In breve: l’assegno divorzile è il contributo periodico che un ex coniuge può essere tenuto a versare all’altro dopo il divorzio. Non è automatico: spetta se chi lo chiede non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Non esiste una formula fissa: secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 18287/2018) il giudice valuta insieme condizioni economiche, durata del matrimonio, contributo dato alla famiglia, sacrifici professionali ed età. Cessa con le nuove nozze e può ridursi o venire meno in caso di convivenza stabile.
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L’assegno divorzile ed il suo calcolo – indice:
L’assegno divorzile quando spetta? Come si calcola? La disciplina dell’istituto trae fonte da poche righe della legge sul divorzio, ma ha dato spazio ad ampi ed annosi dibattiti soprattutto in giurisprudenza. Tanto la Corte di Cassazione quanto i tribunali territoriali hanno infatti, nel corso degli anni, espresso posizioni ondivaghe in riferimento tanto ai presupposti quanto alla quantificazione dello stesso. In questo percorso che ha ormai mezzo secolo, le posizioni e le pronunce hanno più volte manifestato posizioni opposte fra loro. Partiamo quindi dalla norma, per analizzare i punti di vista evolutisi nel corso degli anni e capire come si determina oggi l’importo dell’assegno.
Cos’è l’assegno di divorzio
Il diritto all’assegno divorzile è previsto dall’articolo 5 della legge numero 898 del 1970 che al sesto comma dispone:
“Il tribunale … dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”
Tale diritto sussiste fintantoché il beneficiario non passi a nuove nozze. Se muore l’obbligato, l’assegno periodico si estingue, ma il tribunale può attribuire all’ex coniuge che versi in stato di bisogno un assegno a carico dell’eredità (art. 9-bis l. 898/1970), ricorrendone i presupposti di legge. Chi è titolare di assegno e non si è risposato può inoltre avere diritto, nei casi previsti, alla pensione di reversibilità o a una quota del TFR dell’ex coniuge.
A chiarire autorevolmente il criterio interpretativo “definitivo” da applicarsi, soccorre la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 18287 dell’11 luglio del 2018. L’interpretazione giurisprudenziale della norma non è infatti mai stata univoca.
Chi può chiedere l’assegno divorzile e come si richiede
L’assegno può essere richiesto dall’ex coniuge economicamente più debole, indipendentemente dal sesso, nell’ambito del procedimento di divorzio, sia esso giudiziale o a domanda congiunta. Nel divorzio congiunto l’assegno è di regola frutto di un accordo tra le parti, che il tribunale verifica; nel divorzio giudiziale è il giudice a stabilire se spetti e in quale misura.
Chi lo chiede deve dimostrare, con documenti, la propria situazione economica: dichiarazioni dei redditi, estratti conto, proprietà immobiliari e mobiliari, spese. Il giudice può disporre anche accertamenti patrimoniali (ad esempio tramite la Guardia di Finanza) se le parti non producono documentazione attendibile. Di regola l’assegno decorre dalla data della domanda, salvo diversa decisione motivata del giudice.
Differenze con l’assegno di mantenimento nella separazione
L’assegno divorzile ha una disciplina diversa rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale. L’assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge economicamente più debole trova infatti fonte nel codice civile, all’articolo 156. La differenza tuttavia non è soltanto terminologica, ma sostanziale.
Mentre infatti i presupposti dell’assegno di mantenimento sono quelli legati all’esistenza del vincolo coniugale non ancora cessato, e quindi alla sussistenza di un rapporto di coniugio, con il divorzio (o, per meglio dire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio), la situazione cambia. I coniugi infatti non sono più tali, e ciò ha rilievo soprattutto in riferimento a quel criterio di “tenore di vita”, quasi mai messo in discussione per l’assegno di mantenimento in sede di separazione, mentre oggetto di vivace dibattito nell’ambito dei criteri di quantificazione dell’assegno divorzile.
Attenzione anche a non confondere l’assegno divorzile, destinato all’ex coniuge, con il mantenimento dei figli, dovuto a prescindere dal divorzio e fino all’indipendenza economica dei figli stessi. Sono due obblighi distinti, con presupposti e importi autonomi.
Il “tenore di vita” per l’assegno divorzile dopo la sentenza “Grilli”
Le Sezioni Unite hanno oggi superato la posizione della stessa Cassazione che, con sentenza della Prima Sezione numero 11504 dell’11 maggio 2017 (la famosa sentenza “Grilli”) aveva accantonato il “tenore di vita” per la quantificazione dell’assegno divorzile, a favore del criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. La sentenza “Grilli” aveva operato l’analisi dell’articolo 5 comma 6 della legge 898 del 1970 secondo le seguenti due fasi:
- La prima, inerente alla valutazione sul “se” esista il diritto al versamento dell’assegno divorzile a vantaggio del coniuge debole. “… quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
- La seconda è invece inerente alla quantificazione dell’assegno. ” … tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Il giudice, nella valutazione di cui alla seconda fase, inerente alla quantificazione dell’assegno, doveva dunque tenere conto non del rapporto matrimoniale quale “parametro economico” sulla base del quale commisurare l’obbligazione. Doveva piuttosto, tenendo conto della mera preesistenza del vincolo matrimoniale occorso ma estinto, riconoscere tale diritto soltanto ove l’ex coniuge non disponesse di mezzi adeguati o non fosse in grado di procurarseli.
Perché il tenore di vita era stato superato dalla sentenza Grilli
Ad avviso della Cassazione, che si era espressa con pronuncia 11504 del 11 maggio 2017, il parametro relativo alla corresponsione dell’assegno divorzile correlato al “tenore di vita” avuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio collideva con più principi di diritto e con l’istituto stesso del divorzio. Ecco perché:
- Con la sentenza che pronuncia il divorzio in primo luogo il matrimonio si estingue e vengono dunque meno i rapporti patrimoniali ed assistenziali inderogabili a livello matrimoniale, ma non successivamente. Il tenore di vita “matrimoniale” dunque non può che essere tale soltanto nel corso del matrimonio, non successivamente.
- In secondo luogo l’assegno divorzile è riconosciuto non più al coniuge come tale, ma allo stesso come persona indipendentemente dal rapporto matrimoniale preesistente.
- Ove il giudice prendesse in considerazione il tenore di vita matrimoniale dovrebbe necessariamente omettere di analizzare la questione relativa alla sussistenza del…
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Avv. Beatrice Bellato
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