Il D.Lgs. 148/2026 modifica dal 1° gennaio il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo. Alle percentuali ACI del 50%, 20% e 10% si aggiungono le maggiorazioni per anzianità del veicolo e optional, mentre viene ampliato il regime transitorio per le auto ordinate entro il 2024. Datori di lavoro e consulenti devono riesaminare ogni assegnazione e correggere in sede di conguaglio i valori già tassati nel 2026.
Come cambia il fringe benefit auto aziendali nel 2026?
Dal periodo d’imposta 2026 il fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo continua a essere calcolato sulle tabelle ACI, applicando le percentuali del 50%, del 20% per le ibride plug-in e del 10% per le elettriche. Il D.Lgs. 148/2026 introduce inoltre una maggiorazione del 50% legata all’anzianità del veicolo e una del 5% per determinati optional non valorizzati dalle tabelle ACI.
Un correttivo che arriva a metà anno e retroagisce a gennaio
Chi sperava che la disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo avesse trovato un assetto stabile con la legge di bilancio 2025 e con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 deve ricredersi.
Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, 
Il punto che merita attenzione immediata non è tanto il merito delle novità, quanto la loro decorrenza: le nuove regole producono effetti dal periodo d’imposta 2026.
Significa che i valori di fringe benefit già esposti nei cedolini da gennaio ad agosto sono stati determinati, per una parte del parco auto, secondo criteri ormai superati. Il riallineamento dovrà essere gestito in sede di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno, previa verifica dei valori già assoggettati a imposizione nei cedolini del 2026.
Chi gestisce flotte di una certa consistenza farebbe bene a non aspettare. La verifica richiede il recupero di dati che spesso non sono nel gestionale paghe ma nei contratti di noleggio e negli ordini di acquisto, e il reperimento di quelle informazioni non è un’operazione da ultima settimana dell’anno.
IN 10 SECONDI
Decorrenza
Le nuove regole producono effetti dal periodo d’imposta 2026.
Percentuali
50% per gli altri veicoli,
20% per i plug-in e
10% per gli elettrici.
Veicoli datati
Dopo il periodo individuato dalla norma il valore convenzionale aumenta del 50%.
Optional
Gli accessori non presenti nelle tabelle ACI possono far aumentare il benefit del 5%.
Riassegnazione
Il cambio del dipendente non determina automaticamente la perdita del regime transitorio.
Conguaglio
I valori già tassati nel 2026 devono essere confrontati con quelli ricalcolati.
La regola generale riscritta
Il nuovo testo della lett. a) conferma l’impianto forfetario: si assume una quota dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, calcolato sul costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Restano ferme le percentuali introdotte nel 2025: 50 per cento in via ordinaria, ridotto al 20 per cento per gli ibridi plug-in e al 10 per cento per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica.
La novità sistematica sta in ciò che scompare. Non compaiono più né il requisito della nuova immatricolazione né il riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025. Dal 2026, per le assegnazioni che ricadono nel regime ordinario, l’unico elemento che individua il regime applicabile è il momento in cui il veicolo è materialmente messo a disposizione del dipendente. La data di prima immatricolazione non sparisce dal quadro, ma cambia funzione: non serve più a stabilire quale regime si applica, serve a stabilire se scatta la maggiorazione per vetustà.
Sono espressamente ricompresi, oltre agli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, anche motocicli e ciclomotori.
Le due maggiorazioni e l’ordine in cui si applicano
La prima maggiorazione colpisce l’anzianità del mezzo: i valori determinati con le percentuali forfetarie sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Il parametro è oggettivo e non manipolabile dalle parti. Per un veicolo immatricolato nel 2020, il quinto anno successivo è il 2025 e la maggiorazione opera quindi dal 1° gennaio 2026; per uno immatricolato nel 2024, scatterà dal 1° gennaio 2030. L’incremento si applica sia ai veicoli nel regime ordinario sia a quelli che restano nel transitorio basato sulle emissioni di CO₂.
La seconda maggiorazione riguarda gli optional: in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore è incrementato del 5 per cento. È una soluzione forfetaria a un problema che si trascinava da tempo. La risposta a interpello n. 233 del 9 settembre 2025 aveva confermato che il costo chilometrico tabellare non tiene conto degli optional, aprendo la strada a una valorizzazione analitica al valore normale che nella pratica era ingestibile. Il legislatore ha preferito un forfait secco. Il criterio forfetario evita la valorizzazione analitica del singolo optional, ma il suo effetto economico deve essere verificato caso per caso.
Attenzione a due profili operativi. Primo: la maggiorazione è unica, non si moltiplica per il numero di accessori; basta un solo elemento extra-tabellare a carico del datore perché scatti il 5 per cento sull’intero valore. Secondo: occorre distinguere l’acquisto diretto dell’accessorio da parte del lavoratore, che esclude la maggiorazione, dalle somme trattenute o addebitate dal datore, che invece continuano a operare in diminuzione della base imponibile.
In termini operativi, e ferma restando la necessità di coordinare le trattenute con la formulazione normativa, il calcolo può essere rappresentato come segue:
[(costo km ACI × 15.000 × % forfetaria) − somme trattenute] × 1,50 (se ultra-quinquennale) × 1,05 (se optional extra-tabellari)
Quando ricorrono entrambe le condizioni, le maggiorazioni si cumulano: il valore, eventualmente già incrementato del 50% per l’anzianità del mezzo, è ulteriormente aumentato del 5% per gli optional rilevanti. Poiché si tratta di due coefficienti moltiplicativi, la loro inversione non modifica aritmeticamente il risultato; resta invece essenziale individuare correttamente la base sulla quale applicarli e sottrarre le somme trattenute al dipendente secondo la sequenza prevista dalla norma.
Sugli accessori è prevista una clausola di salvaguardia: restano fermi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza diritto al rimborso di eventuali maggiori imposte già versate.
Il transitorio si allarga, il valore normale attenuato esce di scena
Il decreto riscrive anche il comma 48-bis della L. 207/2024, e lo fa in senso favorevole ai datori di lavoro. Continuano ad applicare il criterio basato sulle emissioni di CO₂ i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, oltre a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel corso del 2025.
Su questo secondo gruppo cade il termine del 30 giugno…
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Matteo Niccoli
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