Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 28087 del 29 ottobre 2026, hanno rigettato i ricorsi proposti da Ilva e Acciaierie d’Italia contro il provvedimento che dispone la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. La pronuncia affronta questioni di particolare rilievo in materia di azione inibitoria collettiva, tutela del diritto alla salute e poteri del giudice ordinario di disapplicazione degli atti amministrativi.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education – Maggioli Editore
94.00 €
75.20 €
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L’azione dei cittadini e il rinvio alla Corte di giustizia UE
La controversia trae origine dal ricorso presentato nel luglio 2021 da alcuni cittadini residenti a Taranto dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, mediante l’azione inibitoria collettiva disciplinata dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c.
I ricorrenti chiedevano l’adozione di misure idonee a impedire il protrarsi dei pregiudizi alla salute individuale e collettiva derivanti dall’esposizione alle emissioni dello stabilimento siderurgico.
Nel corso del procedimento, il Tribunale aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, chiamata a interpretare alcune disposizioni della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
Con la sentenza del 25 giugno 2024, nella causa C-626/22, la Corte di giustizia aveva chiarito che la valutazione degli effetti dell’attività industriale sulla salute umana deve costituire parte integrante del procedimento di rilascio e riesame dell’autorizzazione ambientale.
Aveva inoltre precisato che, in presenza di pericoli gravi e rilevanti per la salute e l’ambiente, l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso, senza che possano essere giustificate reiterate proroghe degli interventi di adeguamento.
Dalla decisione del Tribunale allo stop dell’area a caldo
Ripreso il giudizio, il Tribunale di Milano, con decreto del 26 febbraio 2026, aveva accertato la persistente pericolosità dello stabilimento e disposto la sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo, previa disapplicazione di alcune prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 2025.
La decisione veniva impugnata sia dai cittadini sia dalle società coinvolte. La Corte d’appello di Milano, con decreto del 27 luglio 2026, accoglieva parzialmente il reclamo dei cittadini e, previa disapplicazione integrale dell’AIA 2025, ordinava a Ilva, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding di sospendere l’attività produttiva dell’area a caldo entro novanta giorni dall’ultima comunicazione del provvedimento.
L’inibitoria si fondava su due autonome ragioni: la presenza di amianto ancora da rimuovere negli impianti e l’inadeguatezza delle misure adottate per contenere i rischi connessi alle emissioni di polveri sottili.
Contro il decreto della Corte d’appello, Ilva proponeva ricorso straordinario per Cassazione, articolato in quattordici motivi, mentre Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding proponevano un ulteriore ricorso, fondato su undici motivi.
Le impugnazioni, successivamente riunite ai sensi dell’art. 335 c.p.c., investivano, tra l’altro, la giurisdizione del giudice ordinario, il potere di disapplicazione dell’AIA e la legittimità dell’ordine di sospensione.
La controversia è stata quindi esaminata dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, chiamate a pronunciarsi anche sull’ammissibilità del ricorso straordinario contro il provvedimento conclusivo dell’azione inibitoria collettiva. Nel frattempo, le istanze di sospensione dell’esecuzione proposte dalle società ai sensi dell’art. 373 c.p.c. erano state respinte dalla Corte d’appello di Milano.
L’azione inibitoria collettiva non ha natura cautelare
Uno dei principali profili affrontati dalle Sezioni Unite riguarda la natura giuridica dell’azione inibitoria collettiva prevista dall’art. 840-sexiesdecies c.p.c., introdotta dalla legge n. 31/2019.
La Cassazione chiarisce che tale azione costituisce uno strumento di tutela preventiva e immediata, volto a impedire la lesione o la prosecuzione della lesione di diritti e interessi riferibili a una pluralità di soggetti.
Pur presentando alcune caratteristiche funzionalmente analoghe a quelle della tutela cautelare, l’inibitoria collettiva non ha natura propriamente…
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Grazia Crisetti
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