Accordo quadro con un solo operatore per la manutenzione stradale di Roma Capitale, suddiviso in 15 lotti con graduatoria unica – Verifica di anomalia dell’offerta – Ribasso unico sull’elenco prezzi – Divergenza tra prezzi contrattuali e costi esposti nelle giustificazioni – Esclusa la modifica postuma dell’offerta – Costo della manodopera pari alla stima della stazione appaltante – Perdite su singole voci compensate dagli utili sulle lavorazioni del ciclo integrato – Valutazione globale e sintetica, accentuata nell’accordo quadro – Costi di avvalimento e migliorie coperti dal margine di utile – Inammissibilità dei motivi formulati per relationem alla perizia di parte – Assorbimento delle eccezioni in rito – Rigetto.

In un accordo quadro in cui la stazione appaltante non ha predeterminato, neppure in via indicativa, le quantità delle lavorazioni, non è irragionevole né erroneo che il concorrente indichi un costo della manodopera pari, in valore assoluto, a quello stimato negli atti di gara. Non è attendibile la contestazione che ricalcola il costo applicando all’importo complessivo dei lavori una percentuale di incidenza ottenuta dividendo la somma delle componenti unitarie di manodopera per la somma dei prezzi unitari. Si tratta di grandezze prive di significato tecnico in assenza della ponderazione delle quantità associate a ciascuna lavorazione.

1. Verifica di anomalia – Ribasso unico sull’elenco prezzi unitari – Divergenza, nelle giustificazioni, tra prezzo contrattuale e costo unitario di analisi – Esposizione funzionale a evidenziare il margine di utile per singola voce – Insussistenza di una modifica postuma dell’offerta – Costo della manodopera esposto per profili professionali in conformità alle richieste della stazione appaltante

Quando il concorrente formula un ribasso unico sull’elenco prezzi, le giustificazioni che espongono per ciascuna lavorazione il prezzo di listino, il prezzo contrattuale risultante dal ribasso e il costo sostenuto dall’impresa non modificano l’offerta. Servono a rendere evidente, voce per voce, il margine di utile stimato. Anche il costo orario della manodopera indicato nelle schede di analisi, distinto per profilo professionale e conforme ai modelli richiesti dalla stazione appaltante, non costituisce rimodulazione dell’offerta, se non viene dedotta la violazione dei minimi della contrattazione collettiva.

«Occorre partire dall’analisi delle tre voci che, nelle giustifiche fornite da G.L., espongono, in effetti, una perdita unitaria, ossia un delta negativo fra prezzo unitario contrattuale e costo unitario esposto in analisi (rif. voci B01.05.014.a- Lavorazione in conglomerato bituminoso; B01.05.011.a- Strato in conglomerato bituminoso; B01.03.004.b- fondazione stradale stabilizzata). Per le restanti (18) voci, invece, l’analisi dei costi espone un delta positivo, dal momento che il prezzo di analisi è inferiore rispetto a quello risultante dal ribasso, contrattualmente praticato […]. La piana lettura dell’allegato sopra citato (in disparte quanto si dirà infra con riguardo al tema della congruità dell’offerta) consente di evidenziare che, in alcun modo, è sostenibile che G.L. abbia modificato ex post i prezzi o le cifre esposte in offerta. Per quanto riguarda i prezzi delle lavorazioni, l’allegato in questione (rif. tabella di cui al par.1.1 delle giustifiche) espone l’analisi che l’operatore economico ha elaborato per effettuare il ribasso d’asta (peraltro necessariamente unico), ben consapevole inoltre della distinzione fra prezzo contrattuale (rif. colonna “PU netto”), prezzo a base d’asta (rif. colonna “PU listino”) e costo per l’impresa (rif. colonna “PU Analisi”). L’esposizione dei costi operata da G.L. (in coerenza con le richieste della stazione appaltante) è, ictu oculi, preordinata ad evidenziare, voce per voce (recte: lavorazione per lavorazione, ossia per prezzo unitario), il margine d’utile analiticamente stimabile, non certo l’intendimento di operare una modifica ex post dell’offerta. Analogo ragionamento può essere fatto per gli oneri di manodopera: nelle schede di analisi dei prezzi unitari, allegati al documento di giustificazione dei prezzi, G.L. ha esposto i prezzi orari della manodopera, distinti per ciascun profilo professionale: per tale aspetto, giova osservare che, in alcun modo, è censurata dalla ricorrente l’applicazione di coefficienti inferiori ai minimi tabellari di cui alla vigente contrattazione collettiva.»

2. Costo della manodopera nell’accordo quadro senza quantità predeterminate – Indicazione in offerta di un importo pari alla stima della stazione appaltante – Non irragionevolezza – Inattendibilità del ricalcolo fondato su un’incidenza percentuale ricavata da sommatorie non ponderate dei prezzi unitari

In un accordo quadro in cui la stazione appaltante non ha predeterminato, neppure in via indicativa, le quantità delle lavorazioni, non è irragionevole né erroneo che il concorrente indichi un costo della manodopera pari, in valore assoluto, a quello stimato negli atti di gara. Non è attendibile la contestazione che ricalcola il costo applicando all’importo complessivo dei lavori una percentuale di incidenza ottenuta dividendo la somma delle componenti unitarie di manodopera per la somma dei prezzi unitari. Si tratta di grandezze prive di significato tecnico in assenza della ponderazione delle quantità associate a ciascuna lavorazione.

«Sempre sugli oneri della manodopera, la tesi di parte ricorrente si basa su un ricalcolo teorico, che si fonda sulla pretesa applicazione della percentuale di incidenza del 10,334% all’importo totale dei lavori, pari ad euro 37.440.000,00. Tale assunto, oltre (come detto) a non dimostrare alcuna violazione dei minimi retributivi (peraltro analiticamente esposti nelle schede di dettaglio delle singole lavorazioni), non è accettabile, dal momento che non prospetta alcuna ponderazione in concreto della relativa incidenza. La percentuale del 10,334%, poi, si fonda essenzialmente su una “forzatura” ex sé priva di logica (perché effettuata in assenza di ponderazione di incidenza in concreto), ossia sulla (“brutale”) divisione tra la sommatoria delle componenti unitarie della manodopera (euro 92,9808) e la sommatoria dei prezzi unitari delle 21 lavorazioni (euro 899,75). E’ evidente, invece, che tali sommatorie non hanno alcun significato tecnico o logico, dal momento che i costi effettivi dipendono in concreto dalla ponderazione di tali grandezze (ossia dalla valutazione delle quantità prestazionali abbinate a ciascuna lavorazione). Inoltre, nell’Accordo Quadro di cui si discute, (sempre in tema di costi per manodopera) in assenza di una predeterminazione a monte, anche a scopo meramente indicativo, dei quantitativi delle lavorazioni a cura della stazione appaltante, non può reputarsi né manifestamente irragionevole, né tantomeno erronea, l’indicazione, nell’offerta, di un’entità, in valore assoluto, pari a quella stimata dalla stazione appaltante (euro 5.155.488,00); a ciò si aggiunga che, per la…


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