Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative – Decadenza ex art. 47, lett. e) e f), cod. nav. – Proroga al 30 settembre 2027 ex art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 come proroga tecnica condizionata all’effettivo avvio delle gare – Affidamento a terzi, senza autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav., di attività secondarie (allestimento e smontaggio dei lidi, pulizia e manutenzione dell’arenile, salvamento) e prosecuzione della ristorazione oltre la scadenza della sub-concessione – Durata autonoma della sub-concessione – Esclusione del silenzio-assenso – Rilievo dell’interdittiva antimafia del sub-affidatario e della prevenzione collaborativa del concessionario sul rapporto fiduciario – Proporzionalità e non necessità della diffida – Partecipazione procedimentale e art. 21-octies – Documenti tardivi – Inammissibilità dell’intervento ad opponendum – Rigetto del ricorso principale ed estinzione del ricorso riunito.

1. Concessioni demaniali marittime – Proroga al 30 settembre 2027 ex art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024 – Natura di proroga tecnica solo se le amministrazioni avviano effettivamente le procedure di gara – Termine massimo e acceleratorio, non scadenza naturale delle concessioni – In mancanza di gare o di atti prodromici, inapplicabilità della proroga o sua disapplicazione come proroga generalizzata – Applicabilità della direttiva 2006/123/CE anche alle concessioni rilasciate prima del 2009 e prorogate ex lege – Atti regionali siciliani che considerano le concessioni prorogate ope legis senza tempi né poteri sostitutivi: non configurano una proroga tecnica

La direttiva 2006/123/CE si applica anche alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e poi rinnovate o prorogate più volte ex lege, perché rileva il momento del rinnovo o della proroga, non quello del primo rilascio. La proroga al 30 settembre 2027 prevista dal vigente art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 è una proroga tecnica solo se e in quanto le amministrazioni concedenti avviino effettivamente le gare, o almeno compiano atti immediatamente prodromici. Il 30 settembre 2027 è un termine massimo e acceleratorio, non la scadenza naturale delle concessioni: se le gare si concludono prima, le concessioni prorogate cessano prima. In assenza di gare, il concessionario uscente non può avvalersi della proroga, oppure questa va disapplicata come proroga generalizzata; la disapplicazione colpisce la norma, non i provvedimenti concessori. Gli atti regionali siciliani che considerano le concessioni prorogate ope legis fino al 2027 e rimettono le gare ai Comuni senza termini né poteri sostitutivi non configurano una proroga tecnica.

«Va, anzitutto, rammentato che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente ribadito che “l’articolo 44 della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, aggiudicate prima del 28 dicembre 2009, data di entrata in vigore di tale direttiva, e rinnovate o prorogate più volte dal legislatore nazionale per una durata indeterminata, senza che sia stato rilasciato un nuovo titolo di concessione e senza che la concessione sia stata oggetto di modifiche sostanziali, rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima all’atto del loro rinnovo o della loro proroga, essendo al riguardo irrilevante la data in cui dette concessioni sono state inizialmente aggiudicate” (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. VII, ordinanza 10.7.2026, causa C-574/25; v. in particolare il par. 66). […] Come correttamente affermato da entrambe le parti superstiti nel presente giudizio, il Consiglio di Stato ha di recente affermato il carattere di proroga tecnica di tale nuova disciplina (Cons. St., sez. VII, 18.8.2026, n. 6539 […]). Ma, si rileva, ciò non è avvenuto in opposizione all’orientamento maturato in vigenza della pregressa disciplina primaria, ma in piena coerenza con lo stesso, atteso che il giudice di appello ha ancorato l’anzidetta qualifica di proroga tecnica al tempestivo svolgimento delle gare da parte degli enti concessori. […] In estrema sintesi, la proroga di cui al vigente art. 3, c. 1, l. n. 118/2022, è qualificabile come proroga tecnica non in termini assoluti, ma solo all’esito di un attento vaglio dell’effettivo contegno delle amministrazioni concedenti, le quali sono tenute ad avviare effettivamente le gare per individuare nuovi concessionari. Questi ultimi devono potersi insediare entro il 30.9.2027, che è un termine massimo connesso alla ricorrenza di specifiche circostanze e non – come invece sostenuto dalla ricorrente – il termine “naturale” di scadenza delle concessioni demaniali marittime come ivi finalisticamente prorogate. Una simile interpretazione è l’unica in grado di scongiurare il contrasto che altrimenti si creerebbe (recte, si rinnoverebbe ancora una volta) tra le norme unionali […] e quelle interne […]. Ne discende che, ove mancasse l’effettivo avvio delle procedure di gara (o, quantomeno, il compimento di atti effettivamente prodromici al loro avvio da parte degli enti concedenti), non vi sarebbero elementi per sostenere che il concessionario uscente possa fruire della proroga di cui si discute. Il che imporrebbe, a sua volta, di addivenire a una delle due seguenti – e alternative – conclusioni: o si dovrebbe ritenere che il concessionario uscente non potrebbe beneficiare dell’applicazione dell’art. 3, c. 1, l. n. 118/2022, stante la mancata realizzazione della fattispecie ivi prevista; o, ove si volesse comunque ritenere anche tale ipotesi rientrante nel regime dell’anzidetta disposizione, pur in un contesto di assenza in concreto di gare (o di atti immediatamente prodromici alle stesse), siffatta proroga non potrebbe che essere qualificata come meramente generalizzata, con le conseguenti ricadute in punto di sua doverosa disapplicazione (disapplicazione che, si precisa, riguarderebbe il vigente art. 3, c. 1, l. n. 118/2022, e non i provvedimenti concessori di parte ricorrente, la cui persistente efficacia dipende esclusivamente dalla loro riconducibilità alla fattispecie di proroga tecnica ivi prevista). […] Il riferimento è al D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e alla circolare n. 20953 del 3.4.2025, che questo Tribunale ha già escluso di poter ricondurre alla – vista – categoria della “proroga tecnica” (TAR Sicilia, sez. I, 10.1.2026, n. 73). Tali atti, del resto: i. hanno espressamente affermato che il vigente art. 3, l. n. 118/2022, “dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive” e che “tali concessioni sono da considerarsi prorogate ope legis” […]; ii. hanno rimesso ai Comuni l’onere del concreto svolgimento delle gare […], senza nulla prevedere: a. né in ordine ai ristretti tempi entro i quali le amministrazioni locali avrebbero dovuto emanare (quantomeno) gli atti di indirizzo funzionali all’indizione delle stesse, al fine di rispettare la scadenza del 30.9.2027; b. né in punto di intervento sostitutivo della Regione in caso di inerzia dei Comuni nell’avvio d’ufficio delle procedure di gara […].»

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