Il malfunzionamento del FVOE può diventare un problema per le
stazioni appaltanti, soprattutto quando la procedura è arrivata
alla fase conclusiva e mancano soltanto le verifiche sui requisiti
dell’aggiudicatario.
Il Codice dei contratti pubblici consente, a determinate
condizioni, di procedere comunque all’aggiudicazione, ma fino a che
punto è possibile utilizzare controlli
alternativi? È sufficiente l’autocertificazione già
presentata dall’operatore economico? E cosa accade quando le
amministrazioni interpellate non rispondono alle richieste di
verifica?
Il TAR Lazio, Roma, Sez. I, con la
sentenza
7 ottobre 2026, n. 15736, ha affrontato questi
interrogativi esaminando un’aggiudicazione disposta dopo il
temporaneo blocco del FVOE 2.0, soffermandosi sulle verifiche
effettuate dal RUP e sulle modalità con cui l’amministrazione ha
applicato l’art. 99, comma
3-bis, del D.Lgs. n.
36/2023.
La
gara contestata dopo il malfunzionamento del FVOE
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento
quinquennale di una concessione di servizi, del valore complessivo
stimato di circa 3,83 milioni di euro, alla quale hanno partecipato
quattro operatori economici.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione
contestando, tra le altre questioni, le modalità con cui la
stazione appaltante aveva verificato il possesso dei requisiti
dell’aggiudicataria. Durante i controlli, infatti,
l’amministrazione aveva riscontrato un temporaneo blocco
del FVOE 2.0 e il RUP, non potendo completare gli
accertamenti attraverso la piattaforma, aveva deciso di procedere
autonomamente, acquisendo la documentazione disponibile mediante
richieste dirette alle amministrazioni competenti.
Secondo la ricorrente, però, l’aggiudicazione sarebbe stata
illegittima perché l’amministrazione non aveva acquisito la
specifica autocertificazione richiesta dall’art. 99, comma 3-bis,
del Codice e aveva fatto ricorso al
silenzio-assenso per alcuni controlli rimasti
senza risposta.
La contestazione ha riguardato anche i successivi provvedimenti
adottati dalla stazione appaltante, che aveva confermato
l’aggiudicazione richiamando l’applicazione della disposizione
senza richiedere, secondo la ricorrente, una nuova dichiarazione
sostitutiva all’operatore economico.
Il TAR ha respinto le censure, dopo aver ricostruito gli
accertamenti svolti dal RUP e verificato quale documentazione fosse
già nella disponibilità dell’amministrazione.
Malfunzionamento del FVOE: cosa prevede l’art. 99, comma 3-bis
L’art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina le verifiche sul
possesso dei requisiti degli operatori economici, prevedendo
l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico e delle
banche dati interoperabili.
Con il D.Lgs. n.
209/2024 è stato introdotto il comma 3-bis,
che si occupa delle situazioni nelle quali il malfunzionamento,
anche parziale, del FVOE o dei sistemi a esso connessi ai sensi
dell’art. 24 impedisce di completare i controlli con le modalità
ordinarie.
In questi casi, decorsi trenta giorni dalla proposta di
aggiudicazione, l’organo competente può disporre comunque
l’aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di
un’autocertificazione dell’offerente resa ai sensi del
d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e
l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile
verificare a causa del malfunzionamento.
La disposizione permette quindi di superare una situazione di
stallo dovuta all’indisponibilità dei sistemi informatici, purché
ricorrano i presupposti stabiliti dal Codice. Il decorso dei trenta
giorni, peraltro, non costituisce un termine oltre il quale i
requisiti si considerano automaticamente verificati, perché
l’aggiudicazione resta subordinata all’acquisizione della
dichiarazione prevista dalla norma.
Le verifiche devono comunque essere concluse entro un
termine congruo e, qualora dagli accertamenti
successivi emerga che il contratto è stato affidato a un operatore
privo dei requisiti, il comma 3-bis disciplina anche le conseguenze
di tale accertamento.
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di
esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, inefficacia
o risoluzione del contratto e responsabilità per false
dichiarazioni, la stazione appaltante recede dal
contratto, riconoscendo il valore delle prestazioni
eseguite e rimborsando le eventuali spese sostenute per
l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità
conseguite, oltre a procedere alle segnalazioni alle autorità
competenti.
L’art. 99, comma 3-bis, consente quindi di procedere
all’aggiudicazione anche quando alcuni requisiti non siano stati
ancora verificati a causa del malfunzionamento dei sistemi, fermo
restando l’obbligo di completare successivamente gli
accertamenti.
FVOE bloccato: quali verifiche può effettuare il RUP?
Nel valutare la legittimità dell’aggiudicazione, il TAR ha
considerato il temporaneo blocco del FVOE un impedimento
oggettivo di carattere tecnico, non imputabile
all’amministrazione né all’operatore economico, soffermandosi poi
su quanto il RUP aveva fatto per proseguire le verifiche.
La documentazione acquisita in giudizio ha confermato che, prima
dell’aggiudicazione del 4 maggio 2026, la stazione appaltante aveva
accertato il possesso dei requisiti di ordine speciale e, per
quelli generali, aveva acquisito il DURC, l’esito
positivo dell’Agenzia delle Entrate sulla regolarità fiscale ai
sensi dell’art. 94, comma 6, del Codice, le autocertificazioni
antimafia e la documentazione relativa ai controlli
anti-pantouflage.
L’amministrazione aveva quindi utilizzato canali alternativi al
FVOE per acquisire diversi riscontri necessari alla verifica dei
requisiti, mentre per i certificati richiesti alla Procura della
Repubblica, non ancora pervenuti, aveva fatto ricorso al
silenzio-assenso.
Il TAR ha valorizzato questa attività
istruttoria, rilevando che l’aggiudicazione non era stata
disposta in assenza di qualsiasi verifica, come invece lasciava
intendere la contestazione della ricorrente.
La documentazione prodotta dall’amministrazione ha consentito ai
giudici di ricostruire i controlli effettivamente svolti,
distinguendo quelli già completati dagli accertamenti ancora
pendenti.
Il comma 3-bis non impone espressamente alla stazione appaltante
di effettuare preventivamente tutti i controlli disponibili
attraverso canali alternativi come ulteriore condizione per
procedere all’aggiudicazione. Nella vicenda esaminata, tuttavia, il
fatto che il RUP avesse continuato l’attività di verifica
nonostante il blocco della piattaforma ha avuto un peso
significativo nella valutazione del TAR.
Silenzio-assenso e verifica dei requisiti: i limiti in caso di
blocco del FVOE
Una parte della controversia ha riguardato il ricorso al
silenzio-assenso, che secondo la ricorrente sarebbe stato
utilizzato impropriamente per superare la mancata acquisizione di
alcune certificazioni.
Il TAR ha esaminato la documentazione prodotta in giudizio e ha
rilevato che l’amministrazione si era avvalsa di questo meccanismo
esclusivamente per i certificati del casellario giudiziale
e dei carichi pendenti richiesti alla Procura della
Repubblica, mentre per gli altri requisiti aveva effettuato le
relative verifiche.
In particolare, l’esito positivo sulla regolarità fiscale era
stato acquisito direttamente dall’Agenzia…
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