Se il Comune ordina di demolire la tenda di un palazzo
vincolato, basta fare ricorso solo contro di lui? E se la tenda
viene smontata e rimontata, serve di nuovo l’autorizzazione della
Soprintendenza? E chi lascia fuori Soprintendenza e condominio
rischia di perdere la causa?
La risposta arriva dal TAR Abruzzo con la sentenza
n. 697 del 19 ottobre 2026, secondo cui il ricorso contro
l’ordinanza di demolizione di una tenda ancorata alla facciata di
un palazzo vincolato è inammissibile se notificato al solo Comune,
quando il provvedimento richiama la mancata autorizzazione della
Soprintendenza e del condominio, che diventano controinteressati.
Per chi ha montato la struttura davanti al proprio locale vuol dire
che la causa può perdersi per una notifica mancata, prima ancora
che conti com’è fatta la tenda, e non lo mettono al riparo né il
vecchio nulla osta della prima installazione né la convinzione che
la tenda sia la stessa di sempre.
Su una facciata vincolata una tenda non è mai un affare a due.
Il codice del processo amministrativo impone di notificare il
ricorso ad almeno uno dei soggetti che l’atto stesso indica come
controinteressati, e la pronuncia ne ricava che, se il Comune
motiva la demolizione anche con la mancanza dell’autorizzazione
della Soprintendenza e di quella condominiale, sono proprio questi
i soggetti da chiamare in causa.
NĂ© basta una delibera condominiale che in parte si era espressa
per lasciare la tenda al suo posto, se lo stesso verbale dava
mandato all’amministratore di chiederne la rimozione; e neppure si
può dire soltanto appoggiata al marciapiede una struttura i cui
montanti sono stati fissati con il silicone.
Tenda di un bar sulla facciata di un palazzo storico: la
vicenda
La vicenda ha avuto inizio nel 2007, quando i titolari di un bar
in un palazzo storico vincolato hanno sostituito la tenda esterna
con una DIA corredata dal nulla osta della Soprintendenza. Nel 2023
il Comune, ritenendola una tettoia infissa nel marciapiede da
rifare, ne ha ordinato la rimozione, e i titolari l’hanno smontata
temporaneamente, ottenendo poi l’annullamento delle diffide,
confermato in appello, anche perché il Comune non aveva verificato
se i montanti fossero infissi nel suolo pubblico.
Nell’ottobre 2024, forti di quell’annullamento, l’hanno
rimontata, e durante un sopralluogo la titolare ha dichiarato che
la struttura era poggiata a terra e assicurata con del silicone.
Sono seguiti la sospensione dei lavori e la diffida a demolire una
«tettoia infissa su suolo pubblico» nel centro storico, fatta di
pilastri ancorati al suolo e travi fissate al muro del palazzo, per
la mancanza, tra l’altro, del titolo edilizio, dell’autorizzazione
della Soprintendenza e di quella condominiale. I titolari la
qualificavano come pergotenda in edilizia libera, ma per il Comune
negli atti si era sempre parlato di una semplice tenda
retrattile.
Il ricorso è stato notificato al solo Comune. I ricorrenti
sostenevano che la tenda fosse quella del 2007, coperta dal vecchio
nulla osta e soltanto appoggiata, e invocavano una delibera
condominiale favorevole e un giudicato civile sull’identità delle
due tende. Il TAR aveva giĂ segnalato in sede cautelare il
possibile difetto di notifica ai controinteressati, poi eccepito
dalla societĂ proprietaria di buona parte del palazzo, intervenuta
in giudizio, mentre il Consiglio di Stato aveva ritenuto in via
provvisoria la nuova tenda non sostanzialmente diversa dalla
vecchia.
Ricorso al TAR contro l’ordinanza di demolizione: chi va chiamato
in giudizio
L’art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo
(D.Lgs. n. 104/2010) prevede che il ricorso di annullamento sia
notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emesso
l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto
stesso, entro i sessanta giorni dell’art. 29.
Trattandosi di un bene culturale, l’art. 21, comma 4, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) subordina
all’autorizzazione del soprintendente opere e lavori di qualunque
genere, e il comma 5 precisa che l’autorizzazione è resa su
progetto o, se basta, su descrizione tecnica dell’intervento. Nel
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il Comune ha
richiamato l’art. 27, per la sospensione dei lavori, e l’art. 35,
sugli interventi abusivi realizzati su suoli dello Stato o di enti
pubblici.
Sullo sfondo resta l’art. 6, comma 1, lettera b-ter), dello
stesso Testo Unico, che ammette in edilizia libera le opere di
protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende,
anche a pergola, con telo retrattile, addossate o annesse agli
immobili anche con le strutture fisse necessarie al sostegno,
purché, tra le altre condizioni, non creino spazi stabilmente
chiusi e si armonizzino con le linee architettoniche. L’esonero
opera però, come recita l’incipit dell’articolo, fatte salve le
prescrizioni urbanistiche e nel rispetto delle norme antisismiche e
del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Soprintendenza e condominio controinteressati: perché il ricorso è
inammissibile
Il punto fermo da cui partono i giudici è che il palazzo è
pacificamente vincolato, per cui ogni intervento sull’edificio
richiede l’autorizzazione della Soprintendenza, come conferma il
nulla osta allegato alla DIA. Poiché sospensione e diffida ne
indicano espressamente la mancanza, la Soprintendenza è individuata
nell’atto come l’amministrazione che deve rilasciare
quell’autorizzazione, e quindi come controinteressata.
Per il TAR non regge l’argomento con cui i ricorrenti
escludevano questo ruolo, cioè che la tenda fosse identica a quella
giĂ autorizzata. La medesimezza tra la struttura smontata nel 2023
e quella rimontata nel 2024 è un’affermazione dei ricorrenti
contestata dal Comune, e il nulla osta del 2006 non si estende
automaticamente alla nuova installazione, perché solo la
Soprintendenza può dire se le due tende sono uguali ai fini del
vincolo. I giudici condividono anzi la tesi della societĂ
intervenuta, secondo cui su un bene vincolato serve una nuova
autorizzazione anche per smontare e rimontare elementi giĂ
autorizzati.
Quanto al condominio, la tenda è infissa sulla sua facciata e la
diffida cita la mancata autorizzazione condominiale tra le ragioni
della demolizione, per cui il condominio è menzionato nell’atto.
L’amministratore, inoltre, aveva già chiesto prima del ricorso, per
conto di alcuni condomini, la rimozione della struttura perché
lesiva del decoro, e l’opposizione era quindi nota ai ricorrenti.
Né l’interesse contrario viene meno per la delibera da loro
invocata, riportata solo in parte, perché nello stesso verbale
alcuni condomini incaricavano l’amministratore di intimare la
rimozione entro quindici giorni, lasciando aperte ulteriori
iniziative.
Tenda
fissata con il silicone: appoggiata o infissa al suolo?
Pur bastando l’inammissibilità , il TAR esamina per completezza
il merito, concentrandosi sul punto cardine, cioè se la tenda sia o
meno infissa a terra, e ricordando che la cautelare del Consiglio
di Stato, frutto di una sommaria delibazione, gli lasciava
l’accertamento dei fatti.
I ricorrenti citavano il verbale di sopralluogo per sostenere
che l’inamovibilitĂ fosse soltanto presunta, omettendo però…
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