Commissione di gara – sostituzione dei commissari – art. 93 d.lgs. 36/2023 – offerta tecnica – lettura complessiva – criteri qualitativi – FAQ e chiarimenti – impugnazione della lex specialis – graduazione dei motivi – interesse a ricorrere – prova di resistenza – onere di allegazione – litisconsorzio con la centrale di committenza – spese

1. Commissione di gara: sostituzione del singolo commissario e salvezza delle operazioni già svolte

La sostituzione di uno o più commissari non impone la nomina di una nuova commissione, né la rinnovazione delle operazioni già svolte.

Le ipotesi di incompatibilità dell’art. 93, co. 5, hanno carattere eccezionale e non sono estensibili in via analogica a situazioni da esse non previste.
Un impedimento di fatto, anche legato a un procedimento penale, non rientra nelle ipotesi tassative.
Nell’ordinamento non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici.
 Il principio, formatosi sotto l’art. 77 d.lgs. 50/2016, vale anche per il nuovo codice.
I nuovi componenti possono fare proprie le valutazioni già compiute e proseguire l’esame delle offerte.

«Al riguardo, l’art. 93 D. Lgs. 36/2023, nel disciplinare la commissione aggiudicatrice, prevede, al comma 5, tre fattispecie (l’avere partecipato nel biennio precedente ad organi di indirizzo politico della stazione appaltante, l’intervenuta condanna – anche non passata in giudicato – per un reato contro la p.a. e il conflitto d’interessi) che impediscono, ex ante, la nomina di un soggetto a commissario e che, quindi, ne impongono (pur nel silenzio della legge), ex post (ossia in caso di insorgenza delle predette fattispecie durante la gara), la sostituzione. Nessuna di tale ipotesi di incompatibilità legislativamente previste è riferibile alla situazione fattuale posta dalla parte ricorrente a fondamento della dedotta necessità di sostituzione di tutti i componenti della commissione né, stante il loro carattere eccezionale, tali ipotesi possono essere estese in via analogica a fattispecie da esse non previste».

«Le considerazioni che precedono inducono il Collegio a propendere per la possibilità della stazione appaltante di procedere, nei casi di cui si è detto, alla sostituzione del singolo commissario impedito, senza dover necessariamente procedere al rinnovo dell’intera commissione e, soprattutto, senza che l’attività posta in essere dai commissari sostituiti possa essere ritenuta illegittima proprio in ragione dell’accertata insussistenza di cause d’incompatibilità degli stessi».

«La Giurisprudenza amministrativa (C.d.S., nn. 3847/2021, 4830/2018, 3639/2013, TAR Firenze, n. 111/2022), seppure sotto la vigenza del precedente codice degli appalti pubblici (art. 77 D. Lgs. 50/16) – ma trattandosi di principio generale esso opera anche in riferimento al nuovo codice (art. 93 D. Lgs. 36/2023) – ha sancito l’insussistenza, nell’ordinamento giuridico, del principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici. E ciò in quanto, in caso di sopravvenuta indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni, deve poterne essere disposta – perché trattasi di “provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni” (C.d.S., n. 6872/2009) e in omaggio a “esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” (C.d.S., n. 8400/2010) – la sua sostituzione».

«La sostituzione di un commissario non impone l’integrale rinnovazione delle operazioni di gara già svolte, che rimangono valide, ben potendo il nuovo componente, fare proprie le valutazioni delle offerte già esaminate dalla commissione nella precedente composizione e procedere nella disamina delle offerte non ancora valutate e nell’assegnazione dei punteggi finali» (C.d.S., n. 3847/2021, richiamata).

2. Offerta tecnica: lettura complessiva e plesso non inserito nella tabella dei trasporti esterni

Norme rilevanti: art. 108 d.lgs. 36/2023 (criteri di aggiudicazione e offerta economicamente più vantaggiosa); art. 1363 c.c. (interpretazione complessiva delle clausole), applicabile per costante giurisprudenza anche all’interpretazione delle offerte; lex specialis di gara (criterio A1 – piano dei trasporti).

L’offerta tecnica va letta nel suo complesso, non per singole tabelle.
L’omissione di un plesso nella tabella degli itinerari esterni non rende l’offerta incompleta, se il plesso è trattato nella sezione dedicata al trasporto interno.
Il plesso contiguo, collegato internamente da un percorso coperto, non incide in negativo sul punteggio del piano trasporti.
La censura che pretende l’esclusione dell’aggiudicataria per non aver indicato tutti i plessi è infondata.

«Come chiarito dalla parte resistente e dalla controinteressata, ma la circostanza risulta anche per tabulas (cfr. doc. 3 indice di parte resistente: FAQ), il plesso scolastico […] insiste nel medesimo complesso scolastico […], essendo essi collocati a brevissima distanza l’uno dall’altro e collegati internamente mediante un percorso coperto da pensilina. In ordine a siffatto peculiare assetto logistico, la stazione appaltante ha fornito chiarimenti mediante la FAQ, che precisa: “la veicolazione dei pasti avviene internamente mediante carrello di servizio”».

«Pertanto, benchè il Plesso […] non compaia nella tabella relativa agli itinerari dei mezzi destinati ai trasporti esterni, esso risulta inserito nell’apposita sezione dell’offerta tecnica, relativa alle specifiche modalità di trasporto interno. A ciò deve essere aggiunto, come già sopra detto, che l’aggiudicataria uscente ha in precedenza erogato il servizio per cui è causa negli stessi termini che oggi intende invece contestare».

3. Criteri di valutazione qualitativi e criteri quantitativi: interpretazione della lex specialis

La portata del criterio si ricava dalla lex specialis letta nel suo insieme.

Se il disciplinare descrive in modo organico un sistema di controllo, il criterio impone una valutazione qualitativa e non il conteggio delle analisi offerte.
La ricorrente che lo legge in termini meramente quantitativi vede respinta la censura.
Per il piano di formazione, il punteggio premia le ore aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria per legge.
 Un monte ore più elevato, in larga parte riconducibile alla formazione ordinaria o obbligatoria, non è sufficiente.

«Dalla disamina del disciplinare di gara (cfr. doc. 6 indice di parte resistente), si ricava che il piano di controllo della qualità non si limita a indicare un…


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