Un lavoratore autonomo che chiede la pensione anticipata e scopre di avere contributi non versati in periodi passati non perde il diritto al trattamento. Ne perde però la decorrenza: la pensione non parte dalla data attesa, ma dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha regolarizzato.
È una regola in vigore dal 2022 che l’INPS ha appena chiarito con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, fornendo indicazioni operative alle proprie strutture territoriali su come gestire queste domande. I chiarimenti riguardano tutti i lavoratori autonomi – artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali – e gli iscritti alla Gestione separata.
Lavoratori autonomi, quando slitta la pensione
La regola si applica a chi presenta domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità e, alla data della domanda, non ha perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni riferite a periodi precedenti, regolarizzandoli successivamente entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
In quel caso la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione. Il messaggio, poi, chiarisce che ai fini dell’applicazione della regola sia irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.
Ciò che importa è che alla data della domanda di pensione risultino non versati alle scadenze previste i contributi relativi ai periodi pregressi necessari a perfezionare il diritto. Non serve quindi che l’istituto si sia già attivato: il controllo avviene al momento della domanda, sul conto assicurativo.
Anche la rateizzazione fa slittare la pensione
La regola dello slittamento si applica anche quando i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione – amministrativa oppure tramite l’Agente della riscossione – e il pagamento si completi dopo la presentazione della domanda.
In quei casi, poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta. Su istanza di riesame dell’interessato la decorrenza viene poi fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione che consente l’accredito dei contributi necessari.
Esiste però un’alternativa indicata dallo stesso messaggio: se l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto già al momento della presentazione della domanda, non si procede al rigetto.
I casi in cui la pensione non slitta
Il messaggio individua diverse situazioni in cui la regola non vale. La prima riguarda la contribuzione non determinante. Quando i contributi oggetto di regolarizzazione non servono a maturare il diritto, e alla data della domanda il requisito contributivo minimo risulta comunque già perfezionato, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza ma soltanto sulla misura della pensione.
Il maggiore importo derivante dalla ricostituzione decorre dalla decorrenza originaria del trattamento, nel rispetto dei termini prescrizionali.
La seconda è la contribuzione corrente. Quando il requisito non è perfezionato soltanto perché il versamento determinante non è ancora eseguibile, dato che la scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla domanda, la domanda non deve essere respinta ma tenuta in evidenza. Il versamento effettuato dopo la domanda, purché entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta alcuno slittamento.
Il messaggio spiega quest’ipotesi con un esempio: un esercente attività commerciale presenta domanda di pensione anticipata a marzo e perfeziona il requisito con i contributi del primo trimestre, la cui scadenza è il 16 maggio. Se paga entro quel termine, la domanda non viene respinta e la decorrenza non subisce slittamenti.
Lo stesso criterio si applica anche quando alla data della domanda risultino omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito minimo si perfezioni comunque con il versamento nei termini della contribuzione corrente in scadenza successiva.
Un ulteriore caso che non fa scattare lo slittamento riguarda i supplementi di pensione. In caso di domanda di supplemento, la presenza di omissioni regolarizzate dopo la presentazione non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento viene liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata e, una volta sanate le omissioni, l’interessato può chiederne la ricostituzione. Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento.
La pensione provvisoria e il rischio di doverla restituire
Ma cosa succede a chi presenta domanda quando i redditi dell’anno di liquidazione non sono ancora noti? In questi casi la domanda non viene respinta. La struttura territoriale, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella sul reddito d’impresa eccedente, può procedere alla liquidazione della pensione in via provvisoria.
Se poi, dalle verifiche reddituali effettuate sui dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, emerge l’obbligo di versare una contribuzione a saldo determinante per il mantenimento del diritto, la prosecuzione dell’erogazione resta subordinata al pagamento dell’importo residuo.
L’INPS invia all’interessato o al patronato una comunicazione tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, indicando l’importo da versare e precisando che il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica.
Il mancato pagamento entro quel termine comporta l’annullamento del provvedimento di concessione del trattamento riconosciuto in via provvisoria, con effetto dalla decorrenza originaria della pensione, e il recupero delle somme indebitamente erogate. Resta ferma la possibilità di restituirle in forma rateizzata.
Si può quindi perdere una pensione già in pagamento e doverla restituire, se il saldo contributivo non viene versato in un mese. Lo stesso processo si attiva quando un accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate incida sui contributi dovuti e determinanti per il diritto. E le indicazioni si applicano anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche quando non operi il minimale contributivo.
Per eventuali chiarimenti sulle modalità di regolarizzazione è disponibile il servizio di comunicazione bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il caso particolare dei coltivatori diretti
Per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il messaggio dedica un passaggio specifico, legato al principio della non frazionabilità del contributo annuo.
Per effetto di quel principio, i contributi utili alla maturazione del diritto, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, possono essere valorizzati ai fini pensionistici soltanto dopo il pagamento dell’intero contributo annuo, cioè dopo il versamento di tutte e quattro le rate previste.
L’esempio riportato è quello di un coltivatore diretto che presenta domanda il 1° gennaio 2026 e…
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Ivana Zimbone
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