Con sentenza resa in T-529/25, il Tribunale UE ha affermato che la Regola Generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica finita e completa, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso la medesima dogana dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, rientrando quindi in una medesima voce doganale, soggetta come tale a dazi antidumping e compensativi, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche.

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1) La questione giuridica

Una società di diritto belga aveva importato, fino all’introduzione di un dazio antidumping provvisorio nel luglio 2018, biciclette elettriche complete originarie della Cina, rientranti nella voce doganale (VD) 8711 60 10 della NC. Dal 2019 e fino al 2021, a seguito dell’istituzione di dazi antidumping e dazi compensativi definitivi, la medesima aveva importato e dichiarato componenti di biciclette elettriche rientranti nella sottovoce della voce 8714 della NC.

La causa decisa dal Tribunale UE ha avuto ad oggetto, quindi, l’attività di frazionamento dell’importazione di merce, al fine di ottenere l’applicazione di una tariffa doganale (aliquota daziaria) più favorevole. La verifica ha preso avvio da alcuni procedimenti penali avviati dalla Procura europea (EPPO) nei confronti di due persone giuridiche e di una persona fisica, per il motivo che queste ultime avrebbero introdotto con modalità scaglionate nel tempo numerosi componenti di biciclette elettriche nel territorio doganale UE al fine di dissimulare l’oggetto reale di tali operazioni, vale a dire l’importazione di biciclette elettriche finite e complete. Tale modalità avrebbe consentito all’importatore la diretta elusione dei dazi doganali in quanto, a differenza dei singoli componenti, le biciclette elettriche finite sarebbero state soggette ad un’aliquota convenzionale più elevata, in uno ad una imposizione daziaria aggiuntiva di dazi antidumping.

L’EPPO, nella propria indagine, si è basata sulla presunta violazione della Regola Generale 2, lett. a), delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata unionale delle merci (NC). Tale regola consente di considerare, ai fini della classificazione doganale, che è stato importato un articolo completo, quale ad es. una bicicletta, anche se, fisicamente, sono stati introdotti nel territorio doganale solo i componenti necessari per l’assemblaggio di tale articolo. Detta regola, inoltre, prevede una condizione, sviluppata dalla giurisprudenza della Corte UE, secondo cui i componenti interessati devono essere presentati allo sdoganamento simultaneamente. Il motivo del rinvio del giudice comune alla Corte UE è consistito proprio nella necessità di conoscere la corretta interpretazione della regola, dal momento che, nel caso di specie, i componenti che consentivano l’assemblaggio delle biciclette elettriche non avevano costituito oggetto di una presentazione congiunta in dogana, ma erano stati importati con spedizioni scaglionate nel corso di diversi mesi.

Si ricorda che la Procura europea (EPPO) è stata istituita con il Reg. UE n. 2017/1939, sulla base dell’art. 86, TFUE (inserito nel Capo 4 sulla Cooperazione giudiziaria in materia penale), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro i reati che cagionano gravi danni finanziari. L’EPPO, ai sensi dell’art. 4 del suo regolamento istitutivo, svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

Si ricorda, altresì, che nel 2019 erano in vigore alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione UE che istituirono un dazio antidumping definitivo ed un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Cina. Tali dazi si applicavano alle biciclette elettriche, rientranti nella sottovoce 8711 60 10 della NC, ma non anche alle parti ed agli accessori di tali merci, rientranti nella differente voce 8714 della NC.

Tra il 2019 ed 2021, il rappresentante dell’importatrice belga aveva presentato 27 dichiarazioni d’importazione per telai, forcelle, motori ed altri componenti di biciclette elettriche, che la società aveva importato da società cinesi. 

A seguito di un controllo, la Dogana belga aveva di fatto considerato che i singoli componenti importati fossero sufficienti, se considerati congiuntamente (come confermato in sentenza dal Tribunale) ad assemblare biciclette elettriche complete. La Dogana sosteneva che il nesso tra le dichiarazioni di importazione, appartenenti ad uno stesso gruppo, risultasse dal fatto che le fatture allegate a tali dichiarazioni recassero il medesimo numero di riferimento.

Di conseguenza l’EPPO e la Dogana belga avevano avviato, rispettivamente, un’azione penale e due azioni civili nei confronti degli importatori, ritenendo che questi avessero illegittimamente dichiarato i componenti come parti ed accessori di biciclette elettriche, mentre avrebbero dovuto essere dichiarati come biciclette elettriche complete, eludendo in tal modo il pagamento della totalità dei dazi antidumping e compensativi e di una parte dei dazi all’importazione di cui erano debitori (circa 3 milioni di euro).

Con sentenza penale il Tribunale di Anversa condannava l’importatrice ad una pena pecuniaria ed il suo amministratore delegato ad una pena detentiva nonché ad una pena pecuniaria, disponendo altresì la confisca delle merci (tutto ciò al netto di una potenziale violazione del ne bis in idem sostanziale, non già processuale). Per quanto riguarda le azioni civili, condannava l’importatrice ed il suo amministratore delegato, in solido, al pagamento del controvalore di detti componenti nonché al pagamento dei dazi antidumping e compensativi e dei dazi all’importazione evasi.

In fase processuale il giudice belga del rinvio ha constatato, in primo luogo, che, nella sentenza C‑107/22, la Corte UE si fosse riferita, per…


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