Concessione di farmacia comunale – Clausola contrattuale di rinnovo come facoltà discrezionale dell’Amministrazione e non come diritto del concessionario uscente – Insussistenza del rinnovo tacito o automatico in materia di concessioni – Distinzione tra rinnovo e proroga tecnica – Insussistenza della “consumazione” del potere di indire una nuova gara per ritardo nell’avvio della procedura – Carenza di interesse del concessionario uscente all’impugnazione della proroga tecnica quando il bene della vita perseguito sia il rinnovo – Mancata impugnazione della proroga successiva e sopravvenuta carenza di interesse sulla proroga precedente – Limiti applicativi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. rispetto a un’originaria carenza di interesse – Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di atto di programmazione
1. Concessioni di servizi pubblici – Clausola contrattuale attributiva al concedente della facoltà di rinnovo – Insussistenza di un diritto del concessionario uscente alla prosecuzione del rapporto
La clausola contrattuale che, alla scadenza del termine originario, riserva al concedente la facoltà di rinnovare il contratto — con il consenso del concessionario, per un ulteriore periodo predeterminato — non contempla alcun rinnovo automatico, né attribuisce al concessionario un diritto alla prosecuzione del rapporto alla scadenza, riservando invece all’Amministrazione la scelta discrezionale se rinnovarlo o meno; ne consegue che il concessionario uscente non dispone di un autonomo titolo per pretendere il rinnovo del contratto, specie quando il medesimo contratto escluda espressamente, in altra clausola, qualsiasi diritto del concessionario in ordine alla continuazione dell’esercizio dopo la naturale scadenza della concessione.
«La clausola non contemplava alcun rinnovo automatico, né attribuiva al concessionario un diritto alla prosecuzione del rapporto alla scadenza, ma riservava al Comune la scelta discrezionale se rinnovarlo o meno, fermo restando, in caso di determinazione positiva, il necessario consenso del concessionario. La ricorrente non dispone, per converso, di un autonomo titolo per pretendere il rinnovo del contratto»
2. Concessioni – Insussistenza del rinnovo tacito, per fatti concludenti o automatico – Necessità di una nuova e autonoma manifestazione di volontà dell’Amministrazione
Gli atti di rinnovo di una concessione implicano una nuova valutazione, da parte dell’Amministrazione, della compatibilità della prosecuzione del rapporto con l’interesse pubblico attuale, e in materia di concessioni non è configurabile un rinnovo tacito, per fatti concludenti o automatico, occorrendo una manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione; ne consegue che la previsione, contenuta nel bilancio pluriennale dell’ente, di entrate derivanti dal canone concessorio anche per gli esercizi successivi alla scadenza del rapporto non costituisce manifestazione della volontà di rinnovare il rapporto con il concessionario uscente, essendo tale previsione contabile compatibile anche con la prosecuzione della gestione mediante un diverso concessionario individuato all’esito di una nuova procedura selettiva.
«la giurisprudenza ha chiarito che gli atti di rinnovo implicano una nuova valutazione della compatibilità della prosecuzione del rapporto con l’interesse pubblico e che, in materia di concessioni, non è configurabile un rinnovo tacito, per fatti concludenti o automatico, occorrendo una manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione»
3. Concessioni di servizi pubblici locali – Scelta di non rinnovare e di procedere a nuovo affidamento mediante gara – Espressione della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione – Assenza di onere motivazionale comparativo
La scelta dell’Amministrazione di non esercitare la facoltà di rinnovo di una concessione e di attivare il confronto concorrenziale per l’individuazione del nuovo gestore costituisce tipica espressione della discrezionalità organizzativa dell’ente, non richiedendo la dimostrazione dell’inadeguatezza della precedente gestione, né imponendo all’Amministrazione di motivare tale scelta comparando analiticamente la convenienza economica del rinnovo con quella del nuovo affidamento, dovendosi considerare che, con specifico riferimento alle farmacie comunali, l’affidamento in concessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica costituisce la modalità ordinaria di scelta del soggetto gestore.
«Una volta esclusa la prosecuzione del rapporto con il concessionario uscente mediante l’esercizio della facoltà di rinnovo, la decisione di individuare mediante gara il nuovo gestore non richiedeva pertanto la dimostrazione dell’inadeguatezza della precedente gestione, né il Comune era tenuto a motivare tale scelta comparando analiticamente la convenienza economica del rinnovo con quella del nuovo affidamento»
4. Concessioni – Ritardo nell’avvio della nuova procedura di gara – Insussistenza della “consumazione” del potere di indire la gara e dell’obbligo di rinnovo del rapporto con il concessionario uscente
Né il contratto, né la normativa in materia prevedono un termine decorso il quale il potere della stazione appaltante di ricorrere al mercato per l’individuazione del nuovo gestore debba ritenersi consumato; il ritardo nell’avvio della nuova procedura selettiva può eventualmente rilevare sul diverso piano della legittimità della proroga tecnica disposta nelle more, quando un terzo abbia interesse all’affidamento della concessione, ma non può trasformare la facoltà di rinnovo, riservata all’Amministrazione, in un obbligo di prosecuzione del rapporto con il concessionario uscente, trattandosi di poteri distinti per presupposti e funzione: la facoltà di rinnovo attiene alla scelta di proseguire il rapporto con il medesimo concessionario, mentre la decisione di affidare la concessione mediante gara attiene alla diversa scelta organizzativa di individuare, tramite confronto concorrenziale, il soggetto cui affidare il servizio dopo la scadenza della concessione in essere.
«Né il contratto, né la normativa invocata dalla ricorrente prevedono un termine decorso il quale il potere di ricorrere al mercato debba ritenersi consumato […] ma non può certo trasformare la facoltà di rinnovo della concessione in un obbligo di prosecuzione del rapporto con il concessionario uscente»
5. Concessioni – Distinzione tra rinnovo e proroga tecnica – Autonomia della decisione di non rinnovare rispetto all’eventuale illegittimità della successiva proroga
Il rinnovo presuppone una nuova determinazione dell’Amministrazione di proseguire, per un ulteriore periodo contrattualmente…
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione
Source link

