Accordo quadro ANAS per la manutenzione degli impianti tecnologici (lotto 7 – Lazio) – Sub-criterio premiale «esperienza specifica» – Intervento comprovato con un certificato di regolare esecuzione riferito a lavori diversi – Punteggio illegittimo – Principio once only limitato alla verifica dei requisiti e non applicabile alla valutazione delle offerte – Inammissibilità del soccorso istruttorio e del soccorso procedimentale per sostituire documenti a comprova dell’offerta tecnica – Autoresponsabilità – Annullamento con rinnovazione della valutazione da parte della commissione – Prova di resistenza – Rigetto dell’appello.

Il principio once only obbliga la stazione appaltante a recuperare le informazioni che già detiene o che può acquisire d’ufficio, senza richiederle nuovamente all’operatore. Opera però solo sul piano della verifica dei requisiti e non si estende alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione. Il concorrente che dichiara, ai fini del punteggio, un intervento eseguito per la stessa stazione appaltante deve quindi comunque produrre la documentazione a comprova richiesta dalla lex specialis. Non può invocare la conoscenza istituzionale che l’amministrazione avrebbe di quei lavori.

1. Interesse al ricorso del secondo graduato – Prova di resistenza – Scarto complessivo minimo (0,655 punti) – Sufficienza della dimostrazione che una corretta graduazione dei punteggi tecnici avrebbe determinato un differenziale superiore

L’interesse al ricorso del secondo graduato contro l’aggiudicazione sussiste quando questi dimostra che una corretta attribuzione dei punteggi tecnici gli consentirebbe di colmare lo scarto e di collocarsi al primo posto. Nella specie il distacco era di 0,655 punti, mentre la ricorrente aveva prospettato differenziali complessivamente superiori sui sub-criteri contestati. La prova di resistenza è quindi assolta.

«All’esito delle operazioni di gara il Consorzio si è collocato al primo posto in graduatoria, avendo conseguito un punteggio complessivo di 80,22, di cui 60,22 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica. Viceversa, OMISSIS Group si è classificata seconda in graduatoria, con un punteggio complessivo di 79,565, di cui 63,72 per l’offerta tecnica e 15,845 per l’offerta economica, e dunque con uno scarto di soli 0,655 punti sulla prima classificata. Orbene, con il proposto ricorso, OMISSIS Group s.r.l. mirava a dimostrare che se il punteggio previsto dalla legge di gara in relazione ai sotto-criteri […] fosse stato graduato in funzione decrescente rispetto alla “esperienza specifica” ed alla “struttura tecnico organizzativa” proposta in gara dal Consorzio, lo stesso sarebbe valso a distanziare di oltre 0,07 punti e 1,17 punti – in relazione ai sotto-criteri, rispettivamente, “B.2.1” e “B.2.2” – l’offerta di OMISSIS Group da quella del Consorzio aggiudicatario. Ciò avrebbe consentito a OMISSIS Group s.r.l. di colmare lo scarto di 0,655 punti ottenuti per l’offerta complessiva (tecnica + economica), classificandosi così al primo posto della graduatoria finale. Per tali ragioni, la prova di resistenza deve ritenersi assolta, la qual cosa comporta la sussistenza di interesse al ricorso.»

2. Principio once only – Ambito circoscritto alla verifica dei requisiti di partecipazione – Inapplicabilità alla valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice – Lavori eseguiti per la stessa stazione appaltante – Persistenza dell’onere del concorrente di comprovare in offerta le esperienze dichiarate ai fini premiali

Il principio once only obbliga la stazione appaltante a recuperare le informazioni che già detiene o che può acquisire d’ufficio, senza richiederle nuovamente all’operatore. Opera però solo sul piano della verifica dei requisiti e non si estende alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione. Il concorrente che dichiara, ai fini del punteggio, un intervento eseguito per la stessa stazione appaltante deve quindi comunque produrre la documentazione a comprova richiesta dalla lex specialis. Non può invocare la conoscenza istituzionale che l’amministrazione avrebbe di quei lavori.

«Questa Sezione ha già chiarito che: “l’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice” (C.d.S, V, 4.11.2025, n. 8567). Tenuto conto pertanto del modo di operare del principio del c.d. once only, che attiene unicamente al piano della verifica dei requisiti, e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche, reputa il Collegio che il terzo intervento dichiarato dall’appellante […] non può in alcun modo dirsi sufficientemente documentato, attenendo a lavorazioni diverse dal contratto indicato.»

3. Criterio premiale dell’esperienza specifica – Lex specialis che esclude dalla valutazione gli interventi la cui effettiva esecuzione non risulti oggettivamente dai documenti a comprova – Certificato di regolare esecuzione riferito a lavori diversi da quelli dichiarati – Intervento non valorizzabile – Illegittimità del punteggio attribuito considerando adeguati tutti gli interventi

Se il disciplinare prevede che un intervento dichiarato non sia valorizzato quando dai documenti a comprova non risulti oggettivamente la sua effettiva esecuzione, la commissione non può attribuire punteggio all’intervento documentato con un certificato di regolare esecuzione riferito a un contratto e a lavori diversi. È illegittima la valutazione che ha ritenuto adeguati tutti gli interventi dichiarati, senza che risulti come si sia tenuto conto della carenza documentale.

«Il punto B.2.1 del Disciplinare di Gara (p. 66) stabilisce che: “La Commissione, tenuto conto del valore e della tipologia delle lavorazioni significative da eseguire nel presente appalto, attribuirà il punteggio previsto valutando l’esperienza specifica – conclusa dal concorrente negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data del bando (i.e. 2019-2024) – nell’esecuzione di n. 3 (tre) interventi, svolti ed effettivamente conclusi, di installazione degli impianti tecnologici su tratte in esercizio (stradali/autostradali, ferroviarie o metropolitane)”, contestualmente prescrivendo che: “Per la valutazione saranno considerati solo interventi regolarmente eseguiti e conclusi nel periodo indicato”, e aggiungendo altresì che: “Nel caso in cui – dai…


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