Dal periodo di paga di luglio 2026 i committenti che utilizzano rider autonomi devono redigere e consegnare il Libro unico del lavoro. L’Interpello n. 1/2026 chiarisce come gestire la proroga iniziale, i mesi senza consegne, il disallineamento tra prestazioni e pagamenti e gli ordini multipli.

Dal periodo di paga di luglio 2026 i committenti che utilizzano rider autonomi devono redigere e consegnare il Libro unico del lavoro, indicando ogni mese il numero delle consegne e le somme effettivamente erogate; il prospetto deve essere elaborato con valori pari a zero anche nei mesi senza attività, se il rapporto è ancora in essere.

LUL rider autonomi

rider autonomiCon la risposta protocollo n. 14406 del 31 agosto 2026, pubblicata come Interpello n. 1/2026 del 1° settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito gli obblighi di tenuta del Libro unico del lavoro per i rider autonomi occasionali o titolari di partita IVA.).

L’obbligo giuridico decorre dal 1° luglio 2026 e riguarda il periodo di paga di luglio. La proroga di 90 giorni opera esclusivamente, in via transitoria, per l’aggiornamento e la stampa del prospetto relativo a luglio 2026; per le mensilità successive si applicano le ordinarie tempistiche di tenuta del LUL.

Nota: la novità in materia di Libro Unico del Lavoro riguarda l’estensione dell’adempimento ai rider autonomi disciplinati dall’art. 47-bis del D.Lgs. n. 81/2015. Dal 1° luglio 2026 i committenti interessati sono assoggettati all’obbligo di elaborazione e consegna del LUL, fermo restando lo specifico regime transitorio previsto dalla legge di conversione per le prime registrazioni (proroga di 90 giorni per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

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Decorrenza
L’obbligo del LUL per i rider autonomi decorre dal periodo di paga di luglio 2026.

Proroga limitata
Il differimento di 90 giorni riguarda soltanto il prospetto relativo a luglio 2026.

Mese senza attività
Se il contratto è ancora attivo, il LUL va elaborato anche senza consegne, con valori pari a zero.

Consegne per competenza
Le consegne devono essere registrate nel mese in cui l’attività è stata effettivamente svolta.

Compensi per cassa
Le somme sono annotate nel mese del pagamento, indicando nelle note il periodo cui si riferiscono.

Ordini multipli
Il numero delle consegne dipende dal sistema tariffario concretamente applicato dalla piattaforma.

Rider: lavoro autonomo, subordinato o etero-organizzato

Con la nota n. 9 del 18 aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esamina le varie tipologie contrattuali che possono essere utilizzate per tali rapporti di lavoro. Tale approfondimento è stato poi affrontato anche dalla circolare INAIL n. 40 del 2025 che ha analizzato i profili assicurativi dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali.

L’Inail ha ribadito che “in tutte e tre i casi descritti nella circolare ministeriale” gli oneri per l’assicurazione sono a esclusivo carico dell’impresa titolare della “piattaforma digitale”.

Quando il rider può essere qualificato come autonomo

Il rapporto può essere qualificato come di “lavoro autonomo” solo in presenza di precisi “caratteri distintivi” che ne escludano l’inquadramento come “lavoro dipendente” ovvero:

1) non deve sussistere la soggezione del soggetto al potere di controllo (ad esempio imposizione di tempi di consegna o alla geolocalizzazione del soggetto per finalità estranee alla consegna);

2) si deve riscontrare l’assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori( ad esempio assenza dell’obbligo di presenza in determinati punti di raccolta e assenza del potere sanzionatorio correlato alle conseguenze negative per i lavoratori meno performanti);

3) deve essere presente la facoltà del prestatore di non accettare l’incarico di consegna in modo unilaterale o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.

Nota: in assenza di tali indici indicatori del rapporto di lavoro subordinato ci si può avvalere dello schema del lavoro autonomo, ma a condizione che siano riconosciute le forme di tutela previste dal capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015, quali un compenso minimo orario fissato dai contratti collettivi, un’indennità integrativa per il lavoro svolto di notte e una “copertura assicurativa contro gli infortuni” sul lavoro e le malattie professionali.

Quando ricorre il lavoro subordinato

Come disposto dalla Cassazione l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorrente con le piattaforme digitali deve essere compiuto in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, tenendo conto degli indici di subordinazione che fanno presumere un controllo nell’esecuzione del lavoro da parte delle piattaforme digitali (cfr. Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663).

Gli elementi essenziali a cui far riferimento si trovano nell’art. 2094 c.c. che richiama gli indici della “dipendenza” e della “direzione” ovvero:

  1. potere direttivo: l’esistenza di direttive specifiche e vincolanti cui il rider è tenuto ad attenersi (ad esempio indicazioni su come procedere fornite in tempo reale tramite app per le modalità di svolgimento della prestazione) costituiscono prova del potere direttivo;
  2. potere di controllo: esistenza di forme di controllo da parte della piattaformadirette a verificare e condizionare le modalità di esecuzione della prestazione del rider.

Secondo il Ministero la figura contrattuale di lavoro subordinato più inerente è quella del “lavoro intermittente” e specifica quanto segue:

  • il periodo della prestazione lavorativa da retribuire coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione;
  • in relazione al periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino alla sua disconnessione è riconosciuta l’indennità di disponibilità.

Le collaborazioni etero-organizzate

Come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, nelle prestazioni dei riders rientrano le collaborazioni etero-organizzate ovvero le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (in presenza dell’etero-organizzazione ovvero di un vincolo di coordinamento esterno è applicabile la disciplina del lavoro subordinato).

Il lavoratore, in questo caso, per svolgere la prestazione si adegua e si coordina con l’organizzazione del committente (si rammenta che per i rapporti di Lavoro subordinato e per le collaborazioni etero-organizzate, a cui deve applicarsi la disciplina propria del rapporto di Lavoro subordinato, è previsto l’obbligo di iscrizione nell’AGO dell’INPS (“Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti”).

Rider e copertura assicurativa INAIL

Il Ministero ribadisce che in caso di infortunio sul Lavoro o di malattia professionale, la tutela è identica sia che si tratti di lavoratori subordinati, che di collaboratori etero-diretti o di lavoratori autonomi.

In caso di applicazione della disciplina del Lavoro subordinato il datore di Lavoro deve versare i premi assicurativi anziché sulla retribuzione convenzionale prevista per i lavoratori autonomi, su quella effettiva o su quella prevista dal Contratto…


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 Marta Vivenzi

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