Pubblichiamo il commento dell’autrice alla sentenza 23 settembre 2026, n. 7039/2026 (testo in calce)del Consiglio di Stato che chiarisce quando una pergotenda rientra nell’edilizia libera. Scopri i requisiti necessari e le recenti sentenze sulla struttura amovibile.

La vicenda processuale

La società proprietaria di una struttura alberghiera sita in un immobile del centro storico della Capitale realizzava, sulla terrazza dell’ultimo piano, una serie di interventi, assentiti da S.C.I.A. e dal relativo nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Da una una serie di sopralluoghi finalizzati alla verifica della conformità delle opere realizzate rispetto ai titoli edilizi concessi, gli uffici comunali rilevavano che sulla struttura qualificata come pergotenda fossero stati installati guide e teli avvolgibili laterali tali da determinare la creazione di un volume chiuso, qualificato come ampliamento dell’edificio principale eseguito in assenza di titolo edilizio.

Dopo la comunicazione da parte della società dell’intenzione di ripristinare lo stato dei luoghi, gli uffici comunali eseguivano ulteriori sopralluoghi, all’esito dei quali contestavano la permanenza delle opere reputate abusive e la presenza, all’interno di un locale indicato come volume tecnico, di attrezzature da cucina e piano cottura, ritenute sintomatiche di un cambio di destinazione d’uso.

Richiesto il parere alla Soprintendenza e decorso il termine procedimentale, l’Amministrazione, con propria determina dirigenziale, ingiungeva la rimozione e la demolizione delle opere ritenute abusive; ordinava il ripristino dello stato dei luoghi; ed irrogava una sanzione pecuniaria di € 25.000.

Successivamente all’adozione del suddetto provvedimento sanzionatorio, la società comunicava l’avvenuta conclusione delle operazioni di ripristino, impugnando dinanzi al T.A.R. il provvedimento medesimo.

Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che l’opera realizzata non fosse sussumibile nella nozione di pergotenda riconducibile all’attività edilizia libera, poiché aveva determinato la creazione di un nuovo volume edilizio.

La società agiva dunque dinanzi al Consiglio di Stato, proponendo l’appello da cui è originata la decisione in commento.

L’accoglimento del ricorso: edilizia libera vs nuova costruzione

Nel dichiarare la fondatezza del ricorso, il Consiglio di Stato ha in primo luogo richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che, in assenza di un’espressa tipizzazione normativa – se non successiva ai fatti de quo –, afferma che «le strutture di tipo pergotenda, consistenti in tende o coperture leggere e retrattili, non necessitano di permessi per la loro installazione, essendo ascrivibili all’edilizia libera. Non realizzano uno spazio chiuso stabile né costituiscono nuove volumetrie edificabili». (Il riferimento espresso in motivazione è a Cons. Stato, sez. III, sentenza del 17 febbraio 2026, n. 1256)

Ai fini di un più agevole inquadramento della questione si reputa opportuno rammentare che l’art. art. 10, comma 1, lett. a, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualifica come interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio gli interventi di nuova costruzione e, in quanto tali, subordina dette opere a permesso di costruire; l’art. 6 del medesimo provvedimento individua invece gli interventi eseguibili senza titoli abilitativi (cd. attività edilizia libera).

Con specifico riferimento all’intervento che qui rileva, ossia l’installazione di una pergotenda, va segnalato che, prima della novella all’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 di cui si dirà tra breve, la voce n. 50 del Glossario Allegato al d.m. 2 marzo 2018, recante l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera in attuazione del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 includeva, fra tali opere, l’installazione di «tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo».

Tuttavia, anche in assenza di una puntuale previsione normativa, la giurisprudenza amministrativa, peraltro sin dalla prima pronuncia in cui ha dato applicazione proprio al citato Glossario, ha qualificato le pergotende quali interventi di edilizia libera, e dunque ricondotti alla disciplina di cui all’art. 6, in quanto esse sono caratterizzate da «superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura» (Cons. Stato, 7 maggio 2018, n. 2715): pertanto, l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, appunto quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa; ne consegue che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

L’indirizzo appena citato, secondo il quale la pergotenda non è assoggettata ad alcun titolo abilitativo se la tenda costituisce l’elemento principale, mentre la struttura di sostegno assume carattere accessorio e strumentale, ha trovato ripetuta e costante affermazione giurisprudenziale; qualora l’opera determini un incremento volumetrico, modifichi la sagoma dell’edificio, crei un ambiente chiuso e stabilmente utilizzabile, la struttura costituirà invece intervento di nuova costruzione.

Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha confermato il consolidato filone giurisprudenziale, osservando inoltre che la contestazione comunale avesse ad oggetto non già la realizzazione ex novo di una struttura integralmente abusiva, bensì talune modalità di utilizzo e chiusura temporanea della pergotenda mediante teli laterali retrattili. Su tali questioni si tornerà tra breve.

Preme intanto rammentare che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. n. 380/2001, sono attività di edilizia libera – ovvero eseguiti senza alcun titolo abilitativo – «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».

Detta disposizione è stata introdotta dall’art. 33-bis, della legge n. 142 del 2022, poi così modificata dall’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 105 del 2024, e dunque non può trovare applicazione diretta al caso di specie per ragioni di vigenza temporale; è tuttavia da ritenersi che essa sia anche il risultato degli arresti giurisprudenziali qui richiamati, i quali rappresentano il quadro interpretativo entro cui si colloca la pronuncia in commento.

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