L’assunzione di persone con disabilità può attribuire ai datori di lavoro un incentivo pari al 35% o al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile, per una durata compresa tra 36 e 60 mesi. Analizziamo lavoratori e contratti ammessi, condizioni di spettanza, domanda telematica e modalità di conguaglio del beneficio tramite UniEmens.


L’assunzione di persone con disabilità può attribuire al datore di lavoro un incentivo pari al 35% o al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata varia da 36 a 60 mesi e, in alcuni casi, copre l’intero contratto a tempo determinato.

La normativa italiana (Legge 12 marzo 1999, numero 68) contempla all’articolo 13 una serie di incentivi a beneficio dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità.

L’agevolazione è un incentivo economico commisurato alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il beneficio viene fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, riducendo l’importo complessivamente dovuto all’INPS.

Tabella riepilogativa

Lavoratore assunto Misura dell’incentivo Durata Contratto agevolato
Riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla prima alla terza categoria 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi Tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato
Riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 79% o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria 35% della retribuzione mensile lorda imponibile 36 mesi Tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile 60 mesi Tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato
Disabilità intellettiva e psichica con riduzione superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile Intera durata del contratto Tempo determinato di ameno 12 mesi

Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità

Gli incentivi ex articolo 13 della Legge n. 68/1999 differiscono in termini di importo e durata a seconda delle categorie di lavoratori interessati.

La disciplina contempla tre diverse misure di incentivo, ognuno dei quali con regole proprie in termini di misura dell’incentivo ed estensione temporale dello stesso.

Capacità lavorativa ridotta di oltre il 79%: incentivo del 70%

Un primo incentivo (articolo 13, comma 1, lettera a) è riservato alle aziende che assumono lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa (accertata dalle strutture pubbliche e medico – legali competenti) superiore al 79 per cento ovvero interessati da minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria della tabella allegata al D.P.R. n. 915/1978 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

In tal caso l’incentivo per l’azienda (da indicare tra gli importi a credito) è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per il singolo lavoratore con disabilità.

Il datore di lavoro può beneficiare dell’incentivo per un periodo di trentasei mesi dalla data dell’evento incentivato.

Capacità lavorativa ridotta dal 67% al 79%: incentivo del 35%

L’articolo 13 in parola (comma 1, lettera b) contempla un secondo sgravio per i datori di lavoro che assumono dipendenti con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978).

Rispetto alla misura di cui alla lettera a) l’incentivo in argomento è inferiore in termini di importo, dal momento che è pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riservata al singolo lavoratore.

Al contrario, la durata dell’incentivo è la stessa, nello specifico trentasei mesi dalla data dell’evento incentivato.

Disabilità intellettiva e psichica: incentivo del 70%

I dipendenti con disabilità intellettiva e psichica tale da comportare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento (articolo 13, comma 1-bis) portano in dote all’azienda un incentivo corrispondente al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Per questa particolare misura la durata dell’incentivo aumenta a sessanta mesi, decorrenti dalla data dell’evento incentivato.

Quali contratti danno diritto all’incentivo

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni (stabilizzazioni) a tempo indeterminato di contratti a termine, anche se con orario a tempo parziale, effettuate dal 1° gennaio 2016 in poi. L’incentivo può spettare anche per il rapporto di lavoro subordinato instaurato con il socio di cooperativa di lavoro, per il lavoro a domicilio e, alle condizioni indicate dall’INPS, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Per i soli lavoratori con disabilità psichica e intellettiva, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento (terza e ultima casistica di incentivo tra quelle citate poc’anzi) lo sgravio è riconosciuto, per tutta la durata del  contratto a tempo determinato agevolato.

In questa specifica situazione è necessario che i rapporti a termine abbiano durata non inferiore a dodici mesi.

Datori di lavoro e lavoratori ammessi

Gli incentivi INPS spettano per le sole assunzioni – trasformazioni che coinvolgono lavoratori in possesso delle condizioni di disabilità di cui all’articolo 13 in argomento.

Non si può pertanto godere dell’incentivo per “le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate”, precisa INPS nella Circolare 13 giugno 2016, numero 99.

Incentivo anche senza obbligo di assunzione

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, e agli enti pubblici economici, indipendentemente dalla loro soggezione all’obbligo di assunzione previsto dalla Legge n. 68/1999. La misura è riconosciuta ai datori di lavoro privati siano essi soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla stessa Legge numero 68/1999.

Di conseguenza, lo sgravio spetta anche se il datore di lavoro, al di fuori delle procedure in materia di collocamento obbligatorio, procede all’assunzione – trasformazione di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto

Al fine di accertare che all’assunzione – trasformazione dei dipendenti con disabilità non si accompagnino licenziamenti o interruzioni di contratto con altri lavoratori, l’incentivo spetta a condizione che l’evento determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero di dipendenti è calcolato in “Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario” precisa INPS nella Circolare numero 99/2016.

La spettanza è inoltre subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché alle condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti all’occupazione delle persone con disabilità. Devono essere…


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 Paolo Ballanti

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