Servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi accessori di pulizia – Offerta economicamente più vantaggiosa – Dimensionamento del personale e degli automezzi nella relazione tecnico-illustrativa – Natura meramente estimativa – Caratteristiche minime a pena di esclusione – Limiti dell’esclusione per aliud pro alio – Favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione – Computo nel monte ore delle figure di coordinamento operativo – Verifica di congruità – Varianti migliorative degli automezzi – Limiti dimensionali dell’offerta tecnica – Ordine di esame del ricorso principale e incidentale escludente – Improcedibilità del ricorso incidentale – Assorbimento dell’eccezione di rito
1. Contratti pubblici – Relazione tecnico-illustrativa e capitolato – Dimensionamento del personale espresso in termini di “circa” – Valore meramente estimativo e orientativo – Insussistenza di un monte ore minimo a pena di esclusione – Esclusione per difformità dalle caratteristiche minime ammissibile solo se queste sono certe e inequivoche – Prevalenza del favor partecipationis e del principio di tassatività delle cause di esclusione
La difformità dell’offerta dalle caratteristiche tecniche essenziali previste dalla lex specialis può integrare un’ipotesi di aliud pro alio e giustificare l’esclusione anche senza un’espressa comminatoria. Ciò è possibile, tuttavia, solo quando le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto possano qualificarsi con assoluta certezza come minime, perché espressamente definite tali o descritte in modo da rivelarne in maniera certa ed evidente il carattere essenziale. In presenza di margini di ambiguità prevale l’interpretazione più rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione.
Non costituisce requisito minimo a pena di esclusione il dimensionamento del personale indicato nel capitolato e nella relazione tecnico-illustrativa come “circa 27 addetti operativi”, con il relativo monte ore annuo. Si tratta infatti di una stima complessiva, fornita dalla stazione appaltante per consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta organizzativa ed economica nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale. Il concorrente che sostenga il contrario attribuisce indebitamente carattere vincolante a un dato orientativo e pretende di introdurre una causa di esclusione atipica.
«A tal riguardo, il Collegio ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui “la difformità dell’offerta alle caratteristiche tecniche essenziali previste negli atti di gara può risolversi in un “aliud pro alio” e giustificare, pertanto, l’esclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva; nondimeno l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un’esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la “lex specialis” prevede caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della “lex specialis” maggiormente rispettosa del principio del “favor partecipationis” e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività (intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità) delle cause di esclusione”. Al riguardo, giova rammentare e sottolineare che né il Capitolato né la Relazione tecnico-illustrativa – nell’utilizzare l’avverbio “circa” in corrispondenza dell’espressione “personale operativo minimale a tempo pieno: circa 27 addetti operativi” – impongono un numero minimo di addetti o un monte ore minimo. […] La SUA si era limitata a prevedere soltanto una stima sul monte ore, che i concorrenti avrebbero dovuto tenere presente al fine di formulare la propria offerta, senza tuttavia sanzionare con l’esclusione il mancato rispetto della stima formulata. Né del resto è possibile una diversa conclusione ove si osservi che il d.lgs. n. 36/2023 ribadisce il principio di tipicità delle cause di esclusione dalla gara all’art. 10 dove non figurano cause simili a quelle evocate dalla ricorrente. In altri termini, la stima previsionale del monte ore previsto dalla SUA non costituisce né un requisito minimo di partecipazione né una causa tipica di esclusione, con la conseguenza che il mancato rispetto della stima anzidetta non si risolve in una causa di esclusione (tipica o dovuta al mancato rispetto di uno standard essenziale per la stazione appaltante).»
2. Contratti pubblici – Servizi di igiene urbana – Monte ore del personale operativo – Figure del “Coordinatore” e del “Capocentro” inquadrate come operai e abilitate alla conduzione dei mezzi – Computabilità tra il personale operativo
Ai fini del computo del monte ore del personale operativo offerto, vanno incluse le figure del “Coordinatore” e del “Capocentro” quando risultino inquadrate come operai a tempo pieno e siano in possesso della patente di categoria C. Tali elementi ne dimostrano il diretto coinvolgimento nell’esecuzione delle prestazioni e la pertinenza all’organizzazione operativa del servizio richiesta dalla procedura.
«Ad ogni modo, risulta infondata anche la tesi della ricorrente secondo cui sarebbero da escludere dal computo del monte orario le figure del “Coordinatore” e del “Capocentro”. Entrambe le figure, infatti, sono riconducibili alle attività operative oggetto dell’appalto e, pertanto, sono pienamente pertinenti all’organizzazione del servizio richiesta dalla procedura di gara. In particolare, il “Coordinatore” è inquadrato quale operaio di V livello a tempo pieno, mentre il “Capocentro” è inquadrato quale operaio di VI livello a tempo pieno. Nel disegno organizzativo dell’Azienda aggiudicataria, entrambe le figure risultano in possesso della patente di categoria “C”, il che conferma il loro diretto coinvolgimento nell’esecuzione operativa delle prestazioni affidate.»
3. Contratti pubblici – Verifica di congruità dell’offerta – Censura fondata sull’asserito mancato rispetto di un monte ore minimo inesistente – Sostituzione della valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione con un modello di calcolo di parte – Infondatezza
È infondata la censura che contesti l’esito positivo della verifica di congruità sul presupposto che le giustificazioni dell’aggiudicataria si basino su un monte ore inferiore a un minimo che la lex specialis non prevede. Il giudizio di incongruità prospettato dal ricorrente parte da un presupposto errato, e sostituisce alla valutazione tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione un proprio…
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