Nel caso in cui un RTI partecipi a una gara di
servizi o forniture, fino a che punto i requisiti posseduti dalle
singole imprese devono riflettersi sulle prestazioni che ciascuna
di esse assume? La mandataria e le mandanti devono essere
qualificate in misura corrispondente alle rispettive quote
di esecuzione? E quanto può incidere, su questo rapporto,
ciò che la stazione appaltante ha previsto nella documentazione di
gara?
Il Consiglio di Stato si è soffermato su questi
profili con la sentenza
31 agosto 2026, n. 6702, pronunciandosi su una
controversia nella quale la distribuzione delle prestazioni tra i
componenti di un’ATI era stata ritenuta dal TAR incoerente con le
dichiarazioni rese nel corso della procedura.
Palazzo Spada ha ricostruito la disciplina partendo
dall’art.
68 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
36/2023) e dalla differenza tra il sistema di
qualificazione previsto per i lavori e quello applicabile a servizi
e forniture.
Per questi ultimi, il Codice non impone una corrispondenza
necessaria tra requisiti di qualificazione e quote
di partecipazione o di esecuzione. Continua però a richiedere che
nell’offerta siano individuate le prestazioni assunte dai diversi
componenti del raggruppamento e che l’operatore chiamato a eseguire
una determinata attività disponga dei requisiti prescritti per
svolgerla.
La lex specialis può incidere ulteriormente su
questo assetto, disciplinando, quando le caratteristiche
dell’affidamento lo richiedano, il modo in cui i requisiti devono
essere distribuiti tra i componenti del RTI.
RTI nei servizi e forniture: quando conta la corrispondenza tra
requisiti e quote di esecuzione
La controversia riguardava una gara per l’affidamento di un
appalto di servizi articolato in più componenti, aggiudicato a
un’ATI composta da due operatori economici.
Il TAR aveva ravvisato alcune incongruenze tra le dichiarazioni
contenute nelle domande di partecipazione, quelle riportate
nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento e quanto
successivamente rappresentato durante la verifica di
anomalia. Da quelle differenze aveva ricavato
un’incertezza sulla distribuzione di alcune prestazioni tra
mandataria e mandante, ritenendo inoltre che, per una delle
componenti del servizio, l’assetto esecutivo fosse stato modificato
nel corso della gara.
Il Consiglio di Stato ha seguito una lettura diversa, rilevando
anzitutto che il giudice di primo grado aveva applicato principi
formatisi nel settore dei lavori pubblici, dove
opera una specifica relazione tra qualificazione delle imprese
raggruppate e prestazioni da eseguire.
Trasferire quel criterio a un appalto di servizi significava,
secondo il Collegio, utilizzare una regola che non appartiene al
relativo sistema di qualificazione.
A complicare la ricostruzione del TAR vi erano poi alcune
dichiarazioni rese dall’ATI durante la verifica di anomalia,
considerate indice di una modifica delle prestazioni, sebbene
riguardassero l’imputazione dei relativi costi
all’interno del raggruppamento.
Qualificazione ed esecuzione: perché la regola dei lavori non vale
per servizi e forniture
Il Consiglio di Stato ha richiamato l’Adunanza Plenaria
28 aprile 2014, n. 27, ritenendone ancora valido
l’orientamento anche nel vigore del D.Lgs. n. 36/2023.
Negli appalti di servizi non esiste una regola generale che
imponga la corrispondenza tra i requisiti di partecipazione
posseduti dal singolo componente e la parte della prestazione che
lo stesso si impegna a eseguire.
Il Collegio lo ha affermato espressamente con riferimento al
nuovo Codice, precisando che l’art. 68, comma 11,
«non ha introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e
forniture, il principio della necessaria corrispondenza» tra
requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o esecuzione,
neppure come regola generale suppletiva.
Il comma 11 prevede che i partecipanti al raggruppamento
possiedano complessivamente i requisiti relativi alla
capacità economica e finanziaria e alle
capacità tecniche e professionali, ferma la
necessità che il soggetto indicato come esecutore disponga dei
requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a
realizzare.
Neppure il rinvio all’Allegato
II.12 modifica questa impostazione. Il Consiglio di
Stato ha ricordato che l’art. 30 dell’Allegato mantiene la
corrispondenza tra qualificazione e prestazione con riferimento ai
lavori, secondo un assetto già presente nella disciplina
precedente, senza estenderla ai servizi e alle forniture.
Nella motivazione viene richiamata anche la diversa struttura di
queste prestazioni: servizi e forniture costituiscono, in linea di
principio, una prestazione unitaria e, salvo prescrizioni diverse
della lex specialis, «i requisiti di qualificazione sono
richiesti in via generale […] al raggruppamento
complessivamente», ferma la verifica degli specifici requisiti
in capo all’operatore che esegue la singola attività.
La distinzione riguarda quindi il livello al quale il requisito
deve essere verificato. Quello richiesto per la partecipazione può
essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme, secondo
quanto previsto dalla gara, mentre gli eventuali requisiti
prescritti per una specifica prestazione devono essere posseduti
dall’operatore che si impegna a eseguirla.
Art. 68 D.Lgs. n. 36/2023: requisiti, esecutori e responsabilità
solidale nel RTI
Il comma 11 non esaurisce la disciplina dei raggruppamenti e
Palazzo Spada lo ha letto insieme agli altri passaggi dell’art.
68 che regolano la distribuzione delle prestazioni e
dei requisiti.
Il comma 2 richiede che in sede di offerta
siano specificate le parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati,
accompagnando questa indicazione con l’impegno a realizzarle.
Sapere chi eseguirà le diverse prestazioni continua dunque ad
avere rilievo anche in assenza di una corrispondenza obbligatoria
tra qualificazione e quota di esecuzione, perché consente alla
stazione appaltante di verificare se il soggetto indicato disponga
degli eventuali requisiti richiesti per quella attività.
Il comma 4 consente alla stazione appaltante di
precisare nei documenti di gara le modalità con cui i
raggruppamenti devono ottemperare ai requisiti di capacità
economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali,
purché le condizioni introdotte siano proporzionate e giustificate
da motivazioni obiettive.
Il comma 9 stabilisce, a sua volta, la
responsabilità solidale degli operatori
raggruppati nei confronti della stazione appaltante, oltre che nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Nel collegare queste disposizioni, il Collegio ha richiamato la
propria precedente sentenza
del 5 gennaio 2026, n. 57, nella quale aveva definito
come «regola generale suppletiva» il possesso del
requisito di capacità tecnica «in capo al soggetto collettivo
nel suo insieme», salva la possibilità per la legge di gara di
imporre, in ragione delle caratteristiche della prestazione, un
possesso pro quota o pro parte da parte dei
singoli esecutori.
Il rapporto tra requisito e attività svolta dipende quindi anche
da come la stazione appaltante ha costruito la gara, dal tipo di
capacità richiesta e dalla prestazione alla quale quella capacità è
collegata.
Lex specialis e RTI: quando…
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