte di tutti i componenti

Quando la lex specialis attribuisce un punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 da parte del “concorrente”, in caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario o di raggruppamento temporaneo la certificazione deve essere posseduta da tutti i componenti. I consorzi ordinari, al pari dei raggruppamenti temporanei, non danno luogo a un autonomo soggetto giuridico: sono gli stessi operatori economici che li compongono a partecipare alla gara e a eseguire la prestazione, e dunque a essere “concorrenti”. La certificazione posseduta dalla sola capogruppo non è quindi sufficiente per attribuire il punteggio all’intera compagine. La conclusione trova conferma nella stessa dichiarazione di impegno a costituire il consorzio, con la quale i componenti abbiano dichiarato di partecipare «come concorrenti».

«Nel caso di specie, l’art. 15.3, lett. b.1), del disciplinare riferiva espressamente il possesso della certificazione al «concorrente» e, come già evidenziato in sede di ordinanza cautelare, i consorzi ordinari, al pari dei raggruppamenti temporanei, non danno luogo alla costituzione di un autonomo soggetto giuridico, ma sono gli stessi operatori economici che compongono il consorzio che partecipano alla gara, eseguono la prestazione e sono quindi «concorrenti». Pertanto, in caso di consorzio ordinario e di RTI tutte le imprese che compongono il raggruppamento devono essere in possesso delle certificazioni richieste a garanzia della qualità della prestazione. Gli stessi ricorrenti nella «DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE UN CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI» […] hanno d’altra parte dichiarato di partecipare alla gara «come concorrenti» riuniti in un costituendo consorzio ordinario. La decisione della Stazione appaltante di non attribuire al Consorzio costituendo il punteggio aggiuntivo di cui all’art. 15.3, lett. b.1) risulta quindi coerente sia con il dato letterale della legge di gara, sia con le caratteristiche della forma di cooperazione tra operatori economici (il consorzio ordinario) scelta dai ricorrenti.»

2. Contratti pubblici – Certificazione di qualità come elemento premiale e non come requisito di ammissione – Contrasto giurisprudenziale – Prestazioni omogenee non distinguibili tra principali e secondarie – Possesso da parte di tutti i componenti anche in assenza di espressa previsione della lex specialis – Divieto di attribuzione frazionata del punteggio e parità di trattamento con gli operatori singoli – Principio del cumulo dei requisiti riferito alla partecipazione e non ai punteggi tecnici

La natura premiale, anziché di requisito di ammissione, della certificazione UNI EN ISO 9001 non consente di riferire al raggruppamento nel suo complesso la certificazione posseduta da uno solo dei suoi componenti. Va infatti preferito l’orientamento secondo cui, in assenza di diverse previsioni della legge di gara, la certificazione premiale va riferita al concorrente nella sua integralità. Il punteggio premiale on/off non può essere attribuito in modo frazionato o proporzionale senza una clausola che lo consenta. Riconoscerlo per intero al raggruppamento in cui un solo componente sia certificato determinerebbe una disparità di trattamento rispetto agli operatori singoli.

Ciò vale in particolare quando tutti i componenti debbano eseguire prestazioni omogenee, non distinguibili in termini qualitativi tra principali e secondarie. In tal caso, perché la certificazione offra effettive garanzie di corretta esecuzione e giustifichi il punteggio aggiuntivo, essa deve essere posseduta da tutti i componenti, anche senza una clausola espressa. Altrimenti sarebbe vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo dell’attività dell’appaltatore. Il principio del cumulo dei requisiti tra le imprese raggruppate riguarda la partecipazione alla gara e non necessariamente l’attribuzione dei punteggi tecnici. Per questi occorre verificare in concreto se il possesso della qualità da parte di un solo componente soddisfi l’interesse sostanziale perseguito con il criterio premiale.

«La circostanza che la certificazione sia richiesta come elemento premiale anziché come requisito di ammissione non risulta idonea a modificare tali conclusioni. Il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha ritenuto che se il possesso della certificazione non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni operatore economico e non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solo elemento integrativo e di valorizzazione dell’offerta, ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le certificazioni sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso […]. Tuttavia, da un lato, con specifico riferimento ai criteri premiali, secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, in assenza di diverse previsioni della legge di gara, le certificazioni devono essere riferite al concorrente nella sua integralità […]. Infatti, i punteggi premiali non possono essere attribuiti in modo frazionato o proporzionale in assenza di una disposizione della legge di gara che lo consenta, e consentire al raggruppamento nel suo complesso di conseguire l’intero punteggio premiale nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta da uno solo dei suoi componenti configurerebbe una disparità di trattamento nei confronti degli operatori singoli. Dall’altro lato, nel caso di specie tutti i componenti del Consorzio costituendo devono eseguire le medesime prestazioni (non separabili né distinguibili, in termini qualitativi, tra principali e secondarie). E in tali ipotesi la giurisprudenza amministrativa ha già affermato che non è necessario che una disposizione della legge di gara disponga espressamente che la certificazione di qualità, in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, debba essere…


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