Qualificazione civilistica, regole tributarie già in vigore e correttivo di agosto 2026 riducono a un ambito residuale lo spazio della clausola antielusiva

Molte holding di famiglia si limitano a possedere partecipazioni e a trattenere i dividendi. Finora il dibattito si è concentrato sull’abuso del diritto, cioè sulla clausola generale dell’art. 10-bis della L. n. 212/2000. Questo contributo propone di invertire l’ordine dell’analisi: prima occorre capire che cosa sia la società per il diritto civile e per quello tributario; poi si sceglie lo strumento che l’ordinamento prevede per ciascun comportamento. Ne deriva per l’abuso del diritto un ruolo soltanto residuale. Lo confermano due norme del recente correttivo. La prima rafforza il valore degli atti di indirizzo. La seconda limita i casi in cui si presume che gli utili delle società a ristretta base partecipativa siano stati distribuiti ai soci.

Le società di famiglia che si limitano a custodire partecipazioni non sono più soltanto un tema di dibattito: oggi sono anche oggetto di controlli fiscali. 

Lo schema contestato è sempre lo stesso. La società incassa gli utili delle partecipate, paga l’IRES solo sul 5% del loro ammontare (art. 89, comma 2, TUIR) e poi non li distribuisce ai soci. 

Applicato al 5%, il 24% di IRES porta il carico effettivo all’1,2% del dividendo. 

Se lo stesso dividendo fosse arrivato direttamente al socio persona fisica, avrebbe subito la ritenuta del 26% prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973.

Le contestazioni segnalate nella prassi professionale si appoggiano all’atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025. Secondo il documento, anche lo spostamento in avanti dell’imposta può essere un vantaggio fiscale. Deve però trattarsi di un «rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo».

Su questo punto la dottrina è divisa. Una parte esclude che la semplice permanenza degli utili in società possa costituire un vantaggio indebito. Altri chiedono di individuare con precisione l’operazione contestata e ricordano i limiti fissati dagli artt. 23 e 53 della Costituzione. Altri ancora ritengono possibile una contestazione per abuso nei confronti delle società che investono la liquidità soltanto in strumenti di tesoreria.

Questo contributo non si occupa in via principale di come viene impiegata la liquidità. Propone invece un diverso ordine di analisi: prima si qualifica la società, poi si sceglie lo strumento di contestazione corretto. La tabella che segue mostra perché il vantaggio della holding è di natura finanziaria e non definitiva.

Dove e quando si paga l’imposta sul dividendo

Ipotesi: dividendo di 500.000 euro – importi in euro

Assetto

Possesso diretto

Società semplice

S.r.l. holding

Quando scatta l’imposizione personale

All’incasso

All’incasso, per trasparenza

Al pagamento del dividendo deliberato

Imposta sul dividendo all’incasso

130.000

130.000

6.000 di IRES (24% sul 5%)

Imposta sull’utile poi distribuito (494.000)

–

–

128.440

Carico fiscale complessivo

130.000

130.000

134.440

Scarto rispetto al possesso diretto

–

Nessuno

+ 4.440; in caso di successiva distribuzione il vantaggio è solo finanziario

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1) Società o comunione il nodo civilistico

L’art. 2247 c.c. definisce la società come un’attività economica svolta insieme dai soci per dividerne i profitti. 

L’art. 2248 c.c., invece, applica le regole della comunione (artt. 1100 ss. c.c.) a chi possiede beni in comune al solo scopo di goderne. 

Secondo la Cassazione civile, la differenza sta nel ruolo dei beni: nella società sono lo strumento di un’attività lucrativa, nella comunione sono l’oggetto stesso del godimento (Cass. 1° aprile 2004, n. 6361). Ciò che conta, quindi, è lo «scopo lucrativo», perseguito con un’attività che va oltre il semplice godimento dei beni comuni (Cass. 6 febbraio 2009, n. 3028).

Applicato alle holding, questo criterio impone di distinguere tra controllo e direzione. Il controllo (art. 2359 c.c.) indica una posizione di potere, che può anche non essere esercitata. La direzione e il coordinamento (artt. 2497 ss. c.c.) richiedono invece un’attività effettivamente svolta sulle partecipate. C’è però un elemento da non trascurare: l’art. 2497-sexies c.c. presume, salvo prova contraria, che chi controlla eserciti anche la direzione. Per questo è meno facile di quanto sembri sostenere, in astratto, che la holding non svolga alcuna attività.

Secondo una parte della dottrina, la società che si limita a votare in assemblea e a incassare dividendi rischia di essere assimilata a una comunione di godimento. Questa lettura va però ridimensionata alla luce di due elementi.

Il primo è normativo. Da tempo il legislatore consente di costituire S.p.A. e S.r.l. con un atto unilaterale (artt. 2328 e 2463 c.c.). In più occasioni, inoltre, ha agevolato la trasformazione in società semplice delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili o di beni mobili registrati. In entrambi i casi si è allontanato dal modello dell’art. 2247: nel primo dal contratto, nel secondo dal requisito dell’attività economica.

Il secondo è interpretativo. La dottrina è divisa sul significato dell’art. 2249, comma 2, c.c. Per alcuni la norma consente di usare una società di capitali per qualsiasi attività non commerciale, compresa la gestione di un patrimonio di partecipazioni. Per altri vale solo per le attività economiche non commerciali tipiche, come quelle agricole e professionali.

Sul piano pratico, per lo studio conta soprattutto una cosa: la natura della società si ricava dal comportamento tenuto nel tempo, non da come è scritto l’oggetto sociale.

Acquisti e cessioni di partecipazioni, finanziamenti alle controllate, organizzazione del passaggio generazionale: sono tutti elementi che collocano la società sul versante dell’attività economica, purché risultino da atti formali degli organi sociali.

Le regole tributarie che già presidiano la holding statica

Anche se la società avesse una funzione di puro godimento, l’ordinamento tributario dispone già di risposte specifiche.

La prima è la disciplina delle società non operative (art. 30 della L. n. 724/1994). È nata per scoraggiare chi intesta a una società beni che non producono proventi adeguati al loro valore.

Per le holding questo rischio è attenuato in via amministrativa, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 23681 del 14 febbraio 2008 (punto 1, lettera e). La disciplina non si applica, limitatamente alle partecipazioni, se le società partecipate non sono di comodo oppure ne sono escluse.

La seconda risposta riguarda i beni della società usati dai soci gratuitamente o a un corrispettivo inferiore al valore di mercato. In questo caso l’art. 2, commi 36-terdecies ss., D.L. 138/2011 tassa la differenza come reddito diverso del socio e non consente alla società di dedurre i costi collegati.

La terza…


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