La Corte di Giustizia UE, con l’ordinanza del 6 ottobre 2026, causa C-667/24, torna sul rapporto tra giudicato e tutela del consumatore, chiarendo che il garante di un’obbligazione societaria deve poter contestare le clausole abusive anche dopo la definitività del decreto ingiuntivo, qualora non abbia avuto una concreta possibilità di avvalersi della protezione riconosciuta dal diritto europeo. Per un approfondimento su questi temi, segnaliamo il volume “Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
Leggi descrizione
Giuseppe Cassano e Stefano Chiodi, 2025, Maggioli Editore
47.00 €
44.65 €
Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche
Quali sono gli strumenti a disposizione per difendere i diritti del cliente? La contestazione degli illeciti bancari è alimentata continuamente da nuovi motivi, non solo direttamente legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale. Tra questi si possono annoverare l’accesso abusivo alle garanzie pubbliche e la concessione di un prestito insostenibile o le clausole vessatorie nei contratti di credito. Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche. Una particolare attenzione è stata posta alla tutela dalle frodi informatiche, in rapida evoluzione, ed alle possibili tecniche difensive per l’annullamento e il rimborso degli interessi dei contratti indicizzati Euribor. Per i principali contratti di credito, esperti professionisti hanno predisposto il “punto nave” del contenzioso recente per offrire una utile guida alle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità.
Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.
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Fideiussore consumatore e clausole abusive: la CGUE sui limiti del giudicato
La Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene nuovamente sul delicato rapporto tra effettività della tutela consumeristica e stabilità del giudicato, affrontando una questione di particolare rilevanza nel contenzioso bancario: la possibilità per il fideiussore persona fisica, destinatario di un decreto ingiuntivo ormai definitivo, di contestare il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di garanzia.
Con l’ordinanza del 6 ottobre 2026, causa C-667/24, i giudici europei precisano che gli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano a una disciplina processuale nazionale che impedisca al garante di far valere la propria qualità di consumatore e di ottenere il controllo delle clausole abusive quando tale possibilità gli sia stata concretamente preclusa dalla precedente interpretazione giurisprudenziale.
La pronuncia si inserisce nel percorso tracciato dalla Corte di Giustizia con le decisioni Tarcău, SPV Project 1503 e Soledil, nonché dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, contribuendo a definire ulteriormente i limiti del giudicato implicito e il ruolo del giudice dell’esecuzione.
La vicenda processuale all’origine del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi
La controversia trae origine da un procedimento monitorio instaurato per il recupero di un credito bancario nei confronti di una società commerciale e dei soggetti che ne avevano garantito le obbligazioni.
Nel 2009 il Tribunale di Foggia emetteva un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice e dei garanti. Il provvedimento, non tempestivamente opposto, acquistava autorità di cosa giudicata.
Successivamente, il credito veniva azionato in sede esecutiva nei confronti di uno dei fideiussori.
Il garante contestava la pretesa creditoria, sostenendo di poter beneficiare della disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
La questione presentava, tuttavia, una significativa peculiarità: all’epoca dell’emissione del decreto ingiuntivo, l’orientamento giurisprudenziale nazionale prevalente tendeva a escludere la qualità di consumatore in capo alla persona fisica che avesse prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni di una società commerciale.
Tale impostazione, fondata sostanzialmente sulla natura accessoria della garanzia rispetto all’obbligazione principale, era stata successivamente superata dalla giurisprudenza europea e nazionale, che aveva riconosciuto la necessità di valutare autonomamente la posizione soggettiva del garante.
Il Tribunale di Brindisi, investito della controversia esecutiva, si interrogava pertanto sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina processuale che impedisse al fideiussore di contestare tardivamente le clausole abusive, nonostante l’assenza di un precedente controllo giudiziale effettivo.
La questione veniva sottoposta alla Corte di Giustizia mediante rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il problema giuridico, dunque, non riguardava semplicemente la possibilità di rimettere in discussione un decreto ingiuntivo definitivo, ma investiva un profilo più complesso: può il giudicato precludere la tutela consumeristica quando il garante, a causa dell’interpretazione giurisprudenziale vigente al momento dell’ingiunzione, non aveva avuto una concreta possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla direttiva 93/13/CEE?
La decisione della Corte di Giustizia: il giudicato incontra il limite dell’effettività della tutela
I giudici europei affermano che gli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostano a un’interpretazione della normativa nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione di consentire al garante l’accesso all’opposizione tardiva quando non sia stato effettuato un controllo effettivo delle clausole abusive e la precedente giurisprudenza nazionale abbia concretamente impedito al garante di invocare la propria qualità di consumatore.
La conclusione si fonda sulla particolare…
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Avv. Francesco Luppino
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