Le conversazioni WhatsApp sono protette dalla segretezza della corrispondenza anche dopo essere state ricevute e conservate sul telefono. Ma cosa accade quando gli screenshot vengono allegati a un procedimento amministrativo? Possono essere richiesti attraverso l’accesso agli atti? Con la sentenza n. 6989 del 22 settembre 2026, il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’accesso difensivo e il rapporto tra diritto alla riservatezza e tutela degli interessi giuridici.
Consiglio: quando una conversazione WhatsApp può essere utilizzata come prova? Quali sono i limiti imposti dalla privacy e come si contesta l’autenticità di uno screenshot? Il volume “La prova digitale nel processo civile”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, analizza la disciplina delle prove digitali, le tecniche di acquisizione, i limiti di utilizzabilità e gli orientamenti della giurisprudenza.

La prova digitale nel processo civile
Nelle aule di tribunale e nei laboratori di analisi forense vengono quotidianamente raccolte, analizzate, prodotte e valutate prove generate da messaggi istantanei, screenshot di conversazioni, e-mail, file digitali, registrazioni audio e video. In questo quadro già complesso si inserisce l’intelligenza artificiale, che introduce nuovi interrogativi: come valutare l’affidabilità di analisi prodotte da sistemi di AI? Come garantire trasparenza, verificabilità e contraddittorio?
Il presente volume offre un quadro completo e aggiornato della materia, analizzando le fonti, la natura e l’efficacia probatoria della prova digitale nel processo civile, le tecniche di acquisizione, conservazione e produzione in giudizio, i limiti di ammissibilità e utilizzabilità e le procedure di contestazione e disconoscimento. Ampio spazio è dedicato ai giudizi speciali (processo di famiglia, procedimento ex art. 700 c.p.c., procedimento monitorio e dinanzi al giudice di pace), con un’attenzione particolare alla prassi dei tribunali e al ruolo del consulente tecnico.
L’opera comprende la casistica più significativa e un’ampia selezione di giurisprudenza recente, fornendo gli orientamenti applicativi e le soluzioni argomentative più utili ad avvocati, magistrati, consulenti tecnici, professionisti della digital forensics e a tutti gli operatori del diritto coinvolti.
Angela Allegria
Avvocato del Foro di Ragusa mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Federica Federici
Avvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.
Leggi descrizione
Angela Allegria, Federica Federici, 2026, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €
La prova digitale nel processo civile
Nelle aule di tribunale e nei laboratori di analisi forense vengono quotidianamente raccolte, analizzate, prodotte e valutate prove generate da messaggi istantanei, screenshot di conversazioni, e-mail, file digitali, registrazioni audio e video. In questo quadro già complesso si inserisce l’intelligenza artificiale, che introduce nuovi interrogativi: come valutare l’affidabilità di analisi prodotte da sistemi di AI? Come garantire trasparenza, verificabilità e contraddittorio?
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Angela Allegria
Avvocato del Foro di Ragusa mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Federica Federici
Avvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.
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Il caso: la richiesta di accesso alle chat WhatsApp
La controversia nasce da alcuni reclami presentati al Garante per la protezione dei dati personali da iscritti all’ENPAPI, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
I reclami riguardavano presunte violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.
L’ente previdenziale aveva chiesto di accedere alla documentazione contenuta nei fascicoli del Garante. La richiesta comprendeva anche gli screenshot di alcune conversazioni WhatsApp utilizzati dagli interessati a sostegno delle segnalazioni.
Il Garante aveva accolto solo parzialmente l’istanza, negando l’accesso alle chat.
ENPAPI aveva quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio. Il Tribunale amministrativo aveva riconosciuto il diritto di ottenere alcune fotografie relative al sito istituzionale dell’ente. Aveva invece confermato il diniego relativo agli screenshot WhatsApp.
L’ente aveva proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il rifiuto compromettesse il proprio diritto di difesa.
Le chat WhatsApp sono corrispondenza privata protetta dalla Costituzione
Il Consiglio di Stato si sofferma innanzitutto sulla natura giuridica delle comunicazioni digitali.
Il riferimento principale è l’articolo 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
Questa protezione non riguarda soltanto lettere e comunicazioni tradizionali. Si estende anche alle e-mail, agli SMS e ai messaggi scambiati attraverso applicazioni di messaggistica istantanea.
I giudici richiamano la sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale. La pronuncia riconosce la tutela costituzionale anche alle comunicazioni elettroniche già ricevute e conservate.
In particolare, il Consiglio di Stato ribadisce che i messaggi WhatsApp mantengono la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario.
La tutela permane almeno fino a quando i messaggi conservano un carattere di attualità rispetto all’interesse alla riservatezza. Può invece venire meno quando, per il tempo trascorso o altre circostanze, la comunicazione diventa un semplice documento storico.
La lettura di un messaggio, quindi, non determina automaticamente la perdita della sua riservatezza.
La protezione può riguardare anche i dati esteriori delle comunicazioni, come le informazioni che consentono di individuare autore, momento e circostanze dello scambio.
Privacy delle chat WhatsApp: la tutela vale anche nei gruppi chiusi?
Un passaggio interessante della sentenza riguarda le caratteristiche delle chat di gruppo.
Il Consiglio di Stato osserva che WhatsApp è uno strumento di comunicazione destinato a una cerchia determinata di soggetti.
Le conversazioni raggiungono soltanto i partecipanti alla chat. Non sono quindi assimilabili, per questa sola ragione, a comunicazioni pubbliche.
La presenza di più destinatari non elimina automaticamente la natura privata dello scambio.
Questo aspetto è particolarmente importante nei rapporti di lavoro.
Sul tema è intervenuta anche la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026. La decisione ha affrontato l’utilizzabilità, a fini disciplinari, di messaggi scambiati in un gruppo WhatsApp chiuso tra colleghi.
Come approfondito nell’articolo Chat WhatsApp tra colleghi: quando il datore non può usarle, la natura riservata delle comunicazioni può limitare l’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro.
La questione presenta punti di contatto con quella affrontata dal Consiglio di Stato. In entrambi i casi, infatti, assume rilievo la protezione costituzionale delle comunicazioni destinate a soggetti determinati.
Restano però distinti i contesti giuridici: nel primo caso si discute dell’utilizzo disciplinare dei messaggi, nel secondo del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Screenshot WhatsApp e accesso agli atti: quando sono accessibili?
La natura privata delle conversazioni non…
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Redazione Giuricivile
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