1. Contratti pubblici- Bando di gara- Interpretazione letterale e non integrativa delle singole clausole
2. Contratti pubblici- Bando di gara- Chiarimenti- Non sono idonei a modificare la legge di gara- Principio di autovincolo
1. “In linea generale, il Collegio osserva che in relazione alla lex specialis della gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti (e, dunque, anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.).
12. Nondimeno, in ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di “par condicio”, l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). Ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.
13. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione. (Rif.: Articolo 83, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
2. I chiarimenti, laddove specificano che “In relazione ai lotti 11 e 12 la durata della batteria che alimenta il generatore deve avere una durata per più di 7 gg con l’utilizzo del tramite il pulsante on/off, compatibilmente con l’efficacia del trattamento”, non possono essere letti in senso modificativo della legge di gara.
20. A tutto concedere, i chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903). (Rif.: Articolo 83, comma 1 del dlgs. 36 del 2023)
(Negli stessi termini cfr. Tar Campania-Napoli, Sez. IX, 11 agosto 2026, n. 4950)
Nota di sintesi
1.La vicenda.
Si tratta di un ricorso per l’annullamento della Determina Dirigenziale n. 242 del 20 gennaio 2026 dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO relativo al “Affidamento della procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 71 e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la Fornitura biennale, eventualmente prorogabile per ulteriore 12 mesi, in somministrazione, di Dispositivi Medici per il trattamento mini-invasivo del dolore occorrenti ai Centri HUB, ai Centri Spoke e alla U.O.C. Cure Domiciliari della rete per la terapia del dolore dell’ASL Napoli 1 Centro di cui alla Delibera d’indizione n. 988 del 05/05/2025-
La ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore tecnico e valutativo, attribuendo alla maggiore durata un valore premiale non giustificato né scientificamente né dagli atti di gara. La valutazione risulterebbe pertanto in contrasto con l’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, che impone l’utilizzo di criteri oggettivi e idonei a garantire un effettivo confronto concorrenziale sulle caratteristiche tecniche delle offerte.
In via subordinata, la ricorrente impugna la clausola del disciplinare relativa alla “durata del generatore di almeno 7 giorni”, sostenendo che, se interpretata come parametro autonomo e svincolato dall’efficacia terapeutica, essa sarebbe illogica e illegittima.
La ricorrente, inoltre, sostiene che, ove fosse stato attribuito il corretto punteggio tecnico o fosse stata annullata la clausola contestata, il risultato della gara sarebbe stato ribaltato in suo favore tenuto conto del punteggio superiore dalla stessa conseguita per l’offerta economica.
2. La decisione del Tar e la relativa motivazione.
Il Tar rigetta il ricorso.
Risulta dirimente il tenore della disciplina di gara.
In particolare “In linea generale, il Collegio osserva che in relazione alla lex specialis della gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti (e, dunque, anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.).
In ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di “par condicio”, l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 20.10.2025, n. 8114). Ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale; secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale.
13. Conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.
I chiarimenti, laddove specificano che “In relazione ai lotti 11 e 12 la durata della batteria che alimenta il generatore deve avere una durata per più di 7 gg con l’utilizzo del tramite il pulsante on/off, compatibilmente con l’efficacia del trattamento”, non possono essere letti in senso modificativo della legge di gara.
20. A tutto concedere, i chiarimenti non sono idonei a modificare la legge di gara, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura alle quali l’amministrazione si è comunque autovincolata a garanzia anche della parità d trattamento degli operatori (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 5.6.2025, n. 4903).
21. Ciò posto, il punteggio attribuito all’offerta della ricorrente (0,37 punti) in relazione al parametro della…
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