Cass. pen., Sez. I, n. 36337/2026: nella verifica dei crediti ex art. 52 Codice antimafia la buona fede rileva solo dopo la prova della strumentalità


Premessa

Nella confisca di prevenzione la posizione dei creditori del proposto è uno dei terreni su cui si misura l’equilibrio tra l’esigenza di sottrarre i patrimoni illeciti al circuito criminale e la tutela dei diritti dei terzi estranei. L’art. 52 del Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) costruisce questo equilibrio intorno a due requisiti: il credito non deve essere strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, e il creditore deve dimostrare la propria buona fede e l’inconsapevole affidamento.

In quale ordine vanno esaminati questi requisiti, e su chi grava la relativa prova? Con la sentenza n. 36337, depositata il 15 ottobre 2026 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu – testo in calce), la Prima Sezione penale della Corte di cassazione torna sul tema con una presa di posizione netta: la strumentalità è una precondizione oggettiva che il tribunale deve accertare in modo analitico, e solo dopo averla dimostrata può chiedere al creditore di provare la propria buona fede. La pronuncia interessa da vicino banche, società di gestione dei crediti deteriorati e, soprattutto, l’amministratore giudiziario, cui la legge affida la predisposizione del progetto di stato passivo.

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1. La vicenda

A seguito della confisca di prevenzione disposta a carico di un soggetto ritenuto contiguo a un sodalizio mafioso, il giudice delegato del Tribunale di Palermo forma lo stato passivo e non ammette il credito di una società di gestione di crediti deteriorati. Il credito, di circa 128.000 euro, deriva da un mutuo ipotecario di 100.000 euro concesso nel 2004 da una banca, poi ceduto alla società istante, e garantito da ipoteca iscritta nel dicembre 2004 su un immobile oggetto della confisca.

Il Tribunale, con decreto del 22 gennaio 2026, respinge l’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6. Ritiene che il mutuo fosse stato erogato in un periodo coevo alla manifestazione della pericolosità del proposto e valorizza una serie di anomalie dell’istruttoria bancaria: un prezzo di acquisto dell’immobile inferiore all’importo finanziato, l’erogazione da parte di una filiale situata in un comune diverso da quello di residenza, un trasferimento immobiliare tra padre e figlio, la successiva contrazione dei redditi dei mutuatari.

La società cessionaria ricorre per cassazione con cinque motivi. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia dato per presunta la strumentalità del credito sulla sola base della coincidenza temporale, abbia confuso il piano oggettivo della strumentalità con quello soggettivo della buona fede, abbia valorizzato anomalie irrilevanti, abbia utilizzato atti del procedimento di prevenzione ai quali il creditore non aveva avuto accesso e abbia svalutato la documentazione del credito prodotta dal cessionario.

2. Il perimetro del ricorso per cassazione

Una prima indicazione riguarda i vizi deducibili. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, di regola, solo per violazione di legge (artt. 10 e 27 del Codice antimafia). La Corte ribadisce però che questo limite non opera per il decreto con cui il tribunale decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi: contro tale decreto, ricorribile ai sensi dell’art. 59, comma 9, possono essere fatti valere tutti i motivi dell’art. 606 c.p.p., compreso il vizio di motivazione (sono richiamate Cass. pen., Sez. VI, n. 525 dell’11 novembre 2022 e n. 28350 del 15 luglio 2020).

Si tratta di un dato di rilievo pratico per i creditori: nel giudizio sui diritti dei terzi la motivazione del tribunale è sindacabile in sede di legittimità in termini più ampi di quanto avvenga per i provvedimenti applicativi delle misure.

3. La strumentalità del credito come precondizione oggettiva

3.1 Il quadro normativo

L’art. 52, comma 1, lett. b), nel testo risultante dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, applicabile al caso, stabilisce che la confisca non pregiudica i crediti dei terzi aventi data certa anteriore al sequestro e i diritti reali di garanzia costituiti prima del sequestro, a condizione che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, «sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento». Il comma 3 indica i criteri di valutazione della buona fede: condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse, tipo di attività del creditore, obblighi di diligenza precontrattuale e, per gli enti, loro dimensioni.

3.2 L’ordine logico dell’accertamento

La Corte chiarisce che strumentalità e buona fede non sono requisiti fungibili né valutabili cumulativamente in modo indistinto. La strumentalità opera sul piano oggettivo: occorre verificare se il credito, sorto in costanza delle ragioni di pericolosità, sia idoneo, direttamente o indirettamente, a sostenere l’azione illecita del proposto. La buona fede opera sul piano soggettivo della conoscibilità della pericolosità ed entra in gioco solo in via condizionata, per temperare le conseguenze dell’accertata strumentalità.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite, la sentenza osserva che, se la strumentalità fosse data per presupposta, imporre comunque al creditore la prova della buona fede si tradurrebbe in una irragionevole compressione di diritti soggettivi dei terzi anch’essi costituzionalmente tutelati. La Corte aderisce quindi all’orientamento secondo cui l’art. 52, anche dopo la riforma del 2017, esclude ogni pregiudizio per i crediti anteriori al sequestro, a meno che non sia accertata la strumentalità; solo in tal caso grava sul creditore l’onere di dimostrare di averla ignorata in buona fede (Cass. pen., Sez. VI, n. 30153/2023).

3.3 L’onere motivazionale del tribunale

Ne discende un preciso onere motivazionale. Il tribunale deve fornire una dimostrazione analitica della strumentalità muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del proposto, evidenziando, quando la confisca riguarda imprese, il collegamento tra il proposto e l’ente debitore, ricostruendo l’operazione negoziale da cui il credito è sorto e indicando gli indicatori di fatto che ne rivelano la finalizzazione illecita. Il nesso tra le ragioni della misura e la destinazione del credito non può essere ritenuto in modo aprioristico: è oggetto di un accertamento preciso e pregiudiziale.

4. Pericolosità manifesta e pericolosità occulta

4.1 Lo scarto temporale tra erogazione del credito ed emersione della pericolosità

Il cuore della sentenza riguarda il rapporto cronologico tra concessione del credito e pericolosità del debitore. Il giudice deve valutare specificamente lo scarto temporale tra l’erogazione e l’emersione della pericolosità. Può ricorrere a una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse illecite solo quando il credito è stato concesso in costanza di una pericolosità manifesta e percepibile (Cass. pen., Sez. I, n. 12525/2026; Sez….


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