Il rapporto tra un minore e la famiglia d’origine non si esaurisce necessariamente nella relazione con i genitori. Nonni, zii, cugini e altri parenti possono rappresentare, nella concreta esperienza di vita del bambino, riferimenti affettivi importanti, soprattutto quando il legame si sia consolidato nel tempo e contribuisca alla costruzione della sua identità personale e familiare.

Ma fino a che punto tali relazioni possono ricevere tutela davanti al giudice? Uno zio può chiedere di continuare a vedere il nipote contro la volontà dei genitori? E, soprattutto, un provvedimento che dispone incontri tra il minore e i parenti, anche senza la presenza del padre o della madre, costituisce una limitazione della responsabilità genitoriale?

Su questi temi interviene la Cassazione, con l’ordinanza n. 25471 del 17 settembre 2026, che chiarisce sia i presupposti per la tutela dei rapporti del minore con la famiglia allargata, sia i limiti entro i quali i relativi provvedimenti possono essere reclamati e impugnati.

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Il nuovo processo di famiglia


Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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La vicenda

La vicenda trae origine da una complessa situazione familiare.

La minore aveva perso la madre nel 2019 e, dopo una serie di procedimenti giudiziari, era stata affidata al padre. Nel corso degli anni erano però sorti forti contrasti tra quest’ultimo e il ramo materno della famiglia, con conseguenti difficoltà nel mantenimento dei rapporti della bambina con il nonno, le zie e le cugine.

Gli accertamenti svolti nel giudizio avevano evidenziato l’importanza, per la minore, di poter elaborare sia il lutto materno sia il passaggio da un contesto familiare all’altro. L’esperta nominata dal giudice aveva sottolineato, in particolare, l’esigenza della bambina di costruire un autentico senso di appartenenza familiare attraverso il recupero dei rapporti con entrambi i rami della propria famiglia.

Il Tribunale aveva quindi disposto alcuni incontri tra la minore e il ramo materno della famiglia, prevedendo che si svolgessero senza la presenza dei genitori e incaricando il curatore speciale di organizzarli.

I genitori avevano impugnato il provvedimento, sostenendo, tra l’altro, che l’esclusione dagli incontri costituisse una sostanziale limitazione della responsabilità genitoriale e che, proprio per questo, il provvedimento fosse reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c.

La Corte d’Appello aveva però dichiarato il reclamo inammissibile. La questione è quindi giunta davanti alla Cassazione.

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Nonni e zii hanno lo stesso diritto a mantenere rapporti con il minore?

L’art. 317-bis c.c. riconosce espressamente agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. La norma riguarda quindi, in primo luogo, i nonni.

La Cassazione ricorda però che la tutela delle relazioni familiari non si arresta agli ascendenti.

Secondo la Corte, anche altri parenti, quando abbiano instaurato con il minore un rapporto affettivo preesistente e significativo, possono rivolgersi al giudice se allegano che l’interruzione o la cessazione di tale rapporto possa arrecare un pregiudizio al minore.

Per i parenti collaterali, come gli zii, il riferimento non è direttamente l’art. 317-bis c.c., bensì la tutela prevista dall’art. 333 c.c., nell’ambito del procedimento unitario disciplinato dagli artt. 473-bis ss. c.p.c.

Non è quindi corretto affermare, in termini assoluti, che lo zio abbia un diritto agli incontri identico a quello riconosciuto dalla legge ai nonni. Il rapporto affettivo tra il minore e gli zii o gli altri parenti può ricevere tutela giudiziaria quando sia già esistente, significativo e quando la sua conservazione risponda all’interesse del bambino.

Il diritto alle relazioni familiari incontra il limite dell’interesse del minore

La possibilità di mantenere rapporti con nonni, zii e altri familiari non comporta che il giudice debba sempre disporre o garantire gli incontri.

Il parametro decisivo è il preminente interesse del minore.

Il giudice deve verificare in concreto se la prosecuzione della relazione affettiva sia positiva per il bambino, tenendo conto della storia familiare, dell’intensità del rapporto precedente, dell’età del minore e delle eventuali situazioni di conflittualità.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, la finalità degli…


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 Grazia Crisetti

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