Un professionista o un piccolo imprenditore sovraindebitato può proporre di pagare solo una parte dei debiti fiscali attraverso il concordato minore, se il piano rispetta le regole della procedura e assicura ai creditori pubblici un trattamento almeno pari a quello ottenibile con la liquidazione controllata. La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per questa procedura, non occorre seguire il procedimento della transazione fiscale previsto per il concordato preventivo. Il piano deve essere concreto, sottoposto al voto dei creditori e valutato dal giudice.
Che cosa cambia per chi deve pagare il Fisco
Il chiarimento riguarda chi non riesce a saldare per intero i debiti tributari e possiede i requisiti per accedere agli strumenti di gestione del sovraindebitamento. Con il concordato minore si può proporre una percentuale di pagamento, una dilazione oppure una soluzione che combini le due modalità. La somma e i tempi devono tenere conto delle risorse disponibili e della possibilità di sostenere i versamenti futuri.
La circolare ricostruisce la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le indicazioni che gli uffici dell’Agenzia sono tenuti a seguire come creditori. Il riferimento è, in particolare, agli articoli 74, 79 e 80 del decreto legislativo n. 14/2019 e alla decisione della Corte di cassazione n. 14555 del 16 maggio 2026.
Il piano deve confrontare la proposta con l’alternativa liquidatoria: occorre stimare quanto spetterebbe ai creditori dalla vendita dei beni, tenendo conto delle prelazioni, dei costi e dei tempi. La proposta deve motivare la quota offerta e mostrare che è sostenibile, oltre a spiegare come si rapporta alle concrete possibilità di recupero.
L’articolo 74 del Codice della crisi riserva il concordato minore ai debitori sovraindebitati che non possono ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ne possono beneficiare professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli e start-up innovative, insieme agli altri soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale e dalle diverse procedure liquidatorie previste dalla legge.
Per l’imprenditore minore contano i requisiti stabiliti dal Codice per l’esclusione dalla liquidazione giudiziale. Per un professionista, invece, la circolare chiarisce che l’accesso può essere possibile anche quando siano superate le soglie dimensionali d’impresa: rileva la sua posizione rispetto alle procedure di liquidazione giudiziale. La qualificazione del debitore e le circostanze del caso restano quindi determinanti.
La persona fisica che ha contratto debiti per ragioni estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale rientra nella categoria del consumatore e dispone dello strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Quando la stessa persona ha accumulato debiti personali e debiti legati all’attività professionale o d’impresa, può invece essere valutato il concordato minore, se sono presenti i requisiti di legge. Per scegliere la procedura occorre considerare la natura dei debiti e la posizione del debitore.
Il concordato minore può essere costruito per consentire la prosecuzione dell’attività economica o professionale. Una proposta liquidatoria, che non prevede continuità, deve includere anche un apporto di risorse esterne capace di aumentare in misura apprezzabile l’attivo disponibile. La liquidazione dei beni, da sola, non soddisfa questo requisito.
La domanda deve essere corredata dal piano e dai documenti necessari a ricostruire la posizione debitoria e patrimoniale; non è ammesso rinviare il deposito degli elementi essenziali a una fase successiva. Il Codice prevede inoltre una specifica causa di inammissibilità per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, richiamata dalla circolare.
Come si misura la quota fiscale proposta
Per definire la somma da offrire all’Agenzia delle Entrate, il piano deve ricostruire il patrimonio effettivamente disponibile, i diritti di prelazione sui beni, i costi di una liquidazione e gli importi che si potrebbero ricavare dalle eventuali azioni di recupero. Il valore nominale dei beni e il totale delle imposte dovute, presi da soli, non bastano a determinare la quota distribuibile.
La stima deve essere documentata e verificabile. Un immobile, per esempio, può avere un valore di mercato che non coincide con quanto arriverebbe ai creditori: vanno conteggiati mutui e ipoteche, le spese di vendita e le priorità di pagamento. La relazione dell’Organismo di composizione della crisi, l’OCC, documenta questi aspetti e mette a confronto il piano con la liquidazione controllata.
Nel calcolo rientrano anche le entrate future, le eventuali risorse esterne e le scadenze dei pagamenti. Un versamento immediato e una somma distribuita su più anni richiedono una valutazione della capacità economica del debitore e dell’utilità per i creditori. Il piano deve rispettare le cause legittime di prelazione e le priorità previste dalla legge.
Per i crediti fiscali è possibile prevedere un pagamento parziale; la quota incapiente può essere trattata come credito chirografario, cioè privo di una specifica garanzia o prelazione, secondo le regole applicabili. Il trattamento del credito erariale va confrontato con quanto l’amministrazione otterrebbe nella liquidazione, considerando la sua posizione e le priorità degli altri creditori. Il giudice esamina il piano nel suo insieme e la proposta può essere contestata se non rispetta questi criteri.
Che cosa chiarisce la circolare n. 9/E
La circolare n. 9/E del 2026 costituisce la seconda parte dell’approfondimento dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi. La prima, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha trattato altri strumenti e aspetti della gestione della crisi; la seconda affronta, tra gli altri temi, sovraindebitamento, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.
Per il concordato minore, il chiarimento centrale riguarda il rapporto fra le regole della procedura e la transazione fiscale disciplinata dall’articolo 88 per il concordato preventivo. Riprendendo la pronuncia della Cassazione n. 14555 del 2026, l’Agenzia precisa che non è obbligatorio presentare la proposta di concordato minore seguendo il procedimento formale previsto dall’articolo 88, comma 5. Non si applica, di conseguenza, il passaggio del parere conforme della Direzione regionale, richiesto in quel diverso procedimento quando il voto è espresso da una Direzione provinciale.
La circolare richiama comunque i principi di tutela dei crediti erariali e previdenziali, incluso il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione. L’Agenzia può verificare la convenienza e l’ammissibilità della proposta, oltre al rispetto delle prelazioni. Il credito tributario resta inserito nel piano e l’amministrazione partecipa alle valutazioni previste per il concordato minore.
Il ruolo dell’OCC e le comunicazioni fiscali
L’OCC assiste il debitore e svolge verifiche e attività di relazione durante la procedura. I documenti devono consentire di ricostruire debiti, beni e condizioni economiche del proponente. La relazione dell’organismo fornisce al giudice elementi per valutare la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
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