Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento operoso nei tributi locali è ammesso anche dopo l’avvio di accessi, verifiche e altre attività di controllo. Schema di atto e PVC non impediscono la regolarizzazione, ma incidono sulla riduzione della sanzione; la notifica di un atto di liquidazione o accertamento resta invece preclusiva. Esaminiamo le novità del D.Lgs. n. 147/2026, il limite di 90 giorni per la dichiarazione IMU omessa e le nuove sanzioni per omissione e infedeltà dichiarativa.
Il ravvedimento operoso è ammesso anche dopo l’avvio di un controllo IMU o TARI?
Sì. Dal 12 agosto 2026 il ravvedimento operoso nei tributi locali è ammesso anche quando la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività di accertamento conosciute dal contribuente. La regolarizzazione è preclusa dalla notifica di un atto di liquidazione o di accertamento.
Un questionario del Comune impedisce il ravvedimento operoso nei tributi locali?
No. Questionari, richieste di documenti, inviti a fornire chiarimenti e comunicazioni preliminari non impediscono, di per sé, la regolarizzazione. Schema di atto e processo verbale di constatazione non la precludono, ma possono determinare una minore riduzione della sanzione.
Entro quando può essere ravveduta la dichiarazione IMU 2026 omessa?
La dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2025, scaduta il 30 giugno 2026, può essere regolarizzata entro 90 giorni, ossia entro il 28 settembre 2026. Trascorso tale termine, il comma 2-ter dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 esclude la riduzione della sanzione. Normattiva
Ravvedimento operoso nei tributi locali: la novità dal 12 agosto 2026
L’articolo 12 del D.Lgs n. 147/2026, entrato in vigore dal 12/8/2026, è intervenuto in materia di ravvedimento operoso, estendendo ai tributi locali (IMU e TARI tra tutte) le disposizioni dell’art. 13, comma 1-ter, D.Lgs. 472/1997, il quale prevede che il ravvedimento è ammesso anche laddove la violazione sia stata già constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, mentre invece viene escluso nel caso in cui sia intervenuta notifica di un atto di liquidazione o di accertamento. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
📌 IN 10 SECONDI
Dal 12 agosto 2026
Il ravvedimento esteso opera anche per i tributi regionali e locali.
Controllo già iniziato
Accessi, verifiche e richieste documentali non bloccano la regolarizzazione.
Schema di atto e PVC
Il ravvedimento resta possibile, ma cambia la riduzione della sanzione.
Atto notificato
L’atto di liquidazione o accertamento preclude il ravvedimento.
Dichiarazione IMU 2026
L’omissione può essere ravveduta entro il 28 settembre 2026.
Omessa dichiarazione
La sanzione è pari al 100% del tributo non versato, con minimo di 50 euro.
Dichiarazione infedele
La sanzione è pari al 40% e non opera lo sbarramento dei 90 giorni.
Controlli già avviati: quando il ravvedimento resta possibile
Elementi come questionari, richieste documentali, richieste di chiarimenti e inviti a comparire non impediscono quindi la regolarizzazione, nè incidono sulla misura della riduzione della sanzione.
Schema di atto e PVC: cambiano le riduzioni applicabili
Anche la comunicazione dello schema di atto e la constatazione della violazione mediante processo verbale non precludono il ravvedimento, ma incidono sulla misura della riduzione applicabile. Occorre pertanto individuare con precisione la fase raggiunta dal procedimento al momento della regolarizzazione.. Le lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies) dell’art. 13, comma 1, prevedono infatti riduzioni specifiche in relazione alla fase procedimentale in cui interviene la regolarizzazione.
Tabella delle fasi del controllo
| Fase del controllo | Ravvedimento ammesso? | Effetto |
|---|---|---|
| Questionario o richiesta documentale | Sì | Riduzioni ordinarie, se non ricorre una diversa fattispecie |
| Accesso, ispezione o verifica | Sì | La sola conoscenza del controllo non preclude il ravvedimento |
| Schema di atto comunicato | Sì | Riduzione meno favorevole prevista dalla specifica lettera |
| PVC notificato o consegnato | Sì | Riduzione collegata alla constatazione |
| Atto di liquidazione o accertamento notificato | No | Ravvedimento precluso per la violazione contestata |
La nuova disciplina si applica anche alle violazioni pregresse?
Poiché la modifica incide sulle condizioni di accesso al ravvedimento e non introduce una nuova violazione, appare sostenibile la sua applicazione immediata anche alle violazioni commesse prima del 12 agosto 2026, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento. Si tratta, tuttavia, di una conclusione interpretativa che dovrà essere confrontata con le indicazioni applicative del MEF e degli enti impositori.
Dichiarazione IMU omessa: il limite dei 90 giorni
Per l’omessa dichiarazione IMU occorre distinguere le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 da quelle commesse dal 1° settembre 2024, data dalla quale trovano applicazione le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 alla disciplina del ravvedimento. Per le prime resta valido l’orientamento espresso dal MEF (in Telefisco 2024): non esistendo, per i tributi locali, una disposizione analoga all’art. 2, comma 7, DPR n. 322/1998, la dichiarazione omessa poteva essere ravveduta anche oltre 90 giorni, applicando le ulteriori riduzioni dell’art. 13 nella versione previgente.
Dichiarazione IMU 2026: ravvedimento entro il 28 settembre
Il comma 2-ter dell’art. 13, D. Lgs 472/1997 stabilisce che la riduzione è comunque esclusa se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni. In altre parole, per la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel 2025, il termine ordinario è scaduto il 30 giugno 2026. Il novantesimo giorno cade il 28 settembre 2026, che rappresenta pertanto l’ultimo giorno utile per perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione.
Omessa indicazione di un immobile e dichiarazione infedele
Ricordiamo, al riguardo, che la Cassazione, con pronunce n. 17298/2021 e n. 32366/2025, ha affermato che l’omessa indicazione anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione integra l’omessa dichiarazione del cespite, non già la dichiarazione IMU infedele.
Le nuove sanzioni per omessa e infedele dichiarazione
Per l’infedele dichiarazione non opera il limite dei 90 giorni, previsto specificamente per l’omessa dichiarazione.
Dal 12 agosto 2026 l’articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019 prevede una sanzione amministrativa pari al 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per l’omessa dichiarazione la sanzione è pari al 100% del tributo non versato, sempre con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni anteriori deve essere verificata l’applicazione del principio del favor rei, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Omesso versamento IMU: che cosa resta invariato
La riforma non modifica in modo significativo la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento. Essa ricorre sia quando l’IMU correttamente dichiarata non viene versata, in tutto o in parte, sia quando il contribuente non tenuto a presentare la dichiarazione…
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Danilo Sciuto
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Il ravvedimento operoso è ammesso anche dopo l’avvio di un controllo IMU o TARI?
