La classificazione di un’area come non idonea all’installazione
di impianti da fonti rinnovabili non comporta, di per sé, un
divieto assoluto di realizzazione. Quando un progetto interessa
contemporaneamente superfici idonee e non idonee, la prevalenza
della non idoneità impedisce di accedere alla procedura
autorizzatoria semplificata, senza escludere che l’intervento possa
essere autorizzato all’esito della valutazione del singolo
progetto.
È uno dei principi ribaditi dalla Corte
Costituzionale con la sentenza del
1° ottobre 2026,
n.
156, che è tornata sulla disciplina delle aree
idonee prevista dalla Legge regionale Sardegna n.
20/2024, esaminando anche le restrizioni all’installazione
di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole introdotte dal
D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024.
La Consulta ha confermato la legittimità costituzionale delle
limitazioni previste dalla normativa nazionale esaminata,
precisando che il divieto riguarda gli impianti con moduli
collocati a terra e non impedisce la realizzazione di
sistemi agrivoltaici sopraelevati che consentano
la prosecuzione delle attività agricole. La produzione di energia
rinnovabile, secondo la Corte, non può infatti prevalere
automaticamente sulla tutela del paesaggio agricolo, anch’esso
protetto dall’art. 9 della Costituzione.
Aree idonee FER: il ricorso contro il decreto ministeriale del
2024
La vicenda è arrivata alla Consulta dopo che il TAR Lazio,
chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato da un operatore
contro alcune disposizioni del
D.M. 21 giugno 2024 sulle aree idonee, ha
sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale con
l’ordinanza n. 9164/2025.
La società aveva avviato le procedure di valutazione di
impatto ambientale per tre progetti localizzati in
Sardegna, ricadenti in aree che la Legge regionale n. 20/2024 aveva
classificato come non idonee. Secondo il giudice amministrativo,
l’applicazione della disciplina regionale avrebbe impedito la
realizzazione degli impianti, incidendo anche sull’efficacia dei
titoli autorizzativi già rilasciati e sui procedimenti ancora
pendenti.
Le censure hanno riguardato soprattutto il divieto di
installazione nelle aree non idonee, l’applicazione delle nuove
disposizioni ai progetti già avviati e la particolare procedura
regionale prevista per superare tale divieto, che il TAR ha
ritenuto incompatibile con la disciplina statale
dell’autorizzazione paesaggistica.
Il giudice rimettente ha contestato anche l’art. 5 del D.L. n.
63/2024, che aveva introdotto nell’art. 20 del D.Lgs. n.
199/2021 il comma 1-bis, limitando l’installazione di
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra
nelle zone agricole, nonché l’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.
190/2024, che richiamava le medesime restrizioni.
Secondo il TAR, un divieto fondato sulla sola destinazione
urbanistica dei terreni, senza considerare la loro effettiva
produttività o le caratteristiche degli impianti, avrebbe
determinato un sacrificio sproporzionato degli obiettivi di
decarbonizzazione, impedendo anche interventi compatibili con la
prosecuzione delle attività agricole.
Legge Sardegna n. 20/2024: i divieti già dichiarati
illegittimi
La Corte ha esaminato le questioni relative alla legge sarda
dopo essere già intervenuta più volte sulle disposizioni regionali
che disciplinavano l’installazione degli impianti FER.
Con la sentenza n. 28/2025 ha dichiarato illegittimo l’art. 3
della Legge regionale Sardegna n. 5/2024, che disponeva la
sospensione delle istanze e dei progetti autorizzati in attesa
dell’approvazione della legge sulle aree idonee.
La successiva sentenza n. 184/2025 ha inciso direttamente sulla
Legge regionale n. 20/2024, dichiarando illegittime diverse
disposizioni che collegavano alla classificazione delle aree un
divieto assoluto di installazione, con conseguenze anche per
determinati interventi già autorizzati e per i procedimenti in
corso.
La Consulta ha precisato che il potere riconosciuto alle Regioni
dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, nella formulazione allora
vigente, consentiva di individuare tanto le aree idonee quanto
quelle non idonee, senza però trasformare queste ultime in
superfici automaticamente sottratte alla realizzazione degli
impianti.
La stessa pronuncia ha censurato la procedura speciale prevista
dalla legge sarda per superare il divieto nelle aree non idonee,
poiché le Regioni non possono introdurre modalità di
autorizzazione paesaggistica differenti da quelle
stabilite dalla legislazione statale, alla quale compete assicurare
una tutela uniforme sull’intero territorio nazionale.
Con la sentenza
n. 144/2026, la Corte ha inoltre dichiarato
illegittimo il comma 7-bis dell’art. 1 della legge regionale,
introdotto nel 2025, che sospendeva le istanze già presentate e
impediva la presentazione di nuove domande per gli impianti
localizzati nelle aree non comprese tra quelle idonee, in attesa
dell’adozione di un regolamento regionale.
Poiché diverse disposizioni contestate dal TAR Lazio erano già
state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n.
184/2025, la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili le
relative questioni per sopravvenuta carenza di
oggetto.
Sono state dichiarate inammissibili anche le questioni
riguardanti gli Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale,
contenenti gli elenchi delle aree non idonee per diverse tipologie
di impianti. In questo caso, però, la decisione deriva dal fatto
che il TAR ha contestato complessivamente gli allegati, senza
individuare le singole disposizioni ritenute illegittime e le
specifiche ragioni del loro contrasto con la Costituzione.
La Corte non ha quindi valutato nel merito la legittimità delle
singole classificazioni territoriali operate dalla Regione,
essendosi fermata a una questione processuale relativa alla
formulazione delle censure.
Aree non idonee: quando è possibile autorizzare un impianto
L’art. 1, comma 7, della Legge regionale Sardegna n. 20/2024
stabilisce che, quando un progetto interessa contemporaneamente
superfici idonee e non idonee, prevale la qualificazione di non
idoneità.
Il TAR Lazio ha contestato questa previsione ritenendo che
potesse impedire la realizzazione dell’intero impianto anche quando
soltanto una parte dell’intervento ricadesse su superfici non
idonee, senza consentire una valutazione delle caratteristiche del
progetto e della sua compatibilità con il territorio.
La Corte ha dichiarato infondata la questione, richiamando
l’interpretazione già fornita nella sentenza n. 184/2025, secondo
la quale la prevalenza della non idoneità non impedisce in assoluto
la realizzazione dell’impianto, ma esclude l’accesso alla
procedura autorizzatoria semplificata.
La decisione sulla realizzabilità dell’intervento deve essere
assunta nell’ambito del procedimento relativo allo specifico
progetto, durante il quale l’amministrazione è chiamata a valutare
anche le esigenze di tutela del paesaggio e delle aree
naturalistiche protette, che giustificano il ricorso a un
procedimento non semplificato.
La classificazione territoriale non esaurisce quindi la
valutazione amministrativa, soprattutto quando l’impianto interessa
superfici soggette a regimi differenti e occorre considerare il
rapporto tra le diverse aree coinvolte, tenendo conto sia della
protezione della natura sia…
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