Con la presentazione della
proposta di regolamento sui contratti pubblici e le concessioni
(Public Procurement Act) da parte della Commissione UE, su
iniziativa della Direzione generale “Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI”, vede la luce un testo che
condurrà all’abrogazione e alla sostituzione della direttiva
2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della
direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e della direttiva
2014/25/UE sugli appalti da parte degli enti che operano nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, modificando, inoltre, diversi atti legislativi settoriali
per quanto riguarda disposizioni connesse in materia di appalti
pubblici. Prende così formalmente avvio il procedimento
legislativo, nel quale, secondo le previsioni dei Trattati europei,
dovranno pronunciarsi il Parlamento europeo e il Consiglio
dell’UE.
Si tratta di un testo che entrerà in vigore una volta terminato
l’iter approvativo della proposta e che non incide sulle procedure
di gara in corso né sull’applicabilità delle direttive vigenti, e
sulla normativa interna di recepimento, in Italia il d.lgs. n. 36
del 2023 e s.m.i. e le normative regionali (per la Regione
Siciliana la
l.r. n. 12 del 2023 e s.m.i.) le quali, conseguentemente,
continueranno a produrre i propri effetti fino all’entrata in
vigore del nuovo Regolamento, e per le parti non incise, anche dopo
tale mutamento ordinamentale.
Perché la Commissione UE considera superato il modello delle
direttive del 2014
Secondo le analisi della Commissione UE la normativa unionale
strutturata sulle direttive del 2014, e su normative
collegate[1], in materia ha evidenziato carenze
significative, individuate nella complessità e nella mancanza di
flessibilità del quadro, nelle aggiudicazioni basate sul solo
prezzo, che restano prevalenti, e nel ricorso a requisiti sociali,
ambientali e di innovazione, che continua a essere limitato, con la
conseguente notevole incertezza giuridica sia per gli acquirenti
pubblici sia per gli operatori economici, mentre la concorrenza
negli appalti pubblici è risultata stagnante[2].
Il mercato europeo degli appalti e delle concessioni è di
dimensioni quantitative e qualitative ragguardevoli. La spesa
pubblica annuale del settore mobilita circa il 15% del PIL cumulato
dei 27 Stati membri dell’Unione e risulta pari a circa 2.500
miliardi €. Ciò impone risposte tempestive offrendo un quadro di
riferimento per stimolare gli investimenti sull’economia
continentale e contribuendo così al miglioramento della sua
competitività complessiva e dell’autonomia strategica
dell’Unione.
Meno procedure e più qualità: semplificazione e miglior rapporto
qualità-prezzo
La revisione della disciplina in materia, come delineata dallo
schema di regolamento, è incentrata su un approccio strategico agli
appalti e si sviluppa lungo quattro direttrici:
a) La “semplificazione” del quadro regolativo
perseguendo, per un verso, l’eliminazione della complessità
presente nella vigente disciplina quadro sugli appalti e la
semplificazione dell’interazione tra tale quadro e la legislazione
settoriale. Le procedure di aggiudicazione attualmente previste
verrebbero ridotte da cinque a tre[3].
b) il rafforzamento dei margini di discrezionalità delle
amministrazioni aggiudicatrici di affidare i contratti sulla
base di criteri diversi dal prezzo nel solco della precedente
revisione delle norme UE sugli appalti pubblici, migliorando il
quadro giuridico e chiarendo maggiormente le condizioni per tali
aggiudicazioni. In particolare, il criterio del miglior rapporto
qualità-prezzo dovrebbe divenire il metodo di aggiudicazione
standard, valorizzando criteri di qualità (che includono profili
ambientali, sociali, di innovazione, di sicurezza e di resilienza)
ai quali dovrebbe essere attribuito un peso minimo del 30% nella
valutazione delle offerte, elevato al 50% per i contratti ad alta
intensità di manodopera, nei quali dovranno trovare spazio
significative considerazioni sociali. Resta nella discrezionalità
delle stazioni appaltanti la possibilità di derogare a tali soglie,
con l’obbligo di motivare sulla garanzia della qualità della
prestazione, mediante, ad esempio, la fissazione di requisiti
minimi.
Piattaforma digitale unica europea e preferenza europea negli
appalti pubblici
c) l’introduzione della Piattaforma digitale unica
europea. Si tratta di un’iniziativa che si colloca nel solco
dell’esperienza italiana della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici e, più in generale, della digitalizzazione
del ciclo di vita dei contratti. La piattaforma postula
l’istituzione di un mercato digitale integrato per gli appalti,
basato sull’interconnessione e l’interoperabilità delle piattaforme
nazionali di e-procurement. Ciò determinerà l’introduzione
di un servizio elettronico europeo di verifica delle cause di
esclusione, dei requisiti di partecipazione e dell’origine degli
operatori economici, attraverso un profilo digitale interoperabile
collegato alle banche dati nazionali. In tale contesto troverà
applicazione il principio del “once-only”, con l’obiettivo
di precludere alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere
informazioni e documenti già disponibili presso le pubbliche
amministrazioni. Spetterà inoltre ai Paesi membri istituire uno
spazio nazionale dei dati sugli appalti, collegato al “Public
Procurement Data Space” europeo, con l’obiettivo di garantire
il più esteso monitoraggio della concorrenza, dell’accesso delle
PMI, della sostenibilità e della prevenzione di frodi e
corruzione.
d) l’opzione per l’incentivazione dell’acquisto di beni e
servizi prodotti nell’UE, la c.d. “preferenza europea” in
linea con le scelte unionali volte a sviluppare l’autonomia dell’UE
nei settori strategicamente rilevanti e con un impatto positivo
sulla competitività derivante da appalti pubblici che favoriscano
la presentazione di offerte innovative. La proposta regolamentare,
in considerazione della crescente importanza geopolitica degli
appalti pubblici, introduce un sistema di tutela per gli operatori
economici unionali nei confronti di imprese di Paesi terzi che non
assicurino condizioni di reciprocità, consentendo alla Commissione
UE, in presenza di puntuali presupposti, di vietare l’accesso al
mercato unico degli appalti agli operatori del Paese interessato.
La proposta contiene disposizioni specifiche per le procedure ad
evidenza pubblica che riguardano infrastrutture critiche per le
quali le stazioni appaltanti vengono vincolate a considerare i
profili di sicurezza pubblica, di sicurezza informatica e di
rischio di indebita influenza da parte di soggetti collegati a
Paesi extraeuropei, nonché a tutelare la diversificazione delle
catene di approvvigionamento e la preparazione alle situazioni di
crisi.
Perché un regolamento direttamente applicabile al posto delle
direttive?
Come precisa la Commissione nella relazione allo schema
regolamentare la proposta intende sostituire le tre direttive del
2014 con un unico regolamento direttamente applicabile.
L’obiettivo, attraverso il consolidamento in un solo strumento
giuridico delle norme applicabili agli appalti pubblici, agli
appalti dei settori speciali e alle concessioni, è l’eliminazione
delle complessità e…
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