I recenti episodi legati alle manifestazioni indette per contrastare il carovita, hanno destato grande scalpore nell’opinione pubblica. Una frangia di giovani violenti si è divisa dal corteo pacifico e regolarmente autorizzato, dando inizio ad una serie di condotte violente e vandaliche: saccheggi, danneggiamenti della cosa pubblica e lancio di oggetti pericolosi nel pieno centro delle metropoli settentrionali hanno inficiato la percezione sulla sicurezza. Un fenomeno in rapida evoluzione che si è protratto anche nei giorni seguenti alle proteste, minando considerevolmente la gestione dell’ordine pubblico.
Si tratta di episodi allarmanti che inducono inevitabilmente a delle riflessioni in merito alla criminalità giovanile, già oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore. Si ricordi, a tal proposito, il c.d. decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159) che ha riformato notevolmente l’apparato processuale minorile, prevedendo l’abbassamento dei limiti edittali per l’applicazione delle misure cautelari e precautelari, nonché allargando agli ultraquattordicenni l’operatività delle misure di prevenzione personali di competenza del Questore.
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Il sistema è stato successivamente rafforzato, ricorrendo soprattutto alla decretazione d’urgenza che, in ultimo con il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha fatto emergere l’intenzione dell’organo esecutivo di dare risposte rapide ed incisive.
Una serie di provvedimenti volti a contrastare un fenomeno complesso che, si badi bene, senz’altro non potrà essere arginato unicamente mediante disposizioni di natura securitaria.
Alla luce di quanto occorso nei giorni precedenti e considerato il pericolo attuale di una possibile reiterazione delle condotte violente, il Governo ha scelto di intervenire nuovamente: il Consiglio dei Ministri, pertanto, ha varato un decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile”. Di seguito l’analisi dei provvedimenti annunciati in conferenza stampa, nell’attesa della pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale.
La presunzione della capacità d’intendere e di volere nel minore ultraquattordicenne
Il codice penale distingue il minore d’età in due fasce: da un lato, l’infraquattordicenne affetto da una radicale e insuperabile incapacità d’intendere e di volere (art. 97 c.p.); dall’altro, il minore tra i quattordici e i diciassette anni la cui imputabilità è storicamente subordinata al riscontro circa l’effettivo grado di evoluzione psicofisica al momento del fatto (art. 98 c.p.). Nello specifico, l’assetto codicistico tradizionale pretendeva che fosse la pubblica accusa a dimostrare che il giovane, al momento della commissione del reato, fosse capace d’intendere le proprie azioni (anche nella loro gravità) e di volerne la piena realizzazione.
Tuttavia, alla luce del dirompente fenomeno della criminalità giovanile, nei mesi scorsi l’esecutivo aveva delineato un drastico cambio di rotta: all’interno del DDL approvato il 26 luglio 2026, veniva prevista un’importante modifica al sistema processuale penale minorile, inserendo una “presunzione” della capacità d’intendere e di volere per il minore ultraquattordicenne. Quest’ultima ipotesi, in particolare, doveva intendersi esistente ex lege, non essendo più necessario che l’accusa verificasse concretamente la maturità per ciascun caso. In altri termini, il testo prevedeva un’inversione dell’onere della prova: l’incombenza di dimostrare l’eventuale incapacità del minore sarebbe spettata alla difesa. La proposta era attualmente al vaglio del Parlamento ma, in virtù del recente contesto ritenuto emergenziale dal Governo, è stata ricondotta nel decreto legge varato nella serata del 20 ottobre 2026, assumendo efficacia più immediata rispetto al consueto iter parlamentare. Pertanto, da questo momento, la capacità del minore di età tra i 14 e i 17 anni cessa di essere un fatto da accertare e diventa un presupposto legale da confutare.
Violenza organizzata nel corso di manifestazioni pubbliche
Si tratta di una nuova ipotesi delittuosa che punisce chiunque, riunito in un gruppo di cinque o più persone, utilizza armi od oggetti atti ad offendere (bastoni, mazze, strumenti contundenti, etc.), ovvero lancia oggetti pericolosi (in particolar modo di natura pirotecnica, esplosiva o pericolosa in genere) in modo da determinare un pericolo concreto per l’incolumità delle persone. Per i responsabili è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni.
L’ipotesi non richiede la realizzazione di un danno concreto ma, per la sua integrazione, sarà sufficiente, come anticipato, valutare in concreto l’idoneità delle condotte a porre in pericolo la sicurezza della collettività nel corso delle manifestazioni pubbliche. Il gruppo di persone può anche costituirsi in maniera occasionale, al fine deliberato di arrecare l’irregolarità del raduno e senza doversi caratterizzare da una struttura ben organizzata.
A tal proposito, sono state previste delle specifiche aggravanti nei seguenti casi: se i fatti sono stati commessi da persone travisate in volto, ovvero quando il lancio di oggetti atti ad offendere è destinato ad infrastrutture adibite all’erogazione dell’energia, dei servizi di trasporto o la cui destinazione è la pubblica utilità.
Inoltre, viene prevista un’autonoma fattispecie di reato dal trattamento sanzionatorio ben più rigoroso, consistente nella reclusione da quattro a dodici anni per chiunque, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione del gruppo riottoso. La volontà di tipizzare tale comportamento è il frutto dei più recenti sviluppi, per i quali è emersa la presenza di numerosi gruppi WhatsApp in cui i giovani si accordavano per riunirsi in una determinata città e prendere di mira attività commerciali o punti sensibili da vandalizzare.
Potenziamento della magistratura in circostanze eccezionali
Considerato che i provvedimenti sono volti a contrastare il raggruppamento di persone che creano disordini nel corso delle manifestazioni, è verosimile pensare che le misure verranno applicate concretamente ad un numero considerevole di individui. Pertanto, ipotizzando un cospicuo numero di arresti, in flagranza o in differita, ovvero di altre forme limitative della libertà personale, il Governo ha inteso rafforzare l’apparato giudiziario per garantire l’intervento della magistratura in ossequio ai termini di legge previsti per la convalida.
Al fine di consentire tali procedure, viene prevista la possibilità per il Presidente del Tribunale di presentare istanza al Presidente della Corte d’Appello affinché siano concessi, in maniera straordinaria, ulteriori giudici da mettere a disposizione per fronteggiare le esigenze connesse all’attività di convalida e di controllo giurisdizionale in genere.
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