Dal 30 settembre 2026, nelle azioni per danni cagionati nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, il giudice «ordina» l’esibizione delle prove sul funzionamento del sistema quando la domanda è resa verosimile. Tra i documenti esposti vi sono i registri e, secondo la lettura qui proposta, la DPIA del deployer; la presunzione del nesso causale resta invece legata al calendario dell’AI Act.


1. Premessa

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, adegua l’ordinamento al reg. (UE) 2024/1689 (AI Act) su tre versanti. Il Titolo I disciplina l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Il Titolo II contiene, al Capo I, le disposizioni penali e processuali penali (artt. 11-15) e, al Capo II, gli strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni (artt. 16-20).

Il Capo II attua il criterio dell’art. 24, comma 5, lett. d), della l. 23 settembre 2025, n. 132. La delega chiedeva, nei casi di responsabilità civile, strumenti di tutela del danneggiato, «anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova», tenuto conto della classificazione dei sistemi e degli obblighi previsti dall’AI Act.

Il preambolo richiama gli artt. 2050 e 2051 c.c., ma l’articolato non qualifica l’uso di sistemi di IA come attività pericolosa né introduce un nuovo titolo di responsabilità. Il legislatore ha scelto la via processuale: accesso alle prove, presunzione del nesso causale, azione diretta contro l’assicuratore.

La tesi di queste pagine è che la novità di maggiore impatto immediato non sia la presunzione, legata al calendario dell’AI Act, ma l’esibizione. E che tra i documenti esposti vi sia la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati redatta da chi utilizza il sistema.

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2. Il doppio perimetro dell’art. 16

L’art. 16 assegna ai singoli strumenti ambiti diversi, e la distinzione governa tutto il resto del Capo. L’art. 17 si applica alle azioni di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, «cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale» (comma 1). Gli artt. 18 e 19 si applicano solo quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal reg. (UE) 2024/1689 (comma 2).

Ne segue che l’accesso alle prove non presuppone né la qualificazione del sistema come ad alto rischio né una violazione dell’AI Act. Il filtro è a monte: ai fini del Titolo II valgono le definizioni dell’art. 3 del regolamento (art. 11), e il sistema deve quindi rientrare nella nozione dell’art. 3, punto 1. Non ogni software che automatizza una decisione vi rientra.

Il comma 3 fa salvi l’art. 82 del reg. (UE) 2016/679 e la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Le tutele restano quindi cumulabili. Il comma 4 aggiunge un foro facoltativo: quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio.

Un’ultima notazione di sistema. I documenti elencati dall’art. 17, comma 2, sono quelli richiesti per i sistemi ad alto rischio dagli artt. 9, 11, 12 e 14 dell’AI Act. Per i sistemi che non lo sono, l’ordine resta possibile ai sensi del comma 1, ma la conseguenza più grave dell’inottemperanza ha poco spazio.

3. L’accesso alle prove

3.1. Il rapporto con l’art. 210 c.p.c.

L’art. 17 non introduce nel processo civile un istituto nuovo. Nella formulazione vigente, l’art. 210 c.p.c. consente al giudice istruttore, su istanza di parte, di ordinare all’altra parte o a un terzo l’esibizione di un documento o di altra cosa «di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo», nei limiti dell’art. 118 c.p.c.

L’art. 17, comma 1, se ne distacca su tre piani. Il verbo: il giudice non «può ordinare», ma «ordina». Il presupposto: non la necessità dell’acquisizione, ma la presentazione di «fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema di intelligenza artificiale e il danno lamentato». L’oggetto: non qualsiasi documento, ma gli «elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema».

A parere di chi scrive, l’indicativo segna il passaggio da una facoltà a un dovere condizionato. Verificati la verosimiglianza, la specifica pertinenza e i limiti di necessità e proporzionalità del comma 3, l’ordine è dovuto; la valutazione del giudice si sposta dall’opportunità dell’ordine alla sussistenza dei suoi presupposti. La norma non dice nulla sul rapporto con l’art. 210, che deve ritenersi applicabile a quanto resta fuori dal perimetro dell’art. 17.

La soglia della verosimiglianza riprende quella dell’art. 9, par. 1, della direttiva (UE) 2024/2853, che impone l’esibizione quando l’attore ha presentato fatti e prove sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda. Il legislatore italiano va però oltre: estende l’ordine ai terzi, un profilo che la direttiva dichiara di non armonizzare (considerando 43).

3.2. L’oggetto: l’elenco del comma 2

Tra gli elementi di prova del comma 1 «rientrano» i registri dell’art. 12 AI Act, la documentazione del sistema di gestione dei rischi dell’art. 9, le informazioni pertinenti della documentazione tecnica dell’art. 11 e le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana dell’art. 14. La formula è esemplificativa.

Si tratta dei requisiti che il Capo III, sezione 2, dell’AI Act pone per i sistemi ad alto rischio, applicabili dal 2 dicembre 2027 ai sistemi dell’Allegato III. Fino a quella data, la documentazione elencata potrebbe non esistere nella forma prevista dal regolamento; il comma 1 resta comunque operante.

3.3. Proporzionalità e segreti commerciali

L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda, e il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, in particolare della tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate (comma 3). Se l’esecuzione comporta il rischio di divulgarli, il giudice adotta le misure idonee a garantirne la tutela, con applicazione dell’art. 121-ter del codice della proprietà industriale (comma 4). Il segreto, dunque, conforma l’ordine ma non lo esclude, in linea con l’art. 9, parr. 3-5, della direttiva (UE) 2024/2853.

3.4. Le conseguenze dell’inottemperanza

Il comma 5 distingue due ipotesi. Se la parte non adempie senza giustificato motivo, anche parzialmente, il giudice «può desumere argomenti di prova» ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Se l’inadempimento riguarda la documentazione del comma 2, il giudice, «valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati…


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