Revoca dell’aggiudicazione per definanziamento dell’opera finanziata con fondi PNRR – Inammissibilità dell’impugnazione “prudenziale” della revoca per carenza di interesse quando il ricorrente non contesti il presupposto dirimente della revoca – Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per prosecuzione della procedura nonostante la mancanza, sin dall’avviso pubblico, della disponibilità dell’area – Estromissione dal giudizio dell’amministrazione statale titolare dell’intervento PNRR nelle controversie meramente risarcitorie successive alla conclusione della procedura – Determinazione del quantum risarcitorio nei limiti dell’interesse negativo e del corrispettivo previsto dal bando per la progettazione esecutiva
1. Processo amministrativo – Appalti PNRR – Parti necessarie ex art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022 – Limitazione alle sole controversie relative alla procedura amministrativa di selezione del contraente
La regola sancita dall’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, secondo cui sono parti necessarie dei giudizi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, va interpretata avendo riguardo alla circostanza che il singolo ricorso abbia ad oggetto una procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati con risorse PNRR, per tale dovendosi intendere il procedimento che, attraverso l’espletamento della gara pubblica, dà luogo alla selezione del contraente sino all’aggiudicazione; ne consegue che vanno escluse dal novero dei giudizi in cui l’amministrazione statale titolare dell’intervento assume la qualità di parte necessaria le cause che si pongono a valle della conclusione della procedura di affidamento e che abbiano ad oggetto esclusivamente una pretesa risarcitoria avanzata nei confronti dell’ente locale, rispetto alle quali l’amministrazione statale resta estranea, con conseguente sua estromissione dal giudizio.
«pertanto, la eventuale qualità di parte necessaria dell’amministrazione pubblica statale va riconosciuta solo qualora il singolo ricorso abbia ad oggetto “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR” (co. 1), per tali logicamente intendendosi […] i procedimenti che, attraverso l’espletamento della gara pubblica, danno luogo alla selezione del contraente, sino all’aggiudicazione. Ne consegue che […] vanno escluse le cause che […] si pongono a valle della conclusione della procedura medesima, e abbiano ad oggetto esclusivamente una pretesa risarcitoria avanzata a carico dell’Ente comunale»
2. Processo amministrativo – Giurisdizione sulla domanda risarcitoria da revoca dell’aggiudicazione – Appartenenza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da revoca dell’aggiudicazione, in forza della previsione dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., che assegna alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative all’affidamento di pubblici lavori, ivi incluse quelle risarcitorie, quando la pretesa risarcitoria risulti riconducibile all’alveo della procedura amministrativa posta in essere dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici.
3. Processo amministrativo – Impugnazione “prudenziale” della revoca dell’aggiudicazione proposta esclusivamente in funzione della domanda risarcitoria – Inammissibilità per carenza di interesse quando il ricorrente non contesti il presupposto dirimente della revoca
È inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento parziale del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione proposta dal ricorrente esclusivamente in via “prudenziale”, al solo fine di eliminare un inciso motivazionale ritenuto potenzialmente ostativo al riconoscimento della domanda risarcitoria contestualmente proposta, quando il ricorrente stesso non contesti la sussistenza del presupposto dirimente della revoca (nella specie, il definanziamento dell’opera per sopravvenuta indisponibilità dell’area), riconoscendo così di non poter aspirare alla conservazione dell’atto di aggiudicazione; in tal caso, il ricorrente non mantiene alcun interesse alla conservazione del bene della vita acquisito con l’aggiudicazione, essendo semmai proprio l’intervenuta revoca a fondare la pretesa risarcitoria per l’affidamento incolpevole riposto nella legittimità e stabilità dell’aggiudicazione a suo tempo ottenuta, e l’inciso motivazionale censurato, ove costituisca mera constatazione fattuale estranea al fondamento giustificativo della revoca, non si sostanzia in un puntuale addebito giuridico rilevante ai fini della responsabilità precontrattuale.
«dalla prospettazione di parte ricorrente emerge univocamente, quanto alla causa petendi, che l’impugnazione della revoca dell’aggiudicazione è stata proposta esclusivamente in funzione del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno […] la ricorrente non mette minimamente in dubbio il fatto che il definanziamento dell’opera […] costituisca valido motivo di revoca dell’aggiudicazione, con ciò riconoscendo di non poter aspirare alla conservazione dell’atto di affidamento dei lavori […] In capo alla ricorrente non è quindi ravvisabile alcun interesse all’annullamento della revoca»
4. Responsabilità precontrattuale della P.A. – Presupposti – Autonomia rispetto alla legittimità del provvedimento amministrativo
Il riconoscimento del risarcimento da responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione assicura la reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica del soggetto leso, la cui lesione non è causata in via diretta da un atto amministrativo, ma da un comportamento ascrivibile direttamente al soggetto leso, il quale si è determinato a tenere tale comportamento a causa della fiducia mal riposta sul fatto che l’amministrazione si sarebbe comportata in maniera coerente, non contraddittoria e secondo buona fede; tale responsabilità può pertanto ritenersi sussistente anche a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento, risalendo essenzialmente al comportamento della P.A. che, violando i doveri di correttezza e buona fede, abbia negativamente inciso sulla libertà negoziale del privato e leso il suo legittimo affidamento; essa ricorre in presenza dei seguenti elementi: un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui il privato ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose; la lesione di tale affidamento da parte di una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; l’imputabilità soggettiva di tale violazione all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; la prova, a carico del…
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