Art. 16 d.lgs. n. 36/2023 – art. 24 Direttiva 2014/24/UE – conflitto di interessi – interesse funzionalizzato – interesse effettivo – subordinazione tra interessi – principio della fiducia – minaccia all’imparzialità e all’indipendenza della P.A. – verifica del conflitto di interessi – elementi oggettivi e concreti
Consiglio di Stato, sez. v, 13 ottobre 2026, n. 7506
L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nel dare la nozione di conflitto di interessi, fa riferimento a un “soggetto” che per incarichi ricoperti o funzioni svolte “può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione” della procedura di aggiudicazione, con la precisazione che il conflitto sorge qualora tale soggetto risulti portatore di: “un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”.
Sotto il profilo probatorio, il conflitto di interessi deve essere verificato non in termini astratti, ma sulla base di elementi oggettivi e concreti, come si evince chiaramente dal disposto dell’art. 16, comma 2, ai sensi del quale: “in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”.
In relazione al conflitto di interessi, la “minaccia” al regolare svolgimento della procedura deve essere comprovata sulla base di dati oggettivi e concreti; l’interesse del soggetto che si assume essere in posizione di conflitto deve essere dimostrato in forza di dati riferiti alle specifiche mansioni, non potendolo ricondurre ad una semplice posizione formale ricoperta nell’organizzazione dell’amministrazione. Inoltre, deve trattarsi di un interesse effettivo: “la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”, vale a dire un interesse inconciliabile con il corretto perseguimento anche dell’interesse pubblico.
Il caso di specie
Una società consortile partecipata da ENEA bandiva una procedura avente a oggetto l’affidamento della fornitura di una c.d. “camera da vuoto” per un importante progetto sperimentale (il reattore sperimentale DTT “Divertor Tokamak Test” e cioè, in estrema sintesi, un impianto sperimentale per la ricerca sulla fusione nucleare, in costruzione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati). La procedura, regolata da un disciplinare di gara e dalla documentazione tecnica di riferimento, aveva ad oggetto, in particolare, la fornitura senza posa in opera, da eseguirsi integralmente presso gli stabilimenti produttivi dell’operatore economico affidatario (con successiva consegna dei manufatti presso il sito di destinazione) di alcuni componenti del progetto.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica.
All’esito della procedura, peraltro contraddistinta da una precedente gara andata deserta, la società classificatasi al secondo posto della graduatoria finale impugnava l’aggiudicazione (posta in essere in favore di un RTI), nonché gli atti presupposti e connessi, formulando domanda di annullamento e di subentro nel contratto. Ciò sulla base di un ricorso articolato in una pluralità di censure.
Per quanto di interesse, l’impresa ricorrente asseriva, tra l’altro, l’esistenza di alcune (supposte) situazioni di conflitto di interessi e di una (presunta) carenza di imparzialità nella composizione della commissione giudicatrice (con riferimento, in particolare, alla posizione di un membro), nonché la presenza, nella compagine societaria dell’aggiudicataria, di soggetti di elevato profilo istituzionale della Corea del Sud considerati (dalla ricorrente) collegati ad ambienti internazionali coinvolti nel progetto “ITER” (ITER – “International Thermonuclear Experimental Reactor”: progetto internazionale di ricerca che sta costruendo, a Cadarache, nel sud della Francia, un reattore sperimentale legato all’uso della fusione nucleare quale fonte di energia), iniziativa, quest’ultima, ritenuta “riconducibile” al progetto italiano (DTT) e dunque agli esponenti dell’impresa aggiudicataria (e al membro della commissione giudicatrice).
La decisione del giudice di primo grado
All’esito del giudizio di primo grado, il TAR respingeva il ricorso e (pure) la ritenuta censura circa l’esistenza del presunto conflitto di interessi.
Sul punto, in particolare, il giudice ribadiva l’indirizzo consolidato in giurisprudenza, secondo cui l’invalidità dell’operato di un organo tecnico-giudicatore non possa fondarsi su mere ipotesi, sospetti o relazioni istituzionali generiche, ma presupponga l’allegazione e la prova di circostanze specifiche, attuali e qualificanti, tali da incidere concretamente sull’imparzialità del soggetto chiamato a svolgere funzioni valutative nell’ambito della procedura di gara.
Incombeva (e incombe), infatti, su chi deduce il conflitto di interessi l’onere di allegare elementi concreti e circostanziati idonei a dimostrarne la sussistenza.
Ciò premesso, le argomentazioni della ricorrente risultavano, nel complesso, fondate soltanto su valutazioni di contesto e ricostruzioni “ipotetiche”, non corroborate da elementi probatori idonei a dimostrare l’esistenza di relazioni attuali e qualificanti, tali da incidere sulla regolarità (in particolare) dell’operato della commissione giudicatrice.
Nella specie, non risultavano allegati elementi utili a dimostrare l’esistenza di rapporti personali, economici o professionali con l’RTI aggiudicatario o con i suoi referenti, essendosi la ricorrente limitata (secondo il TAR) a richiamare una generica “contiguità” con il contesto scientifico e istituzionale internazionale di riferimento. Circostanza, quest’ultima, che però doveva essere valutata anche alla luce della natura altamente specialistica del settore di riferimento.
Secondo il giudice di primo grado, analoghe considerazioni valevano anche per le figure istituzionali coreane presenti nella governance dell’RTI affidatario del contratto, non essendo stati dedotti né provati elementi concreti idonei a dimostrare il loro coinvolgimento nella predisposizione dell’offerta, nella gestione operativa della società ovvero nella procedura…
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Sandro Mento
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