Il Comune può dire che un’abitabilità storica non esiste se il
proprietario ne conserva l’originale in casa? Se la pratica
edilizia non compare nell’archivio digitale, l’ufficio tecnico può
chiudere lì la ricerca? E se i documenti non si trovano, basta un
semplice «non risulta»?
La risposta arriva dal TAR Lombardia con la sentenza
n. 4602 del 14 ottobre 2026, secondo cui nell’accesso agli atti
edilizi il Comune che non rintraccia un’abitabilità storica, tanto
più se il privato ne esibisce l’originale, non può dichiararla
inesistente senza ricerche accurate e senza dare conto degli
archivi e dei registri consultati. Per chi ha ereditato o sta
vendendo una casa del dopoguerra, e per il tecnico che deve
ricostruirne la regolarità edilizia, significa che un no privo di
istruttoria non chiude la partita, neppure quando arriva dopo
l’intervento del Difensore regionale o con la formula perentoria
che il documento non è mai esistito.
Rinviare il cittadino al portale telematico delle pratiche
edilizie, come se fosse l’unico archivio possibile, non è una
risposta, perché la digitalizzazione non esaurisce il dovere di
ricerca che la giurisprudenza ricava dal diritto di accesso
disciplinato dalla
Legge n. 241/1990.
Né basta al Comune sostenere che il numero civico riportato sul
certificato non sia mai esistito, se gli atti di stato civile
formati dai suoi stessi uffici dicono il contrario; e neppure può
sottrarsi alla ricerca invocando la differenza tra i locali della
pratica originaria e quelli dell’abitabilità, che riguarda la
storia edilizia dell’immobile e non l’esistenza del documento.
Certificato di abitabilità del 1951 e archivio comunale: la
vicenda
Tutto è cominciato quando il ricorrente, comproprietario di un
immobile, ha ritrovato tra i documenti ricevuti in successione
l’originale di un’autorizzazione di abitabilità rilasciata dal
Comune nel luglio 1951 a un dante causa del padre, riferita,
secondo la sua ricostruzione, al vecchio numero civico
dell’immobile. Per ricostruirne la situazione urbanistico-edilizia
ha chiesto copia del certificato e della relazione sanitaria,
richiamando una pratica edilizia del 1945, ma i documenti di quella
pratica non contenevano l’abitabilità.
Con una seconda istanza ha chiesto l’intera pratica di
abitabilità. L’ufficio lo ha rinviato al portale e, alla richiesta
di cercare anche nell’archivio comunale, ha replicato che
l’archivio digitale era copia fedele di quello cartaceo e che si
poteva cercare solo lì, chiudendo la richiesta. Dopo l’invito del
Difensore regionale ad approfondire, la risposta finale ha
affermato che il civico del certificato non era mai esistito, che
non risultavano pratiche intestate al dante causa e che nulla osta,
relazione sanitaria e abitabilità erano inesistenti, non smarriti
né sottratti.
Il ricorso ha denunciato un’istruttoria lacunosa e una
dichiarazione di inesistenza smentita dall’originale, chiedendo la
consegna dei documenti o, in subordine, un’attestazione esaustiva
di irreperibilità; in giudizio è stato chiesto anche un termine per
la querela di falso, necessaria se la nota comunale fosse stata
ritenuta un atto fidefacente, cioè un atto pubblico che fa piena
prova di quanto attesta finché non se ne dimostri la falsità.
Accesso agli atti edilizi: cosa dice la legge sui documenti
detenuti dal Comune
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è
necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento, il cui
perimetro è segnato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.
241/1990. Queste norme riconoscono il diritto di prendere visione
ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una
pubblica amministrazione a chi ha un interesse diretto, attuale e
non meramente astratto, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento. La richiesta va
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo
detiene stabilmente e, decorsi inutilmente 30 giorni, si intende
respinta (art. 25). Contro il diniego, espresso o tacito, si può
ricorrere al TAR oppure, per gli atti comunali, chiedere il riesame
al difensore civico competente o, se non istituito, a quello
dell’ambito territoriale superiore.
Il giudizio sull’accesso si tratta in camera di consiglio con
termini processuali dimezzati (art. 87 del Codice del processo
amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010), e l’art. 116 prevede che il
giudice decida con sentenza in forma semplificata e, se ne
ricorrono i presupposti, ordini l’esibizione dei documenti entro un
termine di norma non superiore a 30 giorni.
Comune che non trova la pratica edilizia: cosa deve fare secondo il
TAR
Il punto fermo dei giudici è che, nel giudizio sull’accesso, il
TAR non valuta soltanto il rifiuto, ma verifica se il privato abbia
diritto ai documenti o, se non si trovano, a una dichiarazione
formale e completa della loro inesistenza o irreperibilità. Che il
comproprietario abbia titolo a chiederli non è in discussione.
Quando un documento non si trova, il Comune non può limitarsi a
una formula generica. Deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, se l’atto non è mai esistito, se è andato perso o
sottratto o se non è emerso da ricerche accurate, spiegando in
questo caso come ha cercato, come conserva gli atti, quali uffici
ha coinvolto e perché non l’ha trovato, come affermano diversi TAR.
Se il privato ha indicato con precisione gli atti e perché il
Comune dovrebbe averli, la leale collaborazione impone una risposta
che non lasci ragionevoli dubbi, come già indicato dal Consiglio di
Stato.
Su questo metro, cercare soltanto nel portale è per il TAR un
limite che il Comune si è imposto da solo, perché finché restano
archivi da verificare non ci si può fermare a un unico canale,
tanto più se l’esistenza del documento è plausibile, come ricorda
la giurisprudenza d’appello. La risposta finale cita invece in modo
generico archivi e catasto, senza indicare registri consultati,
anni esaminati, verifiche sui precedenti proprietari e ragioni
dell’esclusione, benché proprietario e Difensore regionale avessero
chiesto di cercare altrove.
C’è poi una contraddizione, perché il Comune dichiara
inesistente un certificato esibito in originale, senza contestarne
l’autenticità. Serviva una ricerca più approfondita, anche delle
tracce indirette del rilascio in protocolli, annotazioni a margine,
repertori o registri di abitabilità. Anche l’affermazione che il
numero civico non sia mai esistito è priva di fonti ed è smentita
dal certificato e dagli atti anagrafici e di stato civile dello
stesso Comune, che tiene toponomastica e stradario e, avendo le
prove a portata di mano, avrebbe dovuto dimostrarla (c.d. vicinanza
della prova).
È irrilevante, infine, la differenza tra i sei locali della
domanda di nulla osta del 1945 e i sette dell’abitabilità, che
tocca il merito edilizio e non l’accesso e comunque non prova che
il documento non esista. Il principio per cui non si può ordinare
la consegna di un atto inesistente vale solo se l’inesistenza è
attestata in modo completo e coerente. Quanto alla querela di
falso, non serve, perché l’art. 2700 c.c. dà piena prova alla
provenienza dell’atto pubblico e a ciò che il pubblico ufficiale
attesta di aver fatto o constatato,…
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