Disciplina dell’articolo 11 del dlgs. 36 del 2023 sull’applicazione dei contratti collettivi – La dichiarazione di equivalenza – Il contenuto del giudizio di equivalenza
 
1. L’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle procedure di affidamento pubblico è disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione, in estrema sintesi, prevede:
– l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo “applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto” (comma 2);
– la facoltà per l’operatore economico di applicare un diverso contratto collettivo, “purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3), producendo a tal fine una apposita dichiarazione di equivalenza rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (comma 4, prima parte);
– l’avvio da parte della stazione appaltante di un doveroso subprocedimento per la verifica dell’effettiva equivalenza del CCNL applicato dall’operatore economico:
verifica che deve essere condotta secondo le modalità del giudizio di anomalia dell’offerta (comma 4, ultimo periodo)”.
 
L’applicazione di un contratto collettivo ritenuto equivalente e la conseguente verifica:
“- sebbene l’operatore economico conservi la facoltà di applicare un contratto collettivo differente da quello stabilito dalla stazione appaltante, grava su di esso l’onere di dimostrare che il contratto applicato garantisca le stesse tutele (cfr., inter alia, TAR Toscana, Firenze, sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 1584, secondo il quale “[i]n conclusione, le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive”);
– in caso di divergenza tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante, la verifica dell’equivalenza è attività doverosa, alla quale quest’ultima non può sottrarsi, e la “mancata dimostrazione di tale equivalenza può legittimamente condurre all’esclusione dalla procedura di gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 novembre 2025, n. 9075, secondo il quale “[n]ell’affidamento di contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, l’operatore economico, pur avendo la libertà di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato negli atti di gara, deve dimostrare che le tutele offerte siano equivalenti a quelle garantite dal CCNL di riferimento indicato dalla stazione appaltante”);
– poiché l’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che la verifica della dichiarazione di equivalenza avvenga “con le modalità di cui all’articolo 110 in conformità all’allegato I.01.”, a tale fase si applicano gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa per la verifica di anomalia delle offerte (cfr. TAR Campania, Napoli, 28 aprile 2026, n. 2724);
– di conseguenza, analogamente a quanto avviene per il giudizio di anomalia, la discrezionalità che connota il giudizio di equivalenza può essere sindacata dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità o travisamento dei fatti”.
 
2. Il contenuto del giudizio di equivalenza:
“Quanto al suo contenuto, il giudizio di equivalenza ha ad oggetto il raffronto tra il regime economico e normativo (le tutele) previsto dal CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante, onde verificarne, pur nelle loro differenze, la loro sostanziale equivalenza.
L’obiettivo è di evitare che la scelta di un CCNL diverso, per quanto in astratto lecita, possa tradursi in concreto in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblica.
A tal fine, l’art. 4 dell’allegato I.01 individua i criteri di tale valutazione, stabilendo che:
– la “valutazione di equivalenza economica dei contratti [sia] effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua” (comma 3);
– la “valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base [di specifici parametri] (comma 3).
– le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele “quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell’invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali” (comma 4)”.
Nota di sintesi
 
1. La vicenda.
1.Il Comune  indiceva una procedura aperta ex art. 71 d.gs. n. 36/2023, con criterio del minor prezzo (ex art. 50, comma 4) e applicazione dell’inversione procedimentale (ex art. 107, comma 3), per l’affidamento dei lavori del “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) – INTERVENTO ID 473-1963 – VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA, SMART CITY, INTERCONNESSIONE TRA CENTRI STORICI”.
La lex specialis individuava nel CCNL C011 (METALMECCANICA) il contratto collettivo “applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.
2.Alfa è stata esclusa dalla procedura, per la “non equipollenza tra il differente CCNL F012 applicato [da tale società] ed il CCNL C011 indicato dalla SA”.
3. E’ stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di Beta.
4. Alfa promuove ricorso.
 
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar rigetta il ricorso in base ai seguenti elementi:
Inapplicabilità nella fattispecie del comma 2 dell’articolo 3 dell’Allegato I.1 del sdlgs. 36 del 2023:
“Il comma 2 dell’art. 3 dell’allegato I.1 del d.lgs. 36/2023  dispone che “[p]er gli appalti relativi al settore dell’edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.
La presunzione di equivalenza è, dunque, circoscritta a specifiche tipologie di CCNL del settore dell’edilizia.
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha individuato nel CCNL C011 (METALMECCANICA) il contratto collettivo “applicabile al personale dipendente
impiegato nell’attività oggetto dell’appalto”, il quale non rientra in quelli indicati nel comma 2 dell’art. 3 dell’allegato I.1 al d.lgs. 36/2023.
Ne consegue l’inapplicabilità della presunzione di equivalenza contenuta in tale disposizione”.
 
La disciplina dell’articolo 11 del dlgs. 36 del 2023 sull’applicazione dei contratti collettivi:
“L’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle procedure di affidamento pubblico è disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione, in estrema sintesi, prevede:
– l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo “applicabile al personale dipendente impiegato…


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