Le nuove disposizioni UE rafforzano gli obblighi documentali per dimostrare l’origine non preferenziale delle merci, con particolare riferimento alle importazioni dagli Stati Uniti. L’articolo analizza le regole applicabili e le indicazioni operative fornite dalla Commissione europea e dall’ADM.

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1) Quadro normativo

Il quadro procedurale relativo alla prova dell’origine non preferenziale è stato aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tra le modifiche, il nuovo articolo 59-bis disciplina la prova dell’origine ai fini dell’applicazione del Regolamento (UE) 2026/1455, relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per determinate merci.

Sul punto, il Regolamento (UE) 2026/1455 non prevede un azzeramento generalizzato dei dazi per tutte le merci statunitensi: stabilisce un trattamento tariffario specifico per i prodotti individuati nei relativi allegati, compresi casi di dazio pari a zero, esclusione dell’elemento ad valorem e contingenti tariffari. Ai sensi dell’articolo 6, l’origine delle merci ai fini del regolamento è determinata secondo le norme sull’origine non preferenziale previste dal Titolo II, Capo 2, Sezione 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione, CDU).

L’origine non preferenziale rileva, più in generale, ai fini dell’applicazione del trattamento della nazione più favorita, di misure di politica commerciale (tra cui dazi antidumping e compensativi, embarghi, misure di salvaguardia e restrizioni quantitative), delle statistiche commerciali e della marcatura d’origine. Nel contesto del Regolamento (UE) 2026/1455, la sua corretta determinazione assume inoltre rilievo per accedere alle misure tariffarie previste per le merci originarie degli Stati Uniti.

La Commissione europea – Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD) – ha pubblicato un documento di domande e risposte (Q&A) sull’articolo 59a del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (indicato nella versione italiana come articolo 59-bis). 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con avviso del 23 ottobre 2026 intitolato «Documento Q&A DG TAXUD su art. 59 bis Reg. UE 2015/2447», ha comunicato la disponibilità della versione aggiornata del documento, allegando la versione ufficiale in lingua inglese e riportando una traduzione di cortesia dei quesiti modificati. L’avviso ADM costituisce una comunicazione di pubblicazione e diffusione del Q&A; per l’interpretazione della disciplina, il riferimento resta il testo normativo unionale, letto insieme ai chiarimenti della DG TAXUD.

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2) Il principio della libera prova e il valore dei documenti

La disciplina dell’origine non preferenziale non prevede, in via generale, l’obbligo di produrre un certificato di origine rilasciato da un’autorità o da un organismo di un Paese terzo. La prova può essere costituita da elementi documentali idonei a sostenere l’origine dichiarata, ferma restando la possibilità che disposizioni specifiche richiedano un certificato per determinati regimi speciali di importazione.

Per le merci per le quali si applica il Regolamento (UE) 2026/1455, l’articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 richiede che la prova dell’origine non preferenziale comprenda anche elementi idonei a dimostrare il trasporto diretto dal Paese d’origine verso l’Unione oppure, in caso di transito, immagazzinamento o frazionamento in Paesi terzi, il rispetto delle condizioni previste dalla norma.

In tale contesto, una dicitura «Made in USA», una dichiarazione generica riportata in fattura o un certificato di origine emesso da un soggetto terzo non dovrebbero essere considerati automaticamente sufficienti, da soli, a dimostrare tutti gli elementi richiesti. Il loro valore va valutato insieme alle altre evidenze pertinenti e alla specifica disciplina applicabile. Possono risultare utili, ad esempio, documenti tecnici sul processo produttivo, distinte dei materiali, documenti di acquisto, informazioni sui costi e documentazione di trasporto, nella misura in cui siano pertinenti e disponibili.

La documentazione necessaria non è identica per ogni prodotto: deve consentire di verificare il criterio di origine applicabile e, per le merci interessate dal Regolamento (UE) 2026/1455, anche le condizioni relative al trasporto e all’eventuale transito in Paesi terzi.

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3) Onere del dichiarante, tracciabilità della filiera e prova del trasporto

La Commissione europea chiarisce che il dichiarante è responsabile della corretta determinazione dell’origine indicata nella dichiarazione doganale e dovrebbe disporre delle informazioni sulle lavorazioni eseguite nell’ultimo Paese di produzione. Per le merci interessate dal Regolamento (UE) 2026/1455, il Q&A precisa inoltre che gli elementi a sostegno del trasporto diretto devono essere già in possesso del dichiarante e disponibili alle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione con cui si richiede il trattamento tariffario. Sul piano operativo, è quindi opportuno acquisire dal fornitore, prima della dichiarazione doganale, informazioni adeguate a sostenere l’origine dichiarata e conservarle insieme alla documentazione dell’importazione.

Per le merci cui si applica il Regolamento (UE) 2026/1455, la prova richiesta dall’articolo 59-bis deve comprendere elementi idonei a dimostrare il trasporto diretto dagli Stati Uniti all’Unione. Se le merci transitano attraverso Paesi terzi, occorre dimostrare che sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto…


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