La necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico
è sufficiente per disporre l’esecuzione anticipata
d’urgenza, anche quando il rischio di interruzione deriva
dai tempi con cui la stazione appaltante ha gestito la
procedura?
E se l’aggiudicazione originaria è stata annullata dal giudice
amministrativo, l’amministrazione può avviare le prestazioni prima
di aver nuovamente verificato il possesso dei requisiti
dell’operatore economico, facendo affidamento sui
controlli svolti in occasione del precedente affidamento?
A rispondere a questi interrogativi è il TAR
Lazio, Roma, Sez. II-bis, con la
sentenza
del 19 ottobre 2026, n. 16400, relativa a una
procedura rinnovata dopo l’annullamento dell’aggiudicazione, nella
quale la stazione appaltante aveva disposto l’esecuzione anticipata
del servizio proprio nel giorno in cui il precedente contratto era
diventato inefficace, pur non avendo ancora completato la verifica
dei requisiti.
Il TAR ha esaminato le ragioni addotte dall’amministrazione per
giustificare l’urgenza, ricostruendo i tempi della riedizione della
procedura e gli adempimenti che avrebbero dovuto precedere la nuova
aggiudicazione.
Gara annullata: dalla verifica di anomalia alla nuova
aggiudicazione
La procedura riguardava un servizio triennale, la cui
aggiudicazione era già stata annullata dal TAR per l’omessa
verifica di anomalia dell’offerta vincitrice,
nonostante fossero stati indicati costi della manodopera inferiori
a quelli stimati dalla stazione appaltante e numerose prestazioni
migliorative da sottoporre a un adeguato esame di sostenibilità
economica.
Con la precedente sentenza il giudice aveva imposto
all’amministrazione di effettuare tale verifica e aveva dichiarato
l’inefficacia del contratto dal sessantesimo
giorno successivo alla pubblicazione, differendo quindi gli effetti
sul rapporto negoziale affinché il servizio potesse proseguire
durante il tempo necessario per rinnovare la procedura.
La stazione appaltante ha tuttavia avviato la verifica di
anomalia con oltre un mese di ritardo, concludendola soltanto
quando il precedente contratto è diventato inefficace e adottando,
nella stessa data, la determinazione con cui ha confermato
l’aggiudicazione e disposto l’esecuzione anticipata in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9, del
D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti
Pubblici).
L’efficacia dell’aggiudicazione era però subordinata alla
successiva verifica del possesso dei requisiti, circostanza che la
seconda classificata ha contestato insieme alla decisione di
avviare immediatamente il servizio e alle conclusioni raggiunte
nella verifica di anomalia.
Art. 17 del Codice Appalti: differenze tra esecuzione anticipata e
d’urgenza
L’art.
17 del D.Lgs. n. 36/2023 distingue l’esecuzione
anticipata per motivate ragioni dall’esecuzione
d’urgenza, prevedendo al comma 8 che le prestazioni
possano iniziare prima della stipulazione del contratto quando la
stazione appaltante ritenga giustificata tale scelta e stabilendo,
nello stesso comma, che l’avvio anticipato debba sempre essere
disposto quando ricorrono le condizioni d’urgenza individuate dal
successivo comma 9.
La prima ipotesi riconosce quindi all’amministrazione una
facoltà, da esercitare sulla base delle esigenze dell’affidamento e
nel rispetto degli altri obblighi procedimentali, mentre la seconda
riguarda situazioni nelle quali il legislatore considera necessario
anticipare l’esecuzione per evitare conseguenze pregiudizievoli,
individuando tra i relativi presupposti eventi oggettivamente
imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
esigenze di igiene e salute pubblica e casi nei quali la mancata
esecuzione immediata determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico, compresa la perdita di
finanziamenti europei.
La distinzione riguarda dunque i presupposti che consentono o
impongono di iniziare le prestazioni prima della stipulazione,
senza che la motivazione richiesta dal comma 8 possa essere
automaticamente equiparata all’urgenza disciplinata dal comma 9,
per la quale occorre verificare la ricorrenza delle specifiche
circostanze previste dalla norma.
Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva espressamente
richiamato il comma 9, sostenendo che l’immediato avvio del
servizio fosse necessario per garantire la continuità
dell’assistenza agli alunni con disabilità, ma il TAR ha
valutato tale giustificazione considerando anche le circostanze che
avevano determinato il rischio di interruzione delle
prestazioni.
Esecuzione d’urgenza e ritardi nella procedura di gara
L’inefficacia del precedente contratto era stata differita di
sessanta giorni proprio per consentire all’amministrazione di
completare gli adempimenti conseguenti all’annullamento, senza
compromettere la continuità del servizio, e il TAR ha respinto
l’interpretazione secondo cui quel termine sarebbe stato destinato
esclusivamente alla verifica di anomalia.
La precedente decisione, infatti, non aveva distinto le singole
fasi procedimentali né limitato il differimento al solo controllo
sulla sostenibilità dell’offerta, sicché il periodo concesso
comprendeva anche gli ulteriori accertamenti necessari per arrivare
a una nuova aggiudicazione efficace, inclusa la
verifica dei requisiti dell’operatore economico.
La stazione appaltante era quindi già a conoscenza della
scadenza entro la quale avrebbe dovuto organizzare l’intera
riedizione del procedimento, ma ha atteso oltre un mese prima di
avviare la verifica di anomalia, completandola soltanto il giorno
in cui il contratto precedente non poteva più produrre effetti.
Il TAR ha ritenuto che l’urgenza successivamente invocata fosse
riconducibile alle modalità temporali con cui l’amministrazione
aveva dato esecuzione alla sentenza di annullamento, anziché a
circostanze oggettivamente imprevedibili, escludendo pertanto che
la necessità di assicurare la continuità del servizio potesse
giustificare, nelle condizioni accertate, l’esecuzione anticipata
ai sensi dell’art. 17, comma 9.
L’interesse pubblico alla prosecuzione dell’assistenza non è
stato messo in discussione, ma la possibilità di anticipare le
prestazioni per ragioni d’urgenza non può essere valutata
prescindendo dall’origine della situazione di
urgenza, soprattutto quando l’amministrazione disponeva
già di un termine per completare la procedura ed evitare
l’interruzione del servizio.
Nuova aggiudicazione dopo l’annullamento: quando ripetere la
verifica dei requisiti
L’amministrazione aveva sostenuto che i controlli svolti in
occasione dell’aggiudicazione successivamente annullata fossero
sufficienti anche per il nuovo provvedimento, poiché la precedente
sentenza aveva imposto di rinnovare la verifica di anomalia senza
prescrivere espressamente la ripetizione degli accertamenti sui
requisiti.
Il TAR ha respinto questa interpretazione, ricordando che i
requisiti generali e speciali devono permanere senza
soluzione di continuità durante la procedura, fino
all’aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, nonché nella
successiva fase esecutiva, per cui un accertamento effettuato
diversi mesi prima non dimostra automaticamente che l’operatore
economico continui a possederli al momento della nuova
aggiudicazione.
L’art. 99
del D.Lgs. n. 36/2023 consente di valorizzare la
documentazione già disponibile e le risultanze…
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