Contratti pubblici – Grave illecito professionale ex artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023 – Certificazioni ISO falsamente dichiarate come valide e attestato formativo disconosciuto dall’ente certificatore – Rilevanza delle informazioni false o fuorvianti anche se relative a requisiti premiali e non di ammissione – Onere di diligenza rafforzato dell’operatore economico nella verifica della validità della documentazione prodotta – Estensione della fattispecie escludente ai lotti ulteriori in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario

1. Contratti pubblici – Grave illecito professionale per informazioni false o fuorvianti – Assenza di automatismo espulsivo e discrezionalità tecnica della stazione appaltante

Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, quanto l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, sono considerati gravi illeciti professionali idonei a incidere sull’integrità o affidabilità dell’operatore economico; in tali ipotesi non è consentita un’automatica espulsione dalla gara, spettando solamente all’amministrazione — con valutazione connotata da discrezionalità tecnica — stabilire se l’informazione sia effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa fosse in grado di sviare le proprie valutazioni, e se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità, con la conseguenza che, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, al giudice amministrativo è consentito soltanto un sindacato estrinseco di ragionevolezza sugli estremi della misura espulsiva.

«stante l’assenza di un automatismo espulsivo, ai fini dell’eventuale estromissione dalla gara, spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità»

2. Contratti pubblici – Onere di diligenza professionale rafforzato nella verifica della validità delle certificazioni e degli attestati prodotti in gara – Insufficienza dell’affidamento incolpevole invocato dall’operatore economico

Non è arbitraria né irragionevole la valutazione della stazione appaltante che ravvisi la sussistenza dell’elemento soggettivo della negligenza, rilevante ai fini della configurazione del grave illecito professionale, in capo all’operatore economico che abbia dichiarato in gara la validità di certificazioni di sistema di gestione (nella specie, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015) risultate, all’esito delle verifiche presso l’ente certificatore, sospese e successivamente revocate in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, corrispondendo a normalità che un operatore economico partecipante a una gara pubblica verifichi preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione da produrre, tale regola di condotta discendendo dallo stesso art. 1176, comma 2, c.c., che prescrive un onere di diligenza adeguato all’esercizio dell’attività di impresa; l’assenza di una notifica formale della revoca da parte dell’ente certificatore non esime l’operatore economico da tale onere di verifica preventiva.

3. Contratti pubblici – Attestato formativo del dipendente disconosciuto dall’ente certificatore – Permanenza della responsabilità dell’operatore economico anche a fronte di dichiarazioni discolpanti del centro di formazione

Il dovere di vigilanza dell’operatore economico sulla correttezza della documentazione prodotta in gara, anche quando proveniente da un proprio dipendente, non viene meno per il solo fatto che quest’ultimo abbia esibito un attestato formativo apparentemente regolare, ricevuto dal centro di formazione a seguito di frequenza del relativo corso, quando l’ente certificatore cui il titolo è formalmente riferito ne disconosca l’autenticità, attestando che il numero e la data del certificato sono errati e che il medesimo numero appartiene a un diverso operatore e a un’altra impresa; in tal caso, la dichiarazione resa dal centro di formazione, secondo cui il documento sarebbe stato erroneamente consegnato al lavoratore, non vale a superare il disconoscimento dell’ente certificatore titolare del documento, permanendo pertanto rilevanti le criticità istruttorie sia ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante sia ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore economico.

4. Contratti pubblici – Rilevanza delle informazioni false o fuorvianti anche quando relative a requisiti premiali e non a requisiti di ammissione o partecipazione

Non è fondata la censura di violazione del principio di proporzionalità formulata dall’operatore economico escluso per grave illecito professionale, sul presupposto che le informazioni false o fuorvianti abbiano riguardato documenti non afferenti a requisiti di ammissione o di partecipazione, bensì soltanto elementi accessori finalizzati all’attribuzione di punteggi premiali e al riconoscimento di benefici cauzionali, giacché l’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 individua quale elemento sintomatico dell’illecito professionale la condotta dell’operatore economico che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione, sicché le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla selezione dell’offerta — quali l’attribuzione del punteggio tecnico o la determinazione della cauzione — e non soltanto a quelle sulla partecipazione o sull’esclusione dalla procedura.

5. Contratti pubblici – Clausola di segregazione degli effetti della modifica della graduatoria di un lotto rispetto agli altri lotti – Legittimità dell’estensione della fattispecie escludente identica ad altri lotti in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario

Non integra un’applicazione automaticamente espulsiva, né trasforma in clausola espulsiva occulta la previsione del disciplinare di gara secondo cui le modifiche della graduatoria di uno o più lotti, conseguenti all’applicazione del vincolo di aggiudicazione, non producono effetti sugli altri lotti della procedura, quando la stazione appaltante non abbia fatto applicazione di tale clausola per precludere lo scorrimento del concorrente escluso nei lotti di minor valore, ma si sia limitata a riservarsi di estendere la medesima fattispecie escludente, riscontrata identica nella sua sostanza, agli altri lotti in cui il medesimo concorrente sia…


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