Nell’appalto pubblico di lavori, la consegna anticipata dell’opera ultimata trasferisce la custodia in capo alla committenza. L’esecutore resta quindi responsabile per le sole attività di manutenzione necessarie per lo svolgimento delle successive operazioni di verifica.

Questo meccanismo è volto a consentire all’ente di usufruire del bene tempestivamente prima che avvenga l’accettazione formale delle attività svolte, che avviene con il collaudo definitivo o con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’ente, per tutelarsi rispetto al rischio di una successiva scoperta di vizi, può prevedere clausole per le quali l’appaltatore rimane comunque responsabile per difetti di costruzione o di qualità dei materiali sino alla verifica finale. Purtuttavia, la clausola opera soltanto alla condizione che l’ente rispetti i termini previsti per lo svolgimento del collaudo finale.
Il superamento di tali termini non consente, tuttavia, all’ente di differire la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c.

Si conferma, quindi, che il ritardo, oltre ad essere fonte di responsabilità patrimoniale per l’ente in via risarcitoria, può anche impedire all’ente di contestare gli errori nell’esecuzione contrattuale, con la perdita delle somme che altrimenti avrebbe potuto recuperare per gli inadempimenti dell’esecutore.

Il tema è stato di recente affrontato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza 7.9.2026 n. 2729 che ricostruisce le condizioni di operatività della garanzia codicistica e le conseguenze patrimoniali derivanti dalla mancata chiusura tempestiva del rapporto contrattuale.

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1. Il nodo normativo: consegna anticipata, termini di collaudo e garanzia ex art. 1667 c.c.

Come si è detto, la presa in consegna anticipata dell’opera pubblica determina una scissione tra il momento dell’immissione nel possesso del bene e il momento della formale accettazione dell’opera.
Nell’appalto pubblico, infatti, la presa in consegna non equivale alla formale accettazione dell’opera. Per i vizi e i difetti emersi prima o contestualmente al collaudo, la decorrenza dei termini della garanzia resta quindi collegata al collaudo o, quando questo non sia tempestivamente eseguito, alla scadenza del termine previsto per il suo compimento.

Ciò non significa che la consegna anticipata sia irrilevante. Essa non coincide, tuttavia, con il momento dell’ultimazione dei lavori. È da quest’ultima, e non dalla presa in consegna, che decorre il termine ordinario, previsto oggi dall’art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per l’effettuazione del collaudo finale, pari a sei mesi (un anno nei casi di particolare complessità).
Durante questa fase, l’appaltatore è tenuto a mantenere il bene, ossia ad effettuare le attività di manutenzione necessarie per il successivo collaudo[1]. La sua attività è però limitata a queste singole attività, mentre l’obbligo di custodia viene trasferito all’ente pubblico, con la conseguente minore responsabilità dell’appaltatore (che, ad esempio, non risponderà per l’omessa vigilanza del cantiere non più attivo).

Atteso questo scollamento, la disciplina temporale dell’art. 1667 c.c. non può essere applicata all’appalto pubblico prescindendo dalla funzione del collaudo, con la conseguenza che occorre chiedersi quando e a quali condizioni l’ente possa ancora eccepire i vizi dell’opera, anche a fini risarcitori.
Sul tema, la giurisprudenza (e la sentenza qui in commento) ha ritenuto che il termine di sessanta giorni non possa decorrere dal momento in cui venga effettuato il collaudo, in quanto altrimenti l’ente potrebbe beneficiare della propria negligenza e spostare ad libitum il termine non effettuando il collaudo. Esso decorre dal momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato secondo i termini di legge [2].

Conseguentemente, per i vizi rivelatisi precedentemente o contestualmente al collaudo, il termine di sessanta giorni decorre dalla scadenza del termine previsto per il collaudo; per quelli emersi successivamente resta fermo il termine di sessanta giorni dalla scoperta.

Il riflesso della disciplina riguarda anche le attività processuali di difesa dell’ente, perché l’art. 1667 prevede che il committente convenuto (la stazione appaltante) per il pagamento possa eccepire i difetti dell’opera alla condizione però che non siano decorsi due anni dalla consegna, fermo il diverso dies a quo individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata per l’appalto pubblico.
Come si vede, quindi, il ritardo del collaudo, oltre ai danni che possono derivare all’appaltatore nel caso in cui mantenga la custodia, produce effetti ulteriori anche ove questa sia stata trasferita all’amministrazione, con riflessi quindi in termini di potenziale danno erariale.

2. I riflessi erariali del ritardo: dalla decadenza civilistica alla lesione patrimoniale della stazione appaltante

La preclusione della garanzia per difformità e vizi prevista dall’art. 1667 c.c. non determina, di per sé, un danno erariale di importo corrispondente alla pretesa divenuta inesigibile. Il piano civilistico e quello della responsabilità amministrativo-contabile restano distinti: il primo consente di individuare la tutela patrimoniale perduta dalla stazione appaltante; il secondo richiede di accertare se quella perdita abbia determinato un effettivo pregiudizio al patrimonio pubblico e se esso sia causalmente riconducibile alla condotta contestata.

La lesione può assumere consistenza economica quando la decadenza dalla garanzia o la prescrizione dell’azione impediscano all’amministrazione di conseguire un’utilità patrimoniale che avrebbe potuto ottenere dall’appaltatore. Il riferimento è, in particolare, ai costi di eliminazione dei vizi che, in presenza dei presupposti della garanzia, sarebbero rimasti a carico dell’esecutore, alla riduzione del prezzo correlata al minor valore dell’opera o al risarcimento del danno spettante nei casi previsti dall’art. 1668 c.c. Il danno non coincide pertanto con l’importo delle contestazioni formulate in sede di collaudo: occorre verificare l’effettiva esistenza dei vizi, la loro imputabilità all’esecutore e il valore economico della tutela concretamente perduta.
Assume conseguentemente rilievo centrale il giudizio controfattuale.

La responsabilità per il ritardo presuppone che, ove il collaudo fosse stato concluso entro il termine dovuto, l’amministrazione avrebbe potuto individuare tempestivamente i difetti e attivare utilmente i rimedi spettanti nei confronti dell’appaltatore. La giurisprudenza contabile richiede, nelle fattispecie omissive, di individuare il comportamento concretamente dovuto e di verificare se la sua tempestiva adozione avrebbe evitato il pregiudizio.
Ne deriva che il solo superamento del termine di collaudo non consente ancora di imputare al ritardo la successiva perdita economica.

La verifica causale deve inoltre considerare l’eventuale permanenza di strumenti di tutela diversi dalla garanzia ordinaria. L’art. 1669 c.c., ad esempio, conserva…


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 Vincenzo Laudani

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