Quando si programma la ristrutturazione di un appartamento, il
rifacimento di una copertura o un intervento di manutenzione, la
gestione della sicurezza viene spesso considerata una questione di
competenza esclusiva dell’impresa incaricata. Il proprietario si
occupa dei costi, dei tempi e degli eventuali adempimenti edilizi,
dando per scontato che le misure necessarie a proteggere i
lavoratori rientrino interamente nelle responsabilità di chi esegue
le opere.
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, invece, specifici obblighi
anche per il committente, che possono trovare applicazione
indipendentemente dall’importo dei lavori e dal titolo edilizio
necessario per realizzarli. La scelta delle imprese, la verifica
della loro idoneità tecnico-professionale e, quando previsto, la
designazione dei coordinatori per la sicurezza sono adempimenti da
affrontare prima dell’apertura del cantiere e che possono assumere
rilievo anche nell’accertamento delle responsabilità conseguenti a
un infortunio.
Su questo tema si concentra la guida
“Lavori in casa? La sicurezza del cantiere riguarda anche
te”, pubblicata da ANCE Palermo e redatta
dall’architetto e ingegnere Salvatore Cascio Ingurgio e
dall’avvocato Daniele Agostino. Il documento, aggiornato a
settembre 2026, si rivolge ai cittadini che intendono eseguire
lavori nelle proprie abitazioni e ripercorre, attraverso
indicazioni operative ed esempi, gli obblighi che la normativa
sulla sicurezza attribuisce a chi commissiona un intervento.
La pubblicazione affronta anche alcune situazioni che, nella
gestione dei lavori privati, possono generare dubbi interpretativi,
soprattutto quando le attività vengono affidate a più soggetti,
hanno una durata limitata oppure sono eseguibili in edilizia libera
o mediante CILA.
Sicurezza nei lavori privati: la guida ANCE Palermo
L’opuscolo prende in esame interventi frequenti negli edifici
residenziali, dalla ristrutturazione di bagni e cucine alla
sostituzione degli impianti, fino ai lavori sulle facciate, sulle
coperture e sugli elementi esterni dell’immobile.
La guida richiama l’attenzione sulla necessità di individuare
preliminarmente i soggetti coinvolti, verificare i requisiti delle
imprese e dei lavoratori autonomi, valutare quando occorra nominare
i coordinatori e predisporre la documentazione richiesta.
Il riferimento normativo è il Titolo IV, Capo I, del
D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai cantieri temporanei o
mobili, il cui campo di applicazione è definito dagli artt. 88 e 89
e dall’Allegato X. Sebbene non ogni prestazione svolta all’interno
di un’abitazione costituisca automaticamente un cantiere temporaneo
o mobile, possono rientrare nella disciplina anche interventi di
manutenzione di modesta entità, quando comportano l’esecuzione
delle attività edilizie individuate dalla normativa.
Chi è
il committente e quali obblighi deve rispettare
L’art. 89, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 individua
il committente nel soggetto per conto del quale viene realizzata
l’intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua esecuzione.
Nei lavori residenziali questa figura coincide frequentemente
con il proprietario dell’immobile, ma la proprietà non rappresenta
l’unico elemento da considerare. Anche un conduttore può assumere
la posizione di committente quando commissiona direttamente i
lavori, mentre negli interventi condominiali occorre considerare il
ruolo del condominio e dell’amministratore che opera per suo
conto.
L’art. 90 attribuisce al committente, o al responsabile dei
lavori eventualmente incaricato, gli obblighi connessi
all’organizzazione della sicurezza, intervenendo già nella fase di
progettazione e imponendo di attenersi ai principi e alle misure
generali di tutela dell’art. 15, con particolare riferimento alle
scelte tecniche e organizzative e alla previsione della durata
delle lavorazioni.
La sicurezza deve quindi essere considerata anche nella
programmazione dell’intervento, quando vengono stabilite
le modalità esecutive, individuate le imprese e organizzate le
diverse attività.
Questi obblighi non dipendono automaticamente dalla necessità di
presentare una pratica edilizia. Un intervento eseguibile in
edilizia libera o mediante CILA può comunque ricadere nella
disciplina dei cantieri temporanei o mobili, con gli adempimenti
previsti in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni e ai
soggetti coinvolti.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese
L’art. 90, comma 9, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 impone al
committente o al responsabile dei lavori di verificare
l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche quando
l’intervento viene affidato a un’unica impresa o a un solo
lavoratore autonomo.
La verifica va effettuata in relazione alle lavorazioni da
eseguire, secondo le modalità previste dall’Allegato XVII, e non
può essere ridotta al semplice accertamento dell’iscrizione alla
Camera di commercio o della regolarità contributiva.
La normativa consente modalità semplificate nei cantieri di
entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno, purché non siano
presenti lavori comportanti rischi particolari ai sensi
dell’Allegato XI. In tali circostanze, l’idoneità può essere
verificata mediante il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il DURC e l’autocertificazione relativa agli ulteriori
requisiti previsti dall’Allegato XVII.
La soglia dei 200 uomini-giorno non esclude gli altri obblighi
previsti dalla normativa, mentre la presenza di rischi particolari
deve essere valutata in relazione alle effettive condizioni delle
lavorazioni. Per i lavori in quota, ad esempio, non è sufficiente
richiamare la definizione dell’art. 107, riferita al rischio di
caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano
stabile, perché l’Allegato XI considera anche le condizioni di
particolare aggravamento del rischio.
Patente a crediti: cosa deve verificare il committente
La verifica dell’idoneità tecnico-professionale deve essere
coordinata con gli obblighi relativi alla patente a
crediti, disciplinata dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008,
come modificato dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n.
56/2024.
L’art. 90, comma 9, lettera b-bis), prevede che il committente o
il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente, o
del documento equivalente previsto per gli operatori esteri, nei
confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto.
Per le imprese esonerate dall’obbligo in ragione della
qualificazione prevista dall’art. 27, la verifica riguarda invece
il possesso dell’attestazione SOA.
L’adempimento interessa anche gli interventi affidati a un unico
soggetto e si aggiunge alle verifiche già previste dall’art. 90. Il
possesso della patente non sostituisce la documentazione richiesta
per dimostrare l’idoneità tecnico-professionale, così come la
disponibilità di un DURC regolare non esaurisce gli obblighi posti
a carico del committente.
Quando è obbligatoria la nomina dei coordinatori per la
sicurezza
L’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che, nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, deve essere designato
il coordinatore per la progettazione (CSP), salvo quanto previsto
dal comma 11. Il…
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